Commento:
Il Giudice di Pace di Siracusa accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza di un Organismo di mediazione per il pagamento del compenso per l’attività di mediazione obbligatoria espletata in favore dell’ingiunto. Avverso tale sentenza l’Organismo proponeva appello avanti al Tribunale di Siracusa che lo accoglieva.
Secondo la tesi del cliente, si era svolto soltanto il primo incontro di carattere preliminare nel 2017 che non dava diritto ad alcun compenso se non quello previsto per l’avvio della procedura, nell’ambito del quale non vi era stato alcun accordo tra le parti. L’Organismo di mediazione evidenziava che la somma richiesta era stata legittimamente calcolata in base alla normativa in tema di mediazione e in base al regolamento appositamente predisposto e sottoposto alla visione delle parti prima che venisse sottoscritto.
Il giudice dà atto che il cliente e l’avvocato avevano compilato e sottoscritto l'istanza di mediazione ai sensi del Dlgs28/2010 in tutte le parti e sottoscritto la medesima istanza, chiedendo all’Organismo di convocare in mediazione le restanti parti del giudizio. Nel verbale era infatti riportato: "Il sottoscritto dichiara altresì di aver letto e compilato con attenzione il presente modulo e di accettare il Regolamento di Mediazione, di impegnarsi a corrispondere i costi amministrativi e logistici e, solo in caso di prosecuzione oltre il primo incontro, le indennità di consultabili sul sito www. .com....". Nel primo incontro di mediazione del 13 settembre 2017 alla presenza di tutte le parti, compresi i procuratori delle parti è stato redatto il verbale di prosecuzione ai sensi del D.lgs. 28/2010 in questi termini: "Le parti ed i rispettivi avvocati si esprimono positivamente sulla possibilità di iniziare la procedura sottoscrivendo l'accettazione del Regolamento di e impegnandosi a versare le indennità dovute anche ai sensi dell'art.17 del Dlgs28/2010 e successive modifiche".
L’avv. difensore dei clienti della mediazione, con pec del 18 settembre 2017, aveva poi comunicato all’Organismo e a controparte la rinuncia alla prosecuzione della procedura a seguito delle richieste economiche sopravvenute.
Il successivo incontro del 18 ottobre 2017 si chiudeva con verbale di mancato accordo alla cui redazione partecipavano, con la presenza del mediatore, il cliente ed il proprio
difensore. In tale occasione veniva ripetuto e verbalizzato sia che "le parti ed i rispettivi avvocati si esprimono positivamente sulla possibilità di iniziare la procedura sottoscrivendo l'accettazione del Regolamento e impegnandosi a versare le indennità dovute anche ai sensi dell'art.17 del Dlgs28/2010 e successive modifiche", sia che "le parti hanno convenuto di proseguire la presente procedura oltre il termine di durata ex art.6 c°1 dal DLGS28/2010". Il cliente e il proprio difensore nulla eccepivano in ordine alla reale prosecuzione della mediazione.
Il Tribunale statuisce che dall'accettazione del Regolamento (avvenuta in occasione della compilazione e sottoscrizione dell'istanza di mediazione) e dalla sottoscrizione di due verbali (nel corso della quale le parti accettavano espressamente il Regolamento), sia sorta un’obbligazione di pagamento delle indennità, a carico delle parti esattamente quantificata nel regolamento medesimo e nella informativa di sintesi, oltre che accettata dalle parti, pari ad €395,00, oltre iva, in quanto trattasi di una controversia di valore da €50001,00 a €250.000,00, come indicato in istanza.
L’opposizione viene dunque rigettata e il decreto ingiuntivo per il pagamento delle indennità confermato.°
Secondo la tesi del cliente, si era svolto soltanto il primo incontro di carattere preliminare nel 2017 che non dava diritto ad alcun compenso se non quello previsto per l’avvio della procedura, nell’ambito del quale non vi era stato alcun accordo tra le parti. L’Organismo di mediazione evidenziava che la somma richiesta era stata legittimamente calcolata in base alla normativa in tema di mediazione e in base al regolamento appositamente predisposto e sottoposto alla visione delle parti prima che venisse sottoscritto.
Il giudice dà atto che il cliente e l’avvocato avevano compilato e sottoscritto l'istanza di mediazione ai sensi del Dlgs28/2010 in tutte le parti e sottoscritto la medesima istanza, chiedendo all’Organismo di convocare in mediazione le restanti parti del giudizio. Nel verbale era infatti riportato: "Il sottoscritto dichiara altresì di aver letto e compilato con attenzione il presente modulo e di accettare il Regolamento di Mediazione, di impegnarsi a corrispondere i costi amministrativi e logistici e, solo in caso di prosecuzione oltre il primo incontro, le indennità di consultabili sul sito www. .com....". Nel primo incontro di mediazione del 13 settembre 2017 alla presenza di tutte le parti, compresi i procuratori delle parti è stato redatto il verbale di prosecuzione ai sensi del D.lgs. 28/2010 in questi termini: "Le parti ed i rispettivi avvocati si esprimono positivamente sulla possibilità di iniziare la procedura sottoscrivendo l'accettazione del Regolamento di e impegnandosi a versare le indennità dovute anche ai sensi dell'art.17 del Dlgs28/2010 e successive modifiche".
L’avv. difensore dei clienti della mediazione, con pec del 18 settembre 2017, aveva poi comunicato all’Organismo e a controparte la rinuncia alla prosecuzione della procedura a seguito delle richieste economiche sopravvenute.
Il successivo incontro del 18 ottobre 2017 si chiudeva con verbale di mancato accordo alla cui redazione partecipavano, con la presenza del mediatore, il cliente ed il proprio
difensore. In tale occasione veniva ripetuto e verbalizzato sia che "le parti ed i rispettivi avvocati si esprimono positivamente sulla possibilità di iniziare la procedura sottoscrivendo l'accettazione del Regolamento e impegnandosi a versare le indennità dovute anche ai sensi dell'art.17 del Dlgs28/2010 e successive modifiche", sia che "le parti hanno convenuto di proseguire la presente procedura oltre il termine di durata ex art.6 c°1 dal DLGS28/2010". Il cliente e il proprio difensore nulla eccepivano in ordine alla reale prosecuzione della mediazione.
Il Tribunale statuisce che dall'accettazione del Regolamento (avvenuta in occasione della compilazione e sottoscrizione dell'istanza di mediazione) e dalla sottoscrizione di due verbali (nel corso della quale le parti accettavano espressamente il Regolamento), sia sorta un’obbligazione di pagamento delle indennità, a carico delle parti esattamente quantificata nel regolamento medesimo e nella informativa di sintesi, oltre che accettata dalle parti, pari ad €395,00, oltre iva, in quanto trattasi di una controversia di valore da €50001,00 a €250.000,00, come indicato in istanza.
L’opposizione viene dunque rigettata e il decreto ingiuntivo per il pagamento delle indennità confermato.°