In base all’art. 16, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010, gli avvocati sono di diritto mediatori e soggetti agli obblighi di formazione e aggiornamento.
Tali adempimenti devono avvenire nell'ambito dei percorsi formativi professionali forensi, la cui organizzazione è demandata al consiglio nazionale forense e agli ordini circondariali dall'art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247.
L’avvocato per poter esercitare anche la professione di mediatore deve avere acquisito una «adeguata formazione» e curare il proprio aggiornamento professionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55-bis cod. deontologico forense, ed in particolare: «L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui dette previsioni non contrastino con quelle del presente codice. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza».
La previsione risulta confermata dall’art. 62 del nuovo codice deontologico forense in corso di pubblicazione in gazzetta ufficiale.
Dovendo provvedere alla definizione delle procedure di formazione e aggiornamento, il Consiglio nazionale forense con la Circ. 6-C-2014 recante “Percorso formativo dell’avvocato mediatore” ha proposto un percorso pari 15 ore di teoria e pratica integrate da un tirocinio, secondo il seguente calendario:
I Step.
- di 15 ore, teorico pratiche, da svolgersi in classi di 30 partecipanti al massimo.
Il programma può essere concentrato sui soli aspetti specifici della mediazione dedicando un numero minore di ore all’analisi della disciplina di settore e uno maggiore alle tecniche di gestione del conflitto, la quali non rientrano normalmente nel bagaglio culturale dell’avvocato:
- 5 ore sull'analisi del d.lgs. n. 28/2010 e relativa disciplina di attuazione (ai sensi del d.m. n. 180/2010: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e
conciliazione efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione -forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore);
- 10 ore sulla gestione del conflitto e le competenze pratiche del mediatore (ai sensi del d.m. 180/2010: metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa (anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice);
II Step.
partecipazione ad almeno 2 procedure di mediazione condotte da altri (non limitate però al primo incontro).
Casi di esonero dalla formazione: sono esonerati gli Avvocati che hanno già acquisito la qualifica di mediatore secondo il percorso generale.
Aggiornamento professionale.
Il Consiglio nazionale propone un numero di 8 ore nel biennio dedicate principalmente allo studio di casi.
Tale percorso, più snello di quello “ordinario”, sarà applicabile anche agli avvocati che abbiamo conseguito la qualifica nel previgente sistema.
Secondo il d.lgs. n. 28/2010, è rimesso ai COA e al CNF il potere di autorizzare i soggetti tenuti alla erogazione della formazione e dell’aggiornamento (le associazioni professionali e i terzi): al fine di evitare di assumere atteggiamenti anticoncorrenziali si prevedere che i COA e/o il CNF, oltre a poter fornire in proprio il servizio, accreditino