Anche la domanda di mediazione e la fissazione dell’incontro vanno notificati per pubblici proclami, nel caso di difficoltà nell’identificazione dei destinatari

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Tribunale di Cuneo, 29.06.2021, sentenza n. 520, Giudice Estensore Basta

A cura del Mediatore News 101 da Lecce.
Letto 676 dal 02/07/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di accertamento di intervenuta usucapione decennale, per la quale l’attrice ha innanzitutto formulato la richiesta di notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., a seguito della difficoltà ad identificare i destinatari dell’azione giudiziale.

In merito, il Tribunale, acquisito il parere del PM, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami e disposto che la copia dell'atto di citazione fosse affissa nella casa comunale in cui si trovano gli immobili oggetto di domanda.

Pertanto, parte attrice ha provveduto:
- alla pubblicazione di un estratto della convocazione all'incontro di mediazione e della citazione, in caso di mancato accordo, delle convenute innanzi al Tribunale di Cuneo;
- a notificare, con le modalità previste dall' art. 150 c.pc., la domanda di mediazione e il provvedimento di fissazione del primo incontro di mediazione, con affissione alla casa comunale e deposito presso la casa comunale.
 
Successivamente, l’addetto comunale ha trasmesso la relata di avvenuta pubblicazione dei predetti atti, mentre l’ufficiale giudiziario ha attestato di aver notificato ex art. 150 c.p.c. il provvedimento del Tribunale, il ricorso ex art. 150 c.p.c., l'atto di citazione, il provvedimento di fissazione del primo incontro di mediazione e la domanda di mediazione, dando atto delle pubblicazioni, affissioni e depositi.

Nonostante ciò, all’incontro di mediazione è comparsa solo la parte istante, unitamente al proprio legale, mentre nessuno è comparso per le parti invitate e, pertanto, la procedura di mediazione si è conclusa negativamente.

Anche nel giudizio, nessuno si è costituito e, pertanto, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia e ha proseguito il giudizio sino alla decisione. *
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
 
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. M. Basta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3483/2018 promossa da
B.X-------, ATTORE
contro B.-----, CONVENUTI CONTUMACI

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
 
PREMESSO CHE:
In data 26.7.2018 l'impresa individuale "2. ----- srl" ha proposto ricorso ex art. 150 c.p.c. al Presidente del Tribunale di Cuneo, manifestando la propria intenzione di instaurare un procedimento di accertamento di intervenuta usucapione decennale ai sensi dell'art. 1146, comma 2, c.c. e dell'art. 1159 c.c. della quota di 10/35 intestata a B.XXA.XX H.XX e a R.X M. dei beni immobili ubicati in "M (CN) B (catastalmente R)", censiti come in atti.
In particolare, la predetta impresa ha riferito le difficoltà ad identificare i destinatari dell'atto di citazione allegato al citato ricorso e ha così offerto in comunicazione documentazione attestante l'impossibilità di reperire informazioni su B.XXXXX A.XXXX H.XXXXXXX e R.XXXXX M.XXX e sull'esistenza di eventuali eredi di quest'ultime.
Il ricorrente ha chiesto, pertanto, l'autorizzazione a notificare per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c., l'atto di citazione, la domanda di mediazione avanti all'Organismo di Mediazione ---- e il provvedimento di fissazione del primo incontro di mediazione, atti e provvedimento allegati al ricorso.
Il Presidente del Tribunale di Cuneo ha disposto l'acquisizione di parere motivato da parte del Pubblico Ministero e ha delegato per il procedimento autorizzatorio il Presidente della Sezione Civile dello stesso Tribunale.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Presidente di Sezione civile, dott. Alberto Tetamo, con provvedimento del 10.8.2018 (n. 2782/2018 R.G.) ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., disponendo altresì che copia dell'atto di citazione fosse affissa nella casa comunale di M (CN), Comune in cui si trovano gli immobili oggetto di domanda.
La parte attrice ha provveduto pertanto alla pubblicazione di un estratto del 25.8.2018 della convocazione all'incontro di mediazione del 10.10.2018 dinanzi all'Organismo di mediazione--- e della citazione, in caso di mancato accordo, delle convenute innanzi al Tribunale di Cuneo per il giorno 9.1.2019, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Anno 159 - Numero 101, Parte II Roma - Giovedì, 30.8.2018, pag. 4. Il 3.9.2018 l'attore ha anche notificato l'atto di citazione con le modalità previste dall'art. 150 c.pc., nonché la domanda di mediazione avanti all'Organismo di Mediazione ---- e il provvedimento di fissazione del primo incontro di mediazione, con affissione alla casa comunale di M e deposito presso la casa comunale di Cuneo. In data 4.10.2018 l'addetta del Comune di Marmora ha trasmesso relata di avvenuta pubblicazione dei predetti atti dal 3.9.2018 al 3.10.2018 senza opposizioni (prot. n. 1663 del 4.10.2018).
Con relata di notifica del 5.10.2018 l'Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Cuneo ha attestato di aver notificato ex art. 150 c.p.c. il provvedimento del Tribunale di Cuneo del 10.8.2018, il ricorso ex art. 150 c.p.c., l'atto di citazione, il provvedimento di fissazione del primo incontro di mediazione e la domanda di mediazione mediante deposito nella Cancelleria del Tribunale di Cuneo, dando atto delle pubblicazioni, affissioni e depositi sovra descritti.
Con l'atto di citazione, notificato con le modalità sopra descritte, P.XXXX B.X, in qualità di titolare dell’impresa individuale "2. DI B.X P.XXXX", ha convenuto in giudizio B.XX
A.XXXX H.XXXXXXX e R.XXXXX M.XXXXXXXX, i rispettivi eredi e comunque tutti coloro che avessero un interesse a contraddire la domanda, per ivi sentire accertare e per l'effetto dichiarare che l'impresa individuale attrice, in virtù dell'art. 1146, comma 2, c.c. e dell'art. 1159 c.c., è divenuta proprietaria assoluta ed esclusiva a seguito di maturata usucapione decennale della quota di 10/35, intestata a B.XXXXX A.XXXX H.XXXXXXX e R.XXXXX M.XXXXXXXX, degli immobili ubicati in "M (CN) - Borgata R.XXXXX (catastalmente R)", censiti come di seguito e come dalle visure catastali prodotte (cfr. docc. n. 2, 3 e 4 fasc. attore): Catasto dei Fabbricati - foglio , n. 1, piani S1-T, categoria A/4, classe 2., vani 4, 5, rendita catastale euro 41, ; Catasto dei Terreni - foglio 4, n. 920, ente urbano, 214 mq, che deriva dall'originario mappale - foglio 4, oggetto del tipo mappale numero - del 13 dicembre 2010, protocollo numero -; - foglio 4, n. 481, seminativo, classe 2., 513 mq, reddito dominicale 0, 45, reddito agrario 0, 93, ed è, pertanto, proprietaria assoluta ed esclusiva, per l'intero, dei predetti immobili. Sentenza n. 520/2021 pubbl. il 29/06/2021 RG n. 3483/2018 Con detto atto introduttivo l'attrice ha chiesto, dunque, di mandare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ed all'Ufficio Erariale competente di trascrivere l'emananda sentenza a favore dell'impresa individuale attrice e di provvedere alle ulteriori formalità; con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge e con ogni pronuncia consequenziale e di legge.
La causa è stata iscritta a ruolo a seguito del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal d.lgs. 28/2010 e successive modificazioni, che l'impresa attrice ha esperito il 10.10.2018 dinanzi all'Organismo di mediazione -----.
Come si evince, infatti, dal relativo verbale di mediazione (cfr. doc. 9 fasc. attore) all'incontro è comparso P.XXXX B.XXXXXXXXX con il proprio difensore, mentre nessuno era comparso per le parti invitate, dunque il mediatore, rilevata la mancata adesione di queste ultime, ha dichiarato conclusa la procedura di mediazione ex art. 16 lettera C. comma 1 e comma 6 del Regolamento del predetto organismo. Nonostante l'invito a costituirsi contenuto nell'atto di citazione le convenute B.XXXXX e R.XXXXX, gli eventuali rispettivi eredi e comunque tutti coloro che avessero un interesse a contraddire la domanda, non si sono costituiti in giudizio ai sensi dell'art. 166 c.p.c., né oltre la scadenza dei termini di legge, né all'udienza di prima comparizione del 16.1.2019, né all'udienza successiva del 7.5.2019 nel corso della quale il Giudice "rilevato che i convenuti, regolarmente citati in giudizio, non sono comparsi né all'udienza scorsa, né alla presente udienza" ne ha dichiarato la contumacia.
All'udienza del 16.1.2019 il Giudice, su richiesta di parte attrice, ha assegnato i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e ha rinviato all'udienza del 7.5.2019 per la discussione sulle istanze istruttorie avanzate. Con il deposito della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 15.3.2019 l'impresa attrice ha dedotto, chiedendone l'ammissione, le prove per interpello e testi, richiamando la documentazione versata in atti e offrendo in comunicazione ulteriori documenti.
All'udienza del 7.5.2019 il Giudice ha ammesso i capitoli di prova n. 3, 4, 7, 8, 9 e 10 con i testi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e ha rinviato per l'escussione dei testimoni all'udienza del 16.10.2019.
All'udienza del 16.10.2019 sono stati escussi i testi C.X---X e al termine dell'escussione, su richiesta di parte attrice, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni al 15.1.2020.
Con provvedimento del 3.1.2020 il Giudice, dott.ssa Rossella Chirieleison, considerato il carico decisorio già assunto in vista del proprio trasferimento e dovendo la stessa procedere ad una nuova calendarizzazione delle udienze già fissate, ha fissato per la prosecuzione del giudizio e per i medesimi incombenti l'udienza del 25.11.2020. In data 24.11.2020 parte attrice ha depositato telematicamente il foglio di precisazione delle conclusioni e la nota spese, dei quali si richiama oggi l'integrale contenuto. Il 24.11.2020 la Cancelleria civile del Tribunale di Cuneo ha trasmesso all'attrice il provvedimento del 20.11.2020 con cui lo scrivente, subentrato nella titolarità del presente fascicolo il 18.11.2020, visto l'art. 175 c.p.c., ha fissato per la precisazione delle conclusioni nuova udienza per il giorno 16.3.2021.
All'udienza del 16.3.2021 nessuno era comparso per le convenute e parte attrice ha precisato le conclusioni come da foglio già depositato telematicamente il 24.11.2020. In particolare, ha chiesto al Giudice di accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel merito: - accertare e per l'effetto dichiarare che l'impresa individuale attrice "2. DI B. P.XXXX", corrente in M (CN ) , Via XX, n. 38 ---, in persona del titolare B.XX---, nato a Bene Vagienna (CN) il XXXXXXXXX, in virtù dell'art. 1146, comma 2, c.c. e dell'art. 1159 c.c., alla luce di quanto esposto in narrativa, è divenuta proprietaria assoluta ed esclusiva a seguito di maturata usucapione decennale della quota di 10/35, intestata a B.X----- , nata in F. il ---- e R---- (C.F.: X) , nata a M (CN ) , l'X, degli immobili ubicati in "Marmora (CN) - Borgata R.XXXXX (catastalmente R)", censiti come di seguito e come da visure catastali allegate all'atto di citazione (cit. docc. n. 2, 3 e 4): Catasto dei Fabbricati - foglio 4, n. 920/1, piani S1-T, categoria A/4, classe 2^, vani 4, 5, rendita catastale euro 41,83; Catasto dei Terreni - foglio ---, n. 920, ente urbano, 214 mq, che deriva dall'originario mappale 480 foglio 4, oggetto del tipo mappale numero 491015.1/2010 del 13 dicembre 2010, protocollo numero --- - foglio 4, n. 481, seminativo, classe 2^, 513 mq, reddito dominicale 0,45, reddito agrario 0, 93, ed è, pertanto, proprietari a assoluta ed esclusiva , per l’intero, dei predetti immobili; - mandare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ed all'Ufficio Erariale competente di trascrivere l'emananda sentenza a favore dell'impresa individuale attrice "2. DI B.XX P.XXXX", corrente in M.X (CN ) , Via XXXX, n. 38 (P. IVA XXXXXXXXXXX), in persona del titolare ---- nato a Bene Vagienna (CN) il5.09.1958 e di provvedere alle ulteriori formalità; - con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge; - con ogni pronuncia consequenziale e di legge;". Il Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, trattenendo all'esito la causa in decisione.
RITENUTO CHE:
E' necessario considerare che con la domanda introduttiva del presente giudizio l'impresa individuale attrice ha chiesto che venga accertato e per l'effetto dichiarato che la medesima, nella persona del titolare P.X, in virtù dell'art. 1146, comma 2, c.c. e dell'art. 1159 c.c., è divenuta proprietaria assoluta ed esclusiva a seguito di maturata usucapione decennale della quota di 10/35, riferita alla Sig.ra B.XX e alla Sig.ra R.XX, degli immobili ubicati in "M (CN) B R.XXXXX (catastalmente Renero)", censiti come in atti (cfr. cit. docc. nn. 2, 3 e 4 fasc. attore) e che, pertanto, è proprietaria assoluta ed esclusiva, per l'intero, dei predetti immobili. Risulta dall'atto di compravendita redatto dal notaio dott. P.XXX M.XXXXX del 7.8.2013 (cfr. doc. 1 fasc. attore), debitamente trascritto, parte attrice ha acquistato in buona fede i predetti immobili da C.XXXXXX R.XXX. Con atto di vendita del 30.3.2007 (cfr. doc. n. 5 fasc. attore), debitamente trascritto, C.XX R.XXX ha acquistato in buona fede detti immobili dai Sigg. J.XX J.XX R.X----, i quali avevano venduto congiuntamente al sig. R.XXX la quota di 7/35 ciascuno. Si evince dagli atti di causa che i menzionati venditori avevano dichiarato in atto che la quota di 5/35 ciascuno era di loro proprietà piena ed esclusiva mentre la restante quota di 10/35, intestata alle odierne convenute Sig. re A.X----, era di esclusiva proprietà e disponibilità dei venditori stessi per possesso pacifico e non clandestino ultraventennale. Nel predetto atto i venditori si erano impegnati a presentare istanza all'autorità giudiziaria competente al fine di ottenere sentenza che pronunciasse l'avvenuta usucapione in loro favore per la citata quota di 10/35, intestata alle Sigg.re B.XXXXX e R.XXXXX, ma non vi è prova che tale impegno sia stato rispettato. Dalle indagini catastali emerge inoltre al momento dell'acquisto del 7.8.2013 la piena proprietà dei suddetti beni immobili attualmente in capo all'attore e precedentemente in capo a C.XXXXXX R.XXX (cfr. docc. nn. 2, 3 e 4, fasc. attore). Come si evince inoltre dalla compravendita di immobili del 7.8.2013, Notaio P.XXX M rep. n.  racc. n.-, registrato il -e trascritto a Cuneo ---3 (cfr. doc n. 1 fasc. attori) il Sig. R.XXX ha dichiarato in atto di vendere l'intera proprietà degli immobili oggetto di causa e che l'oggetto della vendita era al momento della vendita stessa di sua proprietà e disponibilità, libero da trascrizioni pregiudizievoli, liti, privilegi fiscali ed ipoteche, fornendo pertanto le garanzie di legge. Dal giorno dell'acquisto degli immobili sovra menzionati, avvenuto con atto notarile del 30.3.2007, il Sig. R. ha posseduto continuativamente e pacificamente nel modo più ampio e assoluto gli stessi per l'intero e, in particolare per quanto ivi rileva, la quota di 10/35, intestata a B.X---- fino alla stipula dell'atto di vendita del 7.8.2013 concluso con la parte attrice, e , quindi, per sei anni e oltre quattro mesi. Nel suddetto periodo il Sig. R.XXX ha mantenuto gli immobili sopra identificati, accollandosi tutte le spese necessarie. Tale circostanza è stata confermata da quanto dichiarato dai testimoni escussi all'udienza del 16.10.2019, come si evince dal relativo verbale. In particolare, lo stesso C.XXXXXX R.XXX ha dichiarato di essersi personalmente occupato della manutenzione di detti immobili nel periodo intercorso tra il 30.3.2007 e il 7.8.2013, accollandosi tutte le spese necessarie. Il medesimo ha inoltre confermato di aver svolto, insieme a M.XXX E.XXXX, l'attività di coltivazione di ortaggi e allevamento di galline presso il terreno individuato nelle visure catastali prodotte nell'indicato periodo temporale. Anche dalla testimonianza resa di M.XXX E.XXXX nel corso dell'udienza del 16.10.2019 si evince che il sig. R.XXX ha posseduto continuativamente e pacificamente nel modo più ampio e assoluto gli immobili in questione per il periodo intercorso tra il 30.3.2007 e il 7.8.2013. La teste ha altresì riferito di abitare vicino agli immobili e ha confermato che C.XXXXXX R.XXX si è occupato in quel periodo della manutenzione degli stessi, accollandosi tutte le spese necessarie. Tale circostanza di fatto è stata oltretutto confermata dal teste E.XXXXXX P.XXX, sindaco del Comune di Marmora sino al 28.5.2019, il quale, come si evince dal citato verbale di udienza, ha riferito di conoscere il fabbricato e di essere a conoscenza del fatto che il sig. R.XXX si occupasse di tali immobili e prima di lui il nonno. Dalle risultanze istruttorie si evince pertanto che dalla stipula dell'atto notarile di compravendita del 7.8.2013 l'impresa individuale "2. DI B.X", nella persona del titolare P.XXXX B.XXXXXXXXX, ha posseduto continuativamente e pacificamente nel modo più ampio ed assoluto i predetti immobili per l'intero e , in particolare per quanto ivi rileva, la quota di 10/35, intestata a B.XX, fino ad oggi e, dunque, per sette anni e nove mesi (al momento della notifica dell'atto di citazione per quattro anni e oltre dieci mesi). 
Risulta inoltre provato che dal 7.8.2013 ad oggi la parte attrice, così come per il precedente periodo aveva fatto il sig. R.XXX, ha posseduto in maniera continuativa, pubblica e incontestata i citati immobili per l'intero, mantenendoli e accollandosi tutte le spese resesi necessarie. Anche tale circostanza risulta provata sulla base dei documenti prodotti dall'attrice e delle testimonianze rese nel corso dell'udienza del 16.10.2019. Tutti i testimoni hanno, infatti, confermato le circostanze esposte. In particolare, i testi C.XXXXXX R.XXX e M.XXX E.XXXX hanno riferito di aver visto spesso il sig. B.XXXXXXXXX lavorare nei terreni in questione e di mantenere puliti gli stessi; il teste E.XXXXXX P.XXX, sindaco di Marmora fino al 28.5.2019, ha dichiarato che dopo l'acquisto degli immobili da parte dell'attrice è stata celermente installata una rete da cantiere intorno al fabbricato in particolare sulla parte che confina con la via pubblica e che, successivamente, il sig. B. ha presentato una richiesta di permesso di costruire per ristrutturare lo stesso fabbricato. A tal proposito occorre considerare che la difesa attorea ha offerto in comunicazione in allegato alla seconda memoria ex art. 183, 6 comma, c.p.c. il progetto di ristrutturazione edilizia del Vecchio fabbricato in M.XXXXX, B.XXXXX R.XXXXX, dell'ottobre 2014 con documentazione fotografica e relazione tecnico descrittiva e computi a firma del Geom. G.XXXXX XXXXXXX su incarico dell'impresa individuale "2. DI B.XX" (cfr. doc. n. 9 fasc. attore ) , nonché la richiesta di pagamento degli oneri riferita alla pratica edilizia n. 5/2014 (ristrutturazione edilizia del Vecchio fabbricato rurale in B.XXXXX R.XXXXX) inviata a quest'ultima da parte del Comune di Marmora il 13.01.2015 (cfr. doc. n. 10 fasc. attore ) , il permesso di costruire del 24.7.2015 a firma del responsabile del servizio tecnico del Comune di Marmora, L.A.XXXXX (cfr. doc. n. Il fasc. attore) e la comunicazione di inizio lavori in data 6.7.2016 sottoscritta da P.XXXX B.XXXXXXXXX, in qualità di titolare dell'impresa individuale "2. DI B.X" (cfr. doc. n. 12 fasc. attore). Tali circostanze sono state confermate inoltre dal teste geom. G.X, il quale ha redatto il progetto del 2004 (cfr. doc. n. 9 fasc. attore) e ha riferito che i lavori di ristrutturazione edilizia sul vecchio fabbricato rurale individuato nelle visure prodotte dall'attore (cfr. docc. nn. 2, 3 e 4 fasc. attore) sono iniziati nel mese di luglio 2016 e sono ancora in fase di svolgimento. Il Geom. XXXXXXX ha aggiunto altresì che parte attrice ha abbattuto una porzione di fabbricato prospiciente la pubblica via per ragioni di sicurezza. Ne discende pertanto che sulla base di quanto fino ad ora esposto, risulta pienamente provato che C.XXXXXX R.XXX prima (dal 30.3.2007 al 7.8.2013) e P.XXXX B.XXXXXXXXX poi (dal 7.8.2013 ad oggi) hanno posseduto continuativamente e pacificamente nel modo più ampio ed assoluto i predetti immobili per l'intero e, in particolare per quanto ivi rileva, la quota di 10/35, riferita a B.X. Le risultanze istruttorie consentono quindi di inferire che è stata provata l'esistenza degli elementi che costituiscono il possesso ai sensi di legge, ossia il corpus possessionis e l'animus possidendi. E' necessario rilevare al riguardo che il presente giudizio è stato promosso al fine di far accertare giudizialmente l'acquisto del diritto di proprietà, in virtù di usucapione ai sensi dell'art. 1146, comma 2, c.c. e dell'art. 1159 c.c., delle quote sovra indicate, intestate alle odierne convenute contumaci, degli immobili ubicati in "M (CN) B R.XXXXX (catastalmente Renero)", censite come in atti, e quindi dei suddetti immobili per l'intero. Sull'argomento la Suprema Corte di cassazione, il principio dell'accessione del possesso, previsto dall'art. 1146, comma 2, c.c., ritiene che "Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti"si riferisce non soltanto al successore a titolo particolare mortis causa, 
bensì pure a quello per atto inter vivos" (cfr. Cass., Sez. II, n. 4525/1984). Detto principio, inoltre, essendo enunciato per il possesso in generale, è applicabile non soltanto all'usucapione ordinaria di cui all'art. 1158 c.c., ma anche a quella decennale di cui all'art. 1159 c.c. (cfr. Cass., Sez. II, n. 7966/2003; Cass., Sez. II, n. 1459/1995). Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di acquisto per usucapione, l'acquirente che invochi, ai sensi dell'art. 1146, comma 2, c.c. l'accessione nel possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa deve fornire la prova di avere acquistato con un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene (cfr. Cass., Sez. II n. 2295/2017 secondo la quale colui che voglia far valere l'intervenuta usucapione invocando l'accessione del possesso "deve fornire la prova dell'avvenuta "traditio " in virtù di un contratto, comunque, volto (pur se invalido e proveniente " a non domino") a trasferire la proprietà del bene oggetto del possesso"). Con specifico riferimento al caso di specie, è necessario concludere ritenendo che B.XXXXX, titolare dell'impresa individuale "2. DI B.XX", ha acquistato in buona fede i citati immobili dal sig. R.XXX in forza di un titolo a tutti gli effetti idoneo a trasferire la proprietà, ossia l'atto di compravendita redatto presso il notaio dott. P.XXX M.XXXXX con studio in Cuneo, Via V.XXX, n. 15, datato 7 agosto 2013 (cfr. doc. n. 1 fasc. attore), trascritto in Cuneo il 8.7.2013. Si rileva inoltre che in precedenza C.XXXXXX R.XXX ha a sua volta acquistato in buona fede detti immobili per l'intero, e quindi anche la quota de qua riferita alle odierne convenute, in forza di un titolo a tutti gli effetti idoneo a trasferire la proprietà, ossia attraverso vendita del 30 marzo 2007, Notaio C.XXX trascritta a Cuneo in data 26.04.2007 ai numeri 4707/3360, come altresì riportato nel successivo atto del 7.8.2013 (cfr. docc. n. 1 e 5 fasc. attore). Dalle considerazioni testè esposte sussistono pertanto i due requisiti per il riconoscimento dell'usucapione abbreviata ai sensi dell'art. 1159 c.c.: il titolo e il possesso, dal momento che vi è perfetta identità tra il bene alienato, dedotto nel titolo, e quello posseduto. In particolare, la buona fede, richiesta quale requisito dall'art. 1159 c.c. essa va valutata in relazione al titolo (Cass., Sez. II, n. 7966/2003) e ai sensi dell'art. 1147 c.c., è da ritenersi presunta. In conclusione, risulta accertata e provata l'intervenuta usucapione decennale relativamente alla quota di 10/35, riferita a B.XXXXX A.XXXX H.XXX, degli immobili sovra descritti, siti in Marmora (CN), B R.XXXXX, in quanto l'avente causa, l'attore, ai fini del tempus ad usucapionem, si giova dell'accessio possessionis ex art. 1146, comma 2, c.c., unendo quindi al proprio possesso di oltre sette anni e nove mesi, il possesso del dante causa, Sig. R.XXX C.XXXXXX, di oltre sei anni, essendo l'istituto di cui all'art. 1146 c.c. pacificamente applicabile anche all'usucapione decennale (cfr. Cass., Sez. II, n. 7966/2003). Ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente di trascrivere la sentenza in favore dell'impresa individuale attrice "2. DI B.XX", corrente in M.X(CN ) , Via X n. 38 , in persona del titolare B.XX P.X- , nato a Bene V(CN) il -. Infine, la natura della causa comporta l'irripetibilità delle spese oggetto del presente giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e restando assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così dispone:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara che l'impresa individuale attrice "2. DI B.X-XX", corrente in M.X (CN ) , Via X-X, n. 38 (P. IVA XXX-) , in persona del titolare B.- , nato a B--- (CN) il XXXXXXXXX, in virtù dell'art. 1146, comma 2, c.c. e dell'art. 1159 c.c., è divenuta proprietaria assoluta ed esclusiva a seguito di maturata usucapione decennale della quota di 10/35, intestata a B.XXXXX A.XXXX H.X- , nata in F. il X , nata a M (CN ) , l'XXXX-, degli immobili ubicati in "M (CN) - B R.XXXXX (catastalmente R)", censiti come segue: Catasto dei Fabbricati - foglio-, n. 920/1, piani S1-T, categoria A/4, classe 2., vani 4, 5, rendita catastale euro 41, 83; Catasto dei Terreni - foglio 4- n. 920, ente urbano, 214 mq, che deriva dall'originario mappale 480 foglio  -, oggetto del tipo mappale numero 4- del 13 dicembre 2010, protocollo numero CN0491015; foglio -, n. 481, seminativo, classe 2., 513 mq, reddito dominicale 0, 45, reddito agrario 0, 93;
2) ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente di trascrivere la sentenza in favore dell'impresa individuale attrice "2. DI B.XXX P.XXXX", corrente in M.X (CN), Via X n. 38 -, in persona del titolare B.XX-- , nato a Bene --- (CN) il XX; 3 ) nulla per le spese.

Cuneo, 11.6.2021

Il Giudice dott. M. Basta
 

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