Commento:
La consulenza tecnica preventiva (696-bis c.p.c.) e mediazione (d.lgs. 28/2010) perseguano la medesima finalità, introducendo entrambi gli istituti un procedimento finalizzato alla composizione bonaria della lite, così da apparire tra loro alternativi e, quindi, apparendo le norme di cui al d.lgs. 28/2010 incompatibili logicamente e, quindi, non applicabili dove la parte proponga una domanda giudiziale per una CTU preventiva; Pertanto, in caso di CTU preventiva, non sussistano le condizioni di procedibilità di cui all'art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 e il difensore non sia obbligato alla comunicazione di cui all'art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010;
C.T.U. preventiva e mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010Invia ad un amico |
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Tribunale di Varese Sez. I, Decr., 21-04-2011A cura del Mediatore Staff 101Mediatori da Lecce.Letto 6684 dal 14/09/2011 |
Testo integrale:
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Svolgimento del processo: la prevalente giurisprudenza di merito (ex multis, v. Tribunale Trento 22 maggio 2009 Tribunale Mantova 21 maggio 2009. Tribunale Barcellona Pozzo Di Gotto 03 marzo 2009. Tribunale Mondovì 21 novembre 2008. Tribunale Mantova 04 settembre 2008. Tribunale Pavia 14 luglio 2008. Tribunale Mantova 03 luglio 2008; Tribunale Torino 31 marzo 2008. Tribunale Nola 19 febbraio 2008) aderisce vuoi implicitamente vuoi esplicitamente alla tesi dottrinaria che inscrive l'istituto nell'alveo delle alternaive dispute resolution, valorizzando la tensione della norma verso la composizione della lite, l'intervento di un terzo neutrale e le agevolazioni fiscali;
Ritenuto, dunque, che l'istituto non ha natura cautelare: da qui, però, la necessità di accertare se sussistano, in capo al difensore, gli obblighi di cui all'art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010, omessi nel caso di specie; Ritenuto che consulenza tecnica preventiva (696-bis c.p.c.) e mediazione (d.lgs. 28/2010) perseguano la medesima finalità, introducendo entrambi gli istituti un procedimento finalizzato alla composizione bonaria della lite, così da apparire tra loro alternativi e, quindi, apparendo le norme di cui al d.lgs. 28/2010 incompatibili logicamente e, quindi, non applicabili dove la parte proponga una domanda giudiziale per una CTU preventiva; Ritenuto, quindi, che, in caso di CTU preventiva, non sussistano le condizioni di procedibilità di cui all'art. 5, comma I,d.lgs. 28/2010 e il difensore non sia obbligato alla comunicazione di cui all'art. 4, comma III, d.lgs. 28/2010; Ritenuto di dovere provvedere ai sens dell'art. 694 c.p.c., poiché richiamato dall'art. 696, comma III, c.p.c., norma cui rinvia l'art. 696-bis, comma I, c.p.c.. P.Q.M letti ed applicati gli artt. 694, 696- bis c.p.c. Fissa l'udienza di comparizione delle parti in data 24 maggio 2011 ore 11.35(1) Dispone che, a cura di parte ricorrente, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, sia notificato alle parti resistenti entro e non oltre il termine del 10 maggio 2011 Abilita la parte resistente a depositare propria memoria difensiva sino alla data di udienza, invitandola a dichiarare se intende beneficiare del procedimento in vista di una possibile conciliazione. Manda alla cancelleria perché si comunichi alla parte ricorrente. |