Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale il Tribunale ha rilevato l’improcedibilità della domanda giudiziale sulla base delle seguenti motivazioni:
- l’esperimento del tentativo di mediazione deve essere effettivo (e ciò non si è verificato nel caso in esame);
- la mediazione può avere esito negativo, ma non può ridursi a mero onere processuale per accedere alla tutela giurisdizionale;
- l’esperimento del tentativo di mediazione non significa attivare il procedimento, ma presuppone il contatto diretto tra le parti e il mediatore e l’interlocuzione tra i medesimi;
- è, quindi, necessario avviare la mediazione e comparire al primo incontro innanzi al mediatore, all’esito del quale le parti potranno dichiarare al mediatore se intendono proseguire o meno la procedura;
- il Giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione. *