Il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n.3357/2012, ha precisato che ai sensi dell’art.53 del d.lgs.165/2001, disciplinante i principi sull’incompatibilità dei dipendenti pubblici, quest’ultimi non possono esercitare la professione di mediatore civile ai sensi del D.Lgs. 28/2010, qualora l’attività di mediazione non rivesta il carattere dell’occasionalità e vi sia conflitto di interesse rispetto alla funzione pubblica esercitata.
Difatti, l’art.53 del precitato decreto, vieta ai dipendenti pubblici lo svolgimento di incarichi retribuiti (ancorché occasionali) che non sono ricompresi nei compiti e nei doveri d’ufficio.
Qualora l’attività di mediazione risulti compatibile con la funzione pubblica esercitata, è comunque necessaria un’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
Tale autorizzazione, se concessa, dovrà specificare che l’attività di mediazione dovrà avvenire esclusivamente al di fuori dell’orario di lavoro.