L’art. 20 del D.Lgs. 28/2010 prevede che le parti che abbiano adito un Organismo di Mediazione riconosciuto, pagando l’indennità prevista dal Regolamento dello stesso, in ragione del valore della controversia, beneficiano di un credito di imposta di importo variabile a seconda dell’esito della mediazione ed in misura fissata entro il 30 aprile di ogni anno dal Ministero della Giustizia, per intero, fino ad un massimo di € 500,00, in caso di esito positivo della mediazione; per la metà in caso di esito negativo della stessa.
Tuttavia occorre precisare che dell’agevolazione fiscale le parti non beneficiano automaticamente per il solo fatto del versamento dell’indennità ma devono attendere la comunicazione della misura del credito di imposta spettante da parte del Ministero della Giustizia.
Solo dopo aver ricevuto tale comunicazione, possibile grazie alla collaborazione dell’Organismo di Mediazione con il Ministero della Giustizia per la trasmissione dei dati necessari, le parti potranno inserire in dichiarazione dei redditi il credito di imposta spettante.
Inoltre le parti decadono dal beneficio se dopo la ricezione della comunicazione omettono l’indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi, con la precisazione che qualora la comunicazione sia pervenuta dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito di imposta potrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi successiva relativa all’anno in cui è pervenuta la comunicazione (v. sezione VI delle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2012).
In tal senso le precisazioni pubblicate in data odierna sul sito internet del Ministero della Giustizia, a cui si rimanda per una più approfondita lettura.
Mediatore Daniela Giannuzzi
Per ulteriori informazioni clicca qui