Tra circa quattro mesi entrerà in vigore la tanto attesa legge di riforma del condominio (L. 11 dicembre 2012, n. 220).
Le novità sono molte tra cui l’introduzione della mediazione civile obbligatoria prevista dall’art.71 quater dis. att. del codice civile, a mente del quale “per le controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice”.
In realtà la norma in esame, seppur preveda implicitamente la obbligatorietà della mediazione, va interpretata alla luce della recentissima sentenza n.272/2012 della Corte Costituzionale.
Fioriscono, a tal proposito, i primi orientamenti interpretativi tra chi ritiene la norma “introduttiva” della mediazione obbligatoria e chi, invece, che si tratti di una disposizione priva di efficacia.
Secondo i primi commentatori, anche se la Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 5 c.1 del D.Lgs. 28/10 esclusivamente per eccesso di delega legislativa, la disposizione contenuta nell’art. 71-quater c.c. è stata introdotta mediante una legge, ergo, il legislatore avrebbe voluto ribadire la propria intenzione (ex lege) di reintrodurre la mediazione obbligatoria nelle controversie in materia di condominio.
In senso diametralmente opposto, vi è chi ritiene priva di effetti la nuova norma.
E ciò per due ragioni.
Per un verso, la norma codicistica di nuova introduzione effettua un semplice rimando all’art. 5 D.Lgs. 28/10 (dichiarato incostituzionale), con la conseguenza che venuta meno l’efficacia di tale ultima disposizione, il mero richiamo ad essa operato dall’art.71 quater disp.att. non può attribuirgli alcuna nuova validità.
Per altro verso, già durante i lavori parlamentari di approvazione della riforma, era emersa la questione relativa all’estensione della obbligatorietà della mediazione al condominio, proprio in ragione della sentenza della Corte Costituzionale che ne aveva da poco dichiarato la illegittimità dell’art. 5 c.1 D.Lgs. 28/10, e pur tuttavia la Commissione Giustizia del Senato non ha ritenuto di dover apportare le necessarie modifiche perché ciò avrebbe comportato un ulteriore passaggio alla Camera, con il rischio di dover attendere la nuova legislatura per l’approvazione definitiva.
Sarà quindi necessario attendere l’emanazione di una nuova norma ad hoc per reintrodurre la mediazione obbligatoria, pur rimanendo ad oggi in vigore la sola mediazione di spontanea introduzione delle parti (facoltativa) e quella delegata dal giudice.
In attesa di tempi migliori, non resta che attendere i primi pronunciamenti della giurisprudenza di merito.