Dal testo diffuso, emergono le prime differenze sostanziali tra la neo procedura conciliativa e la mediazione civile: la prima sarà priva dei benefici fiscali previsti per la seconda, ovvero l'esenzione per l’imposta di bollo, l’imposta di registro e la previsione positiva del credito di imposta per chi partecipa al procedimento.
Questioni non secondarie, giacché in pratica la scelta tra le procedure o la valutazione della chiusura in tempi brevi di una controversia non può che passare anche attraverso gli incentivi economici.
Ricordiamo, infatti, che riguardo al credito di imposta la normativa sulla mediazione civile prevede in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta, commisurato all’indennità, pari a 500 euro (ridotto alla metà in caso di insuccesso) che dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi, oltre all’esenzione dell’imposta di bollo per tutti gli atti e i documenti della procedura conciliativa e l’esenzione dall’imposta di registro per i verbali di accordo sino ad un valore di 50 mila euro.
In comune, tra le due procedure, rimane la disciplina prevista per il gratuito patrocinio: in entrambi i casi, per coloro i quali dichiarano redditi inferiori ad 11 mila euro circa, l’anno, è prevista la gratuità delle attività di assistenza.
Mediazione | Negoziazione assistita | |
Esenzione imposta di bollo atti e documenti | Sì | No |
Credito d’imposta | Sì, sino a 500 euro | No |
Esenzione imposta di registro verbale di accordo | Sì, sino a 50 mila euro | No |
Gratuito patrocino | Sì | Sì |