Commento:
Un avvocato aveva incaricato, mediante specifico contratto, una società di consulenza al fine di precostituire le prove documentali finalizzate a dare fondamento probatorio alla richiesta giudiziale di recupero di somme indebitamente corrisposte dall’avvocato stesso e dalla moglie ad un istituto bancario.
Il contratto di consulenza prevedeva una serie di attività altamente tecniche quali la predisposizione di un’analisi econometrica volta a rilevare eventuali anomalie giuridico finanziare presenti nei cinque contratti bancari sottoscritti, oltre alla fornitura di assistenza legale e tecnica (CTP), ad un costo determinato, nell’eventuale causa e di un’assicurazione in caso di soccombenza.
Nelle relazioni peritali la società forniva parere favorevole al buon esito della causa, basandosi sulle risultanze delle perizie stesse e veniva quindi conferito mandato al legale di riferimento della società per la chiamata in causa della banca, previa instaurazione del procedimento di mediazione.
All’esito negativo del procedimento di recupero giudiziale, resosi necessario a seguito del fallimento della mediazione obbligatoria, l’avvocato rilevava che non era stata sottoscritta alcuna polizza assicurativa per il caso di soccombenza ed emergevano, a catena, numerose altre forme di inadempienza contrattuale che portavano l’avvocato a chiamare in causa la società di consulenza, chiedendo la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni.
Il Tribunale ravennate nella sentenza in commento, valutate le prove prodotte, accoglieva le domande attoree, dichiarando risolto il contratto di consulenza e condannando la società convenuta al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.
I gravi inadempimenti contrattuali riscontrati dal Giudice erano costituiti, nello specifico, dalla genericità e non adeguatezza delle informazioni raccolte, propedeutiche alla causa, che avevano determinato il collega a procedere giudizialmente, confidando invece nella preparazione specifica della società di consulenza, oltre all’inadempimento all’obbligo contrattuale di prevedere copertura assicurativa in caso di soccombenza.
Il contratto di consulenza prevedeva una serie di attività altamente tecniche quali la predisposizione di un’analisi econometrica volta a rilevare eventuali anomalie giuridico finanziare presenti nei cinque contratti bancari sottoscritti, oltre alla fornitura di assistenza legale e tecnica (CTP), ad un costo determinato, nell’eventuale causa e di un’assicurazione in caso di soccombenza.
Nelle relazioni peritali la società forniva parere favorevole al buon esito della causa, basandosi sulle risultanze delle perizie stesse e veniva quindi conferito mandato al legale di riferimento della società per la chiamata in causa della banca, previa instaurazione del procedimento di mediazione.
All’esito negativo del procedimento di recupero giudiziale, resosi necessario a seguito del fallimento della mediazione obbligatoria, l’avvocato rilevava che non era stata sottoscritta alcuna polizza assicurativa per il caso di soccombenza ed emergevano, a catena, numerose altre forme di inadempienza contrattuale che portavano l’avvocato a chiamare in causa la società di consulenza, chiedendo la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni.
Il Tribunale ravennate nella sentenza in commento, valutate le prove prodotte, accoglieva le domande attoree, dichiarando risolto il contratto di consulenza e condannando la società convenuta al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.
I gravi inadempimenti contrattuali riscontrati dal Giudice erano costituiti, nello specifico, dalla genericità e non adeguatezza delle informazioni raccolte, propedeutiche alla causa, che avevano determinato il collega a procedere giudizialmente, confidando invece nella preparazione specifica della società di consulenza, oltre all’inadempimento all’obbligo contrattuale di prevedere copertura assicurativa in caso di soccombenza.
Per quel che a noi più interessa rilevare in questa sede, i danni risarciti non erano costituiti solo dalla somma complessivamente versata alla società di consulenza, ma comprendevano anche
- Le spese di mediazione inutilmente sostenute
e
- I riflessi patrimoniali negativi di tutto il tempo perduto dall’attore e di tutta l’attività svolta dal medesimo per mettere la società di consulenza e i professionisti designati dalla stesa nelle condizioni di poter espletare gli incarichi a loro conferiti da contratto. ^