Commento:
In una controversia condominiale, una condòmina avviava una mediazione nei confronti del Condominio lamentando genericamente l’“impugnazione della delibera condominiale del 31 gennaio 2019 punti 1), 2) e 4)” indicando il valore della controversia in Euro 2000. Il condominio comunicava all’organismo di non partecipare alla mediazione in quanto l’assemblea straordinaria svolta allo scopo di autorizzare l’amministratore non raggiungeva il quorum costitutivo e in ragione della mancata esposizione da parte della condòmina delle ragioni della propria pretesa.
Il tribunale ha ritenuto che la genericità della domanda come proposta da parte impugnante e il mancato raggiungimento del quorum deliberativo nonostante regolare convocazione dell’assemblea hanno costituito un giustificato motivo della mancata partecipazione del Condominio al procedimento di mediazione ed ha pertanto escluso l’applicazione della sanzione prevista all'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010.
Secondo la giudice, chi assume l’iniziativa di porre in discussione una delibera già discussa e approvata dagli altri condomini è tenuto a comportarsi secondo l’ordinaria diligenza che un tempo si qualificava come “del buon padre di famiglia”, tenendo conto degli interessi di tutti e a esplicitare con molta chiarezza i fatti e gli elementi di diritto a fondamento delle proprie contestazioni in ordine alla delibera assunta dagli altri condomini e possibilmente anche a presenziare all’assemblea per meglio illustrarli, assentandosi poi in occasione del voto, quantomeno per un senso di responsabilità verso la collettività dei condomini, costringendoli a sostenere costi straordinari per riconsiderare una decisione già assunta.
Se tale descrizione è generica o meramente formale l’odg non contiene elementi sufficienti a consentire ai condomini di vagliare con piena cognizione l’opportunità di presenziare o meno all’assemblea. E non consente un dibattito fra i condomini che vi abbiano partecipato, non essendo esplicitati gli argomenti.
L’impugnazione è stata ritenuta inammissibile. Il contenuto dell’atto preliminare di mediazione è solo parzialmente coincidente nel petitum alle conclusioni del giudizio ma omette completamente i fatti e per tale ragione non soddisfa la condizione di procedibilità, come tempestivamente eccepito dal Condominio sin dalla comparsa di costituzione. La domanda di mediazione, infatti, deve essere simmetrica rispetto a quella giudiziale e contenere elementi sufficienti a consentire alle convenute di vagliare l’opportunità di costituirsi.°
Il tribunale ha ritenuto che la genericità della domanda come proposta da parte impugnante e il mancato raggiungimento del quorum deliberativo nonostante regolare convocazione dell’assemblea hanno costituito un giustificato motivo della mancata partecipazione del Condominio al procedimento di mediazione ed ha pertanto escluso l’applicazione della sanzione prevista all'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010.
Secondo la giudice, chi assume l’iniziativa di porre in discussione una delibera già discussa e approvata dagli altri condomini è tenuto a comportarsi secondo l’ordinaria diligenza che un tempo si qualificava come “del buon padre di famiglia”, tenendo conto degli interessi di tutti e a esplicitare con molta chiarezza i fatti e gli elementi di diritto a fondamento delle proprie contestazioni in ordine alla delibera assunta dagli altri condomini e possibilmente anche a presenziare all’assemblea per meglio illustrarli, assentandosi poi in occasione del voto, quantomeno per un senso di responsabilità verso la collettività dei condomini, costringendoli a sostenere costi straordinari per riconsiderare una decisione già assunta.
Se tale descrizione è generica o meramente formale l’odg non contiene elementi sufficienti a consentire ai condomini di vagliare con piena cognizione l’opportunità di presenziare o meno all’assemblea. E non consente un dibattito fra i condomini che vi abbiano partecipato, non essendo esplicitati gli argomenti.
L’impugnazione è stata ritenuta inammissibile. Il contenuto dell’atto preliminare di mediazione è solo parzialmente coincidente nel petitum alle conclusioni del giudizio ma omette completamente i fatti e per tale ragione non soddisfa la condizione di procedibilità, come tempestivamente eccepito dal Condominio sin dalla comparsa di costituzione. La domanda di mediazione, infatti, deve essere simmetrica rispetto a quella giudiziale e contenere elementi sufficienti a consentire alle convenute di vagliare l’opportunità di costituirsi.°
https://www.altalex.com/documents/2022/04/11/domanda-mediazione-generica-giudizio-impugnazione-delibera-assembleare