Mediazione civile: esenzione dall’imposta di registro confermata sino a 50.000 euro per i verbali di conciliazione aventi ad oggetto il trasferimento di immobili.

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La nuova disciplina fiscale sui trasferimenti immobiliari introdotta con il D.Lgs. 23/2011 stabilisce all’art. 10 comma 4, che “le esenzioni e le agevolazioni tributarie (per il trasferimento immobiliare ndr) , anche se previste in leggi speciali” sono soppresse.

Il decreto ha creato non pochi malumori nel settore della mediazione, atteso l’evidente regime di favore fiscale che ha caratterizzato il nuovo istituto fin dalla sua introduzione.

Al fine di evitare diatribe interpretative, l’Agenzia delle Entrate ha diramato una recente circolare, la n.2 del 21 febbraio 2014, precisando che il nuovo decreto non si applica alla mediazione civile e commerciale introdotta con il D.Lgs. 28/2010 e ss.mm. .

Secondo l’Agenzia, infatti “tale soppressione non opera in relazione ad alcune previsioni fiscali, che sono funzionali alla disciplina di particolari istituti, che hanno una applicazione ampia, la cui riferibilità ai trasferimenti immobiliari è solo eventuale e prescinde dalla loro natura onerosa o gratuita.

Si pensi ad alcuni istituti, quali, la mediazione civile e commerciale, i procedimenti in materia di separazione e divorzio o la conciliazione giudiziale, che prevedono una normativa fiscale di carattere generale, che può trovare applicazione, tra l’altro, anche per i trasferimenti immobiliari, posti in essere nell’ambito degli stessi procedimenti.

Il legislatore, “al fine di incentivare l’accesso da parte dei cittadini a tale procedimento (di mediazione ndr), che costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie, alternativo a quello giudiziario, ha introdotto all’articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2010 una specifica disciplina fiscale di carattere agevolativo.

Tale disposizione stabilisce al comma 2, che “Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.

Inoltre, il successivo comma 3 stabilisce che “il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”.

Si ritiene che tale regime di favore, funzionale alla operatività dell’istituto della mediazione, trovi applicazione anche per i verbali recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, conclusi in data successiva al 1° gennaio 2014, in quanto l’articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti in relazione alle norme che disciplinano detto istituto”.

Ne consegue, quindi, che qualora il verbale di mediazione abbia ad oggetto il trasferimento di un immobile, le parti potranno applicare la disposizione agevolativa di cui all’art.17 c.3 del D.Lgs. 28/2010, fermo restando che la norma introdotta dal D.Lgs. 23/2011 servirà esclusivamente a determinare l’imposta su cui poi andare a scontare il beneficio.

In ultimo, vale la pena ricordare che quest’ultimo decreto ha ulteriormente previsto a partire dal 1 gennaio 2014, anche per i verbali di conciliazione giudiziali, l’esenzione dall’imposta di registro qualora abbia ad oggetto il trasferimento di beni immobili del valore non superiore a circa 51 mila euro.










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