Dalla lettura del rapporto reso il 21 dicembre 2021 dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano emerge che la richiesta di una prestazione gratuita da parte degli Organismi di Mediazione, per i soggetti che dichiarino di avere i requisiti di ammissione al Patrocinio, l’introduzione del primo incontro di mediazione gratuito per tutte le Parti e il mancato adeguamento delle indennità di mediazione dall’entrata in vigore della norma (dlgs. 28/2020), possono incidere sul buon funzionamento della mediazione e non sono sostenibili da parte degli Organismi di Mediazione e dei Mediatori.
Il patrocinio a spese dello Stato trova fondamento in diritti costituzionalmente garantiti (artt. 2, 3, 24 e 36), a maggior ragione nel difficile momento storico di pandemia covid-19 e conseguente crisi economica. La mediazione non ha subito arresti nel periodo pandemico attraverso l’utilizzo di sistemi di videoconferenza per lo svolgimento degli incontri.
Il rapporto esamina la giurisprudenza in ambito di mediazione civile e commerciale e consta che vi è una certa discordanza sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Un orientamento ritiene che l’ammissione al patrocinio sia valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, compresa la fase della mediazione obbligatoria pre-processuale, anche quando la mediazione, per il suo esito positivo, non sia seguita dal processo. Quello prevalente, invece, sostiene l’opposto e cioè che in mediazione manca l’esecuzione di un mandato alle liti, conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio che permetterebbe di considerare giudiziali alcune attività stragiudiziali. La seconda tesi è supportata dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. II, sentenza 31 agosto 2020, n. 18123). L’attività professionale di natura stragiudiziale non è ammessa, di regola, al patrocinio a spese dello Stato in quanto esplicantesi fuori del processo (Cass., sez. un., 19 aprile 2013 n. 9529).
Le statistiche Ministeriali indicano come a livello nazionale circa la metà delle procedure iscritte vedano l’adesione al primo incontro e di queste ultime, meno della metà proseguano oltre il primo incontro di mediazione (momento in cui vengono corrisposte all’Organismo le indennità di mediazione). In sintesi, circa i due terzi delle procedure iscritte non si trasformano in mediazione vera e propria. Gli Organismi si fanno carico dei costi di istruttoria e organizzazione dell’incontro, di garantire gli spazi e lo svolgimento del primo incontro di mediazione. I mediatori, altrettanto, devono garantire pro bono lo svolgimento del primo incontro e rilasciare il verbale di mancata prosecuzione o mancata partecipazione di una parte. Il legislatore ha in sostanza posto a carico di privati un’attività di pubblica utilità.
Il compenso del mediatore è indipendente dal numero di incontri e dalle ore dedicate alle parti. Questo, unito alla gratuità del primo incontro e all’attività pro bono in caso di presenza di una parte che abbia diritto all’ammissione al Patrocinio, crea un senso di frustrazione e di mancato riconoscimento della propria professionalità.
Il Rapporto si conclude con la segnalazione che il DDL n. 1662/2021 (ora legge delega 206/2021 per la riforma della giustizia) affronta e risolve alcune delle questioni oggetto di analisi da parte del gruppo di lavoro.
http://www.milanosservatorio.it/relazione-conclusiva-del-progetto-tabelle-indennita-mediazione-parametri-compenso-assistenza-legale-e-ammissione-al-patrocinio-a-spese-dello-stato/