Commento:
In una controversia avente ad oggetto la rovina di edificio (danni cagionati all’attico della condomina appellante dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare di proprietà del Condominio), il Tribunale di Palermo aveva accolto parzialmente la domanda della condomina e condannato il Condominio al risarcimento del danno patito dalla stessa, quantificato in euro 16.796,05, oltre interessi dalla data della domanda e rivalutazione monetaria. Avverso tale sentenza proponeva appello la condomina negando, fra l’altro, l’esistenza di un concorso nella causazione dell'evento lesivo. Il Condominio chiedeva il rigetto dell’appello per diversi motivi fra i quali la contraddittorietà del motivo nella parte in cui la condomina aveva insistito per l'improcedibilità della domanda riconvenzionale del Condominio per omesso espletamento preventivo della mediazione (comunque tardiva in quanto formulata con la prima memoria di cui all 'art. 183 c.p.c. e non a verbale della prima udienza di comparizione), pur chiedendo che si provvedesse sulla sua domanda riconvenzionale.
L'appello principale è parzialmente fondato, mentre l'appello incidentale è infondato.
Secondo la Corte d’Appello, la domanda riconvenzionale avanzata dal Condominio in primo grado era improcedibile, come pure quella della condomina (peraltro tardivamente formulata), per omesso previo espletamento della mediazione obbligatoria.
Il collegio si basa sul precedente della Cassazione, che nell'interpretare una norma analoga all'art. 5, comm a 1 bis, d.lgs. n. 28/2010, ossia l'art. 46 l. n. 3/1982, ora art. 11 d.lgs. n. 150/2011, in tema di controverse agrarie, ha chiarito che l'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione sussiste anche nei confronti del convenuto che proponga una riconvenzionale secondo uno dei criteri di collegamento previsti dall'art. 36 c.p.c. (cfr. Cass. sez. III, 18 genn aio 2006, n . 830). Il termine "convenuto" può essere riferito anche all'attore che abbia presentato domanda riconvenzionale.
La decisione è interessante anche per l’aspetto sanzionatorio.
In sede di mediazione, dopo l'espletamento della ATP e prima dell'introduzione del giudizio di primo grado, il Condominio aveva proposto di versare a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 45.000,00 (al lordo di quella che aveva appena versato a seguito del giudizio precedente) che è risultata praticamente identica all'esito (provvisorio) del giudizio. In applicazione dell'art. 13 cit. la Corte ha escluso la ripetizione delle spese sostenute dalla condomina che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, mentre la stessa è stata condannata al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
Rispetto a questa domanda il Condominio ha dovuto sopportare le spese dell'ATP, che sono precedenti alla proposta di mediazione, mentre la condomina le spese della CTU che sono successive.
Quanto alle spese legali del doppio grado di giudizio, da determinarsi in relazione alla quantificazione del risarcimento del danno in relazione alla domanda accolta, la Corte ha operarato una compensazione parziale per tenere conto delle spese precedenti alla fase di mediazione e del rigetto delle domande riconvenzionali per motivi di rito, che vanno a ridurre quanto dovuto dalla condomina nella misura, complessivamente determinata per questi due fattori, della metà, per effetto della compensazione di questa quota delle spese del giudizio fra le parti.°