Cessazione della materia del contendere sussistente in sede mediazione e al momento della notifica della citazione e compensazione delle spese di giudizio.

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Simonetta  Mibelli

Tribunale di Sulmona, 16.08.2023, sentenza n. 252, Giudice Di Francescantonio

A cura del Mediatore Avv. Simonetta Mibelli da Bologna.
Letto 1669 dal 03/11/2023

Commento:

In caso in esame riguarda l’impugnazione di una delibera condominiale.

All’incontro di mediazione compariva parte istante e l’amministratore che aveva rassegnato le proprie dimissioni e riconosceva l’invalidità della delibera, dichiarandosi disponibile a rimborsare le spese di mediazione già sostenute da controparte essendo, a proprio parere, cessata la materia del contendere, mentre il Condominio non partecipava.

Nonostante ciò, la mediazione si concludeva con esito negativo, poiché parte istante non riteneva composta la vertenza.

In sede giudiziale, parte attrice insistevano per l’annullamento della delibera condominiale, ritenendola efficace nonostante le dimissioni dell’amministratore condominiale, mentre il Condominio convenuto eccepiva la cessazione della materia del contendere.

In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
  • L’amministratore in carica al momento della deliberazione impugnata comunicava le proprie dimissioni prima della notifica al Condominio dell’atto giudiziari e le ribadiva in durante la procedura di mediazione;
  • nella successiva assemblea condominiale in cui avrebbero dovuto essere ratificate le dimissioni, non si procedeva alla sostituzione dell’amministratore;
  • la delibera impugnata fu comunque sostituita da una delibera adottata successivamente, avente identico contenuto e che non veniva impugnata;
  • per tali ragioni, al momento dell’impugnazione della delibera condominiale, stante le precedenti dimissioni irrevocabili rassegnate e comunicate a tutti i condomini, gli attori non risultavano esse portatori di un interesse concreto e rilevante al suo annullamento;
Atteso quanto sopra esposto, il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato integralmente tra le parti le spese di giudizio. *
 

Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SULMONA
 
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Angelo Di Francescantonio, ha pronunciato la seguente
  SENTENZA  
nella causa civile di primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine dell’anno 2020 vertente TRA
XXXX
Contro
XXXX
 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Visto l’atto di citazione ritualmente notificato, con il quale i condomini XXXX e XXXX hanno impugnato dinanzi questo Tribunale la deliberazione assunta in data 01.10.2020 dall’assemblea del Condominio con la quale, in riferimento al punto n. 3 dell’o.d.g., era stato nominato quale Amministratore del Condominio per l’esercizio 2020, il sig. XXXX, convenendo in giudizio il predetto condominio al fine di sentir accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la richiamata delibera con vittoria delle spese di causa da distrarsi in favore del suo procuratore/difensore antistatario.
2. A sostegno della spiegata impugnazione i predetti attori, premesso di essere proprietari di unità immobiliari facenti parte del condominio convenuto, esponevano in sintesi: a.) che l’assemblea del condominio tenutasi in data 01.10.2020, deliberava a maggioranza e con la partecipazione del sig. XXXX, delegato dalla XXXX, la nomina dello stesso quale Amministratore del Condominio per l’esercizio 2020; b.) che la predetta nomina era irregolare e illegittima atteso che il XXXX benché fosse portatore di una quota di millesimi pari a nr. 205,100/1000, all’atto della votazione, non si era astenuto dall’esprimere il proprio voto, contribuendo così a determinare la formazione della maggioranza di legge necessaria per la sua nomina che, senza il suo voto, non si sarebbe raggiunta; c.) che il sig. XXXX, essendo soggetto estraneo al condominio, non aveva dato contezza del possesso dei requisiti di cui all’art. 71-bis disp. att. c.c., né aveva provveduto all’atto della nomina, alle comunicazioni di cui all’art. 1129 c.c.; d.) che all’incontro dinanzi al mediatore fissato per il 26/11/2020, in presenza degli attori, il sig. XXXX, comparso personalmente, in assenza del condominio, in persona dell’amministratore e degli altri convocati, dichiarava di aderire alla richiesta di invalidità della deliberazione impugnata e comunicava di aver rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili da amministratore a far data dalla prossima assemblea che era già stata convocata per il 16 e 17 dicembre 2020, dichiarandosi disposto a rimborsare alle controparti le spese di mediazione già sostenute essendo, a suo dire, cessata la materia del contendere; e.) che le predette preannunciate dimissioni, la cui efficacia sarebbe decorsa dalla successiva assemblea del 16/17 dicembre 2020 già fissata, non incidevano sulla validità ed efficacia della deliberazione assunta in data 01.10.2020, sicché perdurando l’efficacia delle predetta delibera, essi istanti si erano determinati ad agire nei confronti del condominio per l’annullamento della predetta delibera.
3. Vista la comparsa di costituzione con la quale il Condominio resisteva alla domanda azionata dinanzi al Tribunale di Sulmona, contestava nel merito tutto quanto dedotto dalla parte avversa siccome infondato in fatto e in diritto, eccependo in via sintetica: a.) che il sig. XXXX, ricevuta la convocazione a mediazione per l’annullamento della delibera in oggetto, ed al fine di evitare contrasti e soprattutto strumentalizzazioni, comunicava immediatamente a tutti i condomini le sue dimissioni irrevocabili, provvedendo a convocare contestualmente l’assemblea condominiale per il 16 e 17 dicembre 2020 per consentire la sua sostituzione con altro amministratore designato; b.) che oltre a comunicare le sue dimissioni irrevocabili, il presentava anche adesione alla procedura di mediazione, ribadendo per iscritto le proprie dimissioni irrevocabili e dichiarandosi altresì disposto a rimborsare integralmente ai condomini istanti le spese di mediazione, allegando copia della convocazione per l’assemblea condominiale e chiedendo di considerare così cessata la materia del contendere; c.) che incuranti delle già formalizzate dimissioni irrevocabili e della fissata assemblea condominiale per il successivo 17 dicembre 2020, al primo incontro di mediazione tenutosi il 26 novembre 2020, le controparti non ritenevano composta la vertenza con conseguente dichiarazione di chiusura della procedura con esito negativo; d.) che gli attori, presentandosi all’assemblea del 17 dicembre 2020, anziché procedere alla immediata sostituzione dell’amministratore, con condotta chiaramente ostruzionistica, boicottavano l’assemblea in questione, accampando il pretesto che era stata fissata presso lo studio della (condomina che aveva votato l’amministratore dimissionario) e che quindi non era un luogo estraneo alla controversia; e.) che gli attori senza neppure aspettare l’assemblea già fissata, si erano affrettati a inoltrare l’atto di citazione in data 2 dicembre 2020 (notifica presa il 7 dicembre 2020) pur potendo attendere fino alla scadenza del giorno 26 del mese per formalizzare l’impugnazione della delibera in questione; f.) che la nuova assemblea tenutasi l’11 febbraio 2021 presso altro luogo, preso atto delle dimissioni irrevocabili del sig. XXXX, con una uguale maggioranza di 576,43/1000 deliberava la nomina del nuovo amministratore del Condominio nella persona del Dott. XXXX, avendo questi presentato la proposta di gran lunga più economica, equivalente a euro 250,00 omnicomprensiva per l’anno in corso 2021, e di pari importo per effettuare l’analisi dei controlli e la chiusura della contabilità dell’anno precedente (2020); g.) che la sostituzione della delibera impugnata con quella dell’11 febbraio 2021 adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la situazione di contrasto fra le parti, determinava la cessazione della materia del contendere.
4. Ha pertanto chiesto: a.) rigettare integralmente le richieste delle controparti in quanto infondate sia in fatto che in diritto e comunque dichiarare in via preliminare la cessata materia del contendere; b.) compensare le spese del presente giudizio non essendoci margini per l’applicazione della condanna per soccombenza virtuale stante la condotta tenuta dalle parti nella fase pre-processuale ed eventualmente nella successiva fase processuale.
5. Richiamati, per quanto non espressamente riportato, gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, e ciò in ossequio al disposto di cui al n.  4 dell’art. 132 c.p.c. così come introdotto dall’art. 45 legge 18/06/2009, n. 69.
6. La causa, istruita soltanto con le produzioni documentali, sulle conclusioni precisate dalle parti, è stata assegnata a decisione.
7. Ritiene il Tribunale che, in applicazione del principio della ragione più liquida, vada esaminata prioritariamente la domanda di cessazione della materia del contendere, idonea a definire il giudizio.
8. Osservato che, la cessazione della materia del contendere, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, si verifica per effetto della sopravenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi a una pronuncia sul merito del giudice precedentemente richiesta. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti, quindi la composizione bonaria della lite, ovvero il venir meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio (Cfr.: Cass. Civ. sez. I, 23/04/2015, n. 8309; Cass. Civ. sez. II, 28/05/2013, n. 13217; Cass. Civ. sez. Lav., 27/01/1998, n, 801).
9. Ebbene è certo che la delibera del 01 ottobre 2020 in esame, impugnata dagli attori relativamente alla sola nomina del , quale amministratore del condominio, risulta effettivamente sostituita con altra deliberazione - divenuta peraltro definitiva per mancanza di impugnazione della stessa – adottata dal Condominio convenuto in data 11 febbraio 2021, in conformità della legge, con la quale, preso atto delle dimissioni irrevocabili in precedenza rassegnate dal , è stato nominato quale amministratore in sostituzione di quest’ultimo, il dott. , facendo quindi venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determinando così la cessazione della materia del contendere.
10. Difatti costituisce principio consolidato, cui deve darsi seguito in  questa  sede,  quello  per  cui  “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo  venir  meno  la  specifica  situazione  di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere analogamente a quanto disposto dall’articolo 2377, comma 8, del codice civile dettato in tema di società di capitali, rimanendo affidata soltanto la pronuncia finale sulle spese ad una valutazione di  soccombenza  virtuale.  La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell'impugnazione ex articolo 1137 del codice civile, in quanto la sussistenza dell'interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 21/06/2022, n. 20005; nel medesimo senso si veda Cass. civ. sez. VI, 08/06/2020, n. 10847; Cass. civ. sez. VI, 11/08/2017, n. 20071; Cass. civ. sez. II, 28/06/2004, n. 11961; Corte appello Milano sez. III, 05/05/2022, n. 1503; Tribunale Napoli sez. IV, 08/09/2022, n. 7921; Tribunale Torino sez. VIII, 14/04/2023, n. 1617; Tribunale Roma sez. V, 08/01/2020)
11. Dunque nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleare, come nel caso in esame, si verifica la cessazione della materia del contendere ogni  qual  volta  l'assemblea  di condominio, regolarmente convocata, abbia provveduto ad emettere una nuova delibera sui medesimi argomenti oggetto di impugnazione producendo sostanzialmente  un  atto  sostitutivo  di  quello impugnato in quanto invalido. Pertanto, in tema di delibera assembleare avente ad oggetto la nomina dell'amministratore di condominio, che tuttavia sia stata sostituita con altra delibera successiva, non potrebbe assumere alcuna rilevanze l'eventuale annullamento della prima, facendo venire  meno l'interesse ad un esame nel merito (cfr. Tribunale Napoli sez. VI, 07/02/2022, n. 1316).
12. Peraltro la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle  rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi  sarebbero  neppure  i  presupposti  per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (cfr. Tribunale Napoli, 12/09/2022, n. 7964).
13. Ciò posto, nel caso in esame, l’avvenuta sostituzione della delibera impugnata con la nuova deliberazione dell’11 febbraio 2021 che ha provveduto  sui  medesimi  argomenti  della  delibera impugnata (ovvero sulla nomina dell’amministratore del condominio convenuto), avendo  rimosso l’iniziale causa di invalidità (revoca del quale amministratore del  condominio  e  sua  sostituzione  con altro amministratore), alla luce del richiamato principio, determina la cessazione della materia del contendere del presente procedimento, restando quindi il solo dovere del giudice, in mancanza di un diverso accordo tra le parti in causa (che in questo caso manca), di valutare la soccombenza virtuale e di statuire in conseguenza sulle spese di lite.
14. È pacifico dunque che, in ogni caso, la pronuncia di cessazione della materia del contendere non implica affatto e necessariamente una statuizione di compensazione delle  spese,  restando  infatti  il dovere del giudice, in mancanza di diverso accordo tra le parti di valutare la soccombenza virtuale e di statuire in conseguenza sulle spese di lite,  sicchè  il  giudice  adìto  -  dichiarata  la  cessazione  della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del  giudizio  - liquiderà le spese del giudizio applicando il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ. sez. II, 23/09/2022, n. 27979; Cass. civ. Sez. VI, 31.07.2018, n. 2018 Tribunale Aosta sez. I, 30/03/2022, n. 109; Tribunale Napoli, 12/09/2022, n. 7964).
15. Dunque, in tale ipotesi, la pronuncia finale sulle spese di lite viene regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicché  il  giudice  deve  espressamente  procedere  ad  un complessivo ed unitario giudizio circa l'originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese medesime (cfr. altresì Corte appello Milano sez. III, 05/05/2022, n. 1503).
16. Ebbene si rileva a tal fine come il nominato amministratore con la deliberazione impugnata, ancor prima che venisse notificato al Condominio convenuto l’atto introduttivo del presente giudizio (notifica richiesta il 04.12.2020 e consegnata  al Condominio convenuto  in  data  07.12.2020), con  raccomandata del 24.11.2020 (cfr. 3 fasc. cond.) ebbe a comunicare ai singoli condomini (compresi gli odierni attori) le proprie dimissioni irrevocabili da amministratore rassegnate per i  motivi  ivi  esposti,  da  ratificate nella successiva assemblea condominiale dallo stesso convocata, in prima convocazione, per il 16.12, ed in seconda convocazione per il 17.12.2020. Dimissioni, peraltro ribadite e confermate dal con la dichiarazione di adesione alla procedura di mediazione proposta dagli attori e con la successiva dichiarazione resa nell’incontro di mediazione tenutosi il 26 novembre 2020 (cfr. verbale allegato atto di citazione). In tale assemblea,  peraltro,  non  si  procedette  alla  sostituzione  dell’amministratore perché, a dire degli attori, la sede scelta per l’adunanza (studio della - condomina che aveva votato l’amministratore dimissionario), non era luogo neutro ed estraneo alla contesa in atto. Come già precedentemente evidenziata, la delibera impugnata fu comunque effettivamente sostituita da quella adottata in data 11.02.2021 avente identico contenuto, risultante non impugnata (circostanza non specificamente contestata dagli attori).
17. Ne consegue che al momento dell’impugnazione della delibera condominiale in esame, stante le precedenti dimissioni irrevocabili rassegnate e comunicate a tutti i condomini dal , gli attori non risultavano esse portatori di un interesse concreto e rilevante al suo annullamento, connesso ad una eventuale posizione di vantaggio che ad essi poteva derivare da una pronuncia di annullamento della delibera impugnata (vantaggio non risultante provato dagli attori).
18. Costituisce difatti principio consolidato, cui deve darsi seguito in questa sede, quello per cui Il condomino che fa valere un vizio di annullabilità di una delibera non può limitarsi ad addurre un mero interesse alla rimozione dell'atto, ma deve dimostrare di essere portatore di un interesse concreto e rilevante al suo annullamento, correlato alla posizione di vantaggio effettivo che può derivare dalla pronunzia di annullamento e dall'eliminazione di incertezza che quella delibera genera  quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti (cfr. Cass. civ. sez. II, 01/12/2000, n. 15377; cfr. nel medesimo senso Tribunale Monza sez. II, 07/03/2023, n. 527: Tribunale Bergamo sez. IV, 21/02/2023, n. 364M Tribunale Palermo sez. II, 24/01/2023, n. 322; Tribunale Catania sez. III, 01/06/2022, n. 2517; Tribunale Novara, 25/01/2022, n. 34; Tribunale Roma sez. V, 03/05/2021, n. 7587; Tribunale Cosenza sez. I, 02/07/2020, n. 1157).
19. Ebbene, atteso che gli attori al momento della notificazione dell’atto introduttivo, non avevano, per i motivi sopra esposti, un interesse concreto e rilevante all’annullamento della delibera impugnata, riguardante la posizione di vantaggio effettivo che dalla pronunzia di merito potesse loro derivare (interesse non provato dagli attor), sicché ritiene il Tribunale che  l’asserita  nullità  del  predetto  atto posto a fondamento della domanda non andava effettivamente rilevata e dichiarata.
20. In definitiva, va dunque respinta la domanda di condanna del Condominio convenuto al pagamento delle spese processuali avanzata dagli attori e , in quanto, al momento della introduzione del giudizio, il aveva già rinunciato all’incarico di amministratore del condominio conferitogli con la delibera impugnata, sicché al momento della notifica della citazione si era già verificata la cessazione della materia del contendere del giudizio e non avendo i medesimi attori provato di aver un interesse concreto e rilevante all’annullamento della delibera sottostante la domanda, esistente in epoca precedente alla notificazione dell’atto di citazione, il Tribunale non deve neanche rilevare e dichiarare la nullità della predetta delibera.
21. In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, con la compensazione delle spese di lite tra gli attori e il Condominio, stante anche l’espressa richiesta di compensazione delle spese da parte del Condominio.
P.Q.M.
 
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Angelo Di Francescantonio, definitivamente pronunciando nella causa n. /2020 R.G., ogni contraria domanda, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara per i motivi esposti la cessazione della materia del contendere;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
 
Sulmona, 14.08.2023.
 
IL Giudice Onorario f.to digt. Angelo Di Francescantonio
 
 
 

aa
Chi è l'autore
Avv. Simonetta  Mibelli Mediatore Avv. Simonetta Mibelli
Sono avvocato civilista, attiva, soprattutto, nell'ambito immobiliare: mi occupo, quindi, di diritti reali, con particolare predilezione per il diritto condominiale e delle locazioni. Assisto i miei clienti nelle compravendite immobiliare, nelle successioni e divisioni e non dimentico mai di ricordare loro l'importanza della definizione stragiudiziale dei conflitti, che può preservare il rapporto fra le parti, sicuramente destinato, invece, ad interrompersi quando ci si rivolge "al giudice". Mi ...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia