Testo integrale:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE LOCRI
ai sensi dell'art.281 sexies cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n.1117 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente TRA
XXX, c.f. XXX, nato a XXX il XXX ivi elettivamente domiciliato in via XXX I trav., presso lo studio dell'Avv. XXX che lo rappresenta e difende per delega in atti; ATTORE
E
XXX, c.f. XXX, domiciliato XXX; CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.10.2023, il procuratore della parte attrice ha concluso riportandosi ai propri atti e scritti difensivi.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. XXX premesso di essere proprietario di un locale adibito a magazzino sito a XXX in via XXX n. XXX identificato al XXX al fogl. XXX, particella XXX, sub XXX, nonché di altro locale adibito sempre a magazzino e identificato al fogl. XXX particella XXX, sub XXX, conveniva in giudizio il sig. XXX quale autore di condotta illecita per la quale aveva impedito all'attore l'accesso e l'uso conseguente di un cortile condominiale di cui lo stesso dimostrava essere comproprietario.
Più precisamente, in data XXX l'attore nel recarsi ai propri magazzini, si accorgeva di non avere più l'accesso al cortile condominiale perché il cancello carraio posto su via XXX risultava chiuso con catena e lucchetto.
Denunciato il fatto alla XXX competente, si accertava dai delegati alle indagini, che a chiudere il cancello quell'anno era stato l'odierno convenuto, residente a XXX che, recatosi per le vacanze estive a XXX dimorando in uno degli appartamenti che fanno parte del complesso condominiale in questione, aveva chiuso il cancello, dimenticando di comunicarlo al condomino XXX.
Tale versione veniva fornita dal XXX sentito a sommarie informazioni, aggiungendo che aveva lasciato una copia delle chiavi al vicino di casa XXX dicendogli di aprire ove qualcuno ne avesse fatto richiesta, ma dimenticando di avvisare il XXX forse perché con molta probabilità non considerato comproprietario delle cose comuni, sol perché non titolare di un appartamento ma di due magazzini che comunque fanno parte del maggiore complesso condominiale.
Eppure, il XXX rivendicava il suo diritto di comproprietà in base ai titoli allegati in atti, ove è espressamente indicato che oggetto dell'acquisto sono anche i diritti sul cortile condominiale nei limiti della propria quota.
Esperita la mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione, la stessa aveva esito negativo per assenza dell'odierno convenuto come da verbale allegato.
Il convenuto non si costituiva e alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia, disponendo al contempo, trattandosi di azione proposta a tutela del diritto di comproprietà su bene comune, a cura dell'attore l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministratore ove istituito o degli altri condomini, oltre alla produzione del titolo di proprietà richiamato in domanda ma non allegato.
XXX integrava il contraddittorio e provvedeva al deposito del titolo di proprietà e, stante la contumacia del convenuto XXX rinunciava alle richieste istruttorie e chiedeva che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni, essendo considerata provata dagli atti prodotti e relativi anche al procedimento penale in corso, la circostanza oggetto di causa.
All'udienza odierna l'attore ha precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies cpc. Va preliminarmente dichiarata la contumacia anche dei litisconsorti XXX, erede di XXX e XXX
E' bene ribadire che la presente azione è spinta dall'attore in via petitoria a tutela del suo diritto di proprietà sulle parti condominiali, avendo dato prova del proprio diritto espressamente riconosciuto dal titolo di acquisto a lui trasmesso con l'atto di compravendita del 10.12.2001 per Notaio A., dai danti causa XXX e XXX a loro volta aventi causa da XXX e XX.
In effetti, dai contratti di compravendita che provano il trasferimento dei magazzini ora di proprietà dell'odierno attore, si evince che nella vendita sono compresi i diritti di proprietà sulle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art.1117 c.c., come testualmente riportato: “E' compresa nella presente compravendita la comproprietà condominiale del fabbricato e delle aree comuni, tali per legge, destinazione o titolo.”
Ne consegue che in base all'art. 1117 c.c. il cortile come le aree destinate a parcheggio sono espressamente indicate come parti comuni. Se pertanto non v'è alcun dubbio che il XXX risulta comproprietario per atto inter vivos anche del cortile adibito a parcheggio, dal cui passaggio, peraltro, è garantito l'accesso ai propri contatori, dall'altro, non vi è prova che l'uso della cosa comune sia stata regolamentata diversamente da quanto disposto dal titolo di proprietà.
Il comportamento del convenuto che ha impedito all'attore l'esercizio del suo diritto di proprietà, è del tutto ingiustificato, alla luce anche di precedenti processuali già verificatisi tre le parti ivi compresi gli altri comproprietari e documentati dall'attore.
Anche l'allegazione degli atti penali relativi alla fase delle indagini preliminari esitati con il decreto di rinvio a giudizio del XXX pur non costituendo prove tipiche per il giudice civile, possono dallo stesso essere liberamente valutati (cfr. Cass. Sent. 18025/2019).
Nello specifico ci si riferisce alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dallo stesso XXX in sede di sommarie informazioni, laddove ammette di essere stato lui a chiudere il cancello senza fornire al XXX la chiave o dimenticando di comunicargli la persona che in sua assenza le avrebbe custodite, dichiarando al contempo che il XXX non avrebbe che garantito il solo diritto di ingresso dal cancello pedonale. Purtuttavia tale circostanza non appare emergere dai titoli di proprietà, risultando quindi una mera enunciazione difensiva del convenuto sentito in fase di indagini preliminari.
Alla luce delle risultanze processuali e del principio di non contestazione dei fatti dedotti, la domanda attorea merita accoglimento, con conseguente condanna del convenuto alla consegna di copia delle chiavi del cancello carraio che garantisce all'attore l'accesso alle parti comuni dell'edificio e il loro utilizzo, dovendosi configurare nella consegna delle chiavi, il riconoscimento in favore dell'attore del suo diritto di proprietà anche sulle cose comuni e del conseguente esercizio.
In tema di regolamentazione delle spese processuali, si osserva che se è pur vero che il convenuto - responsabile dell'illecito e gli altri litisconsorti non si sono costituiti, decidendo pertanto di non resistere nel giudizio, è altrettanto vero che l'attore è stato costretto a proporre il presente giudizio, perché il convenuto, benché invitato a partecipare al procedimento di mediazione, non si è presentato, senza addurre giustificato impedimento.
E' ben noto che il procedimento di mediazione è nato come strumento alternativo al processo per risolvere le controversie e per evitare l'abuso del processo specie quando la mediazione è condizione di procedibilità. E ciò e ancor più evidente in casi come quello in esame laddove la mediazione va indubbiamente incrementata come soluzione vantaggiosa per entrambe le parti al fine di un componimento reciproco dei rispettivi interessi.
Per un verso quindi, il comportamento del convenuto, rimasto contumace nella fase processuale e quindi non ostativo alla domanda dell'attore, va certamente considerato in senso premiale ai fini della liquidazione delle spese, ma dall'altro però, proprio per l'assenza e conseguente indisponibilità a trovare una soluzione condivisa in sede di mediazione, evitando così il ricorso al processo, specialmente in considerazione del contenuto della domanda, va censurato con la condanna pertanto al pagamento delle spese processuali che vanno liquidate in base al valore dichiarato (€.5.000,00 come da dichiarazione in seno all'atto di citazione) secondo i valori minimi delle tariffe forensi vigenti, stante le questioni trattate e per le attività difensive effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisione, oltre alla fase di mediazione nella fase di sola attivazione pari ad €.142,00). Non si ritiene invece, stante la contumacia del convenuto, applicabile la comminatoria dell'art.8 del d. lgs. 28/2010 vecchia formulazione valevole per il procedimento in corso, trattandosi di mediazione avviata prima del 30.6.2023 (entrata in vigore della XXX e per la quale non può essere applicato l'introdotto art.12 bis del d.lgs 28/2010 nuova formulazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX nei confronti di XXX ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara anche la contumacia di XXX, erede di XXX e XXX;
b) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna XXX alla consegna di copia delle chiavi del cancello carraio per le ragioni espresse in parte motiva;
c) condanna il convenuto XXX al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi E.1.297,36, di cui E.303,36= per esborsi, E.994,00= per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Locri, a seguito della camera di consiglio