In attesa dell’entrata in vigore della legge 11 dicembre 2012 n. 220 di riforma del condominio, sono state introdotte interessanti novità sul versante della mediazione civile.
A parte quando già evidenziato nei scorsi giorni su questo sito in relazione alla obbligatorietà delle mediazione civile condominiale e a cui si rimanda cliccando nella sezione news, meritano particolare attenzione le disposizioni contenute nell’art. 71 quater att. cod.civ., sulla competenza e sulla legittimazione dell’amministratore.
Sotto il primo aspetto, la norma di nuova introduzione stabilisce che “la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato”, introducendo, quindi, una competenza per territorio diversamente da quanto prescritto dall’art.4 del D.lgs. 28/10 già più volte tacciato d’incostituzionalità.
Riguardo il secondo profilo evidenziato, la norma precisa che nel procedimento “è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice civile”. Se poi, continua la norma, i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione”. Si è in tal modo posto fine alla querelle che aveva diviso gli addetti ai lavori tra coloro i quali attribuivano all’amministratore l’obbligo di presenziare durante il primo incontro di mediazione a seconda della legittimazione attiva e passiva alla lite, e chi invece riteneva sempre necessaria la preventiva delibera assembleare.
Anche i presupposti necessari al raggiungimento dell’accordo su proposta del mediatore sono stati precisati. Ed infatti per ritenere validamente approvata una proposta conciliativa, sarà necessaria la convocazione dell’assemblea e la successiva delibera con la maggioranza richiesta dall’art.1136 c.2, in assenza della quale la proposta si intenderà respinta.
Il mediatore, dal canto suo, qualora non sia stato raggiunto un accordo, anche su concorde richiesta delle parti potrà formulare una proposta di conciliazione ai sensi del'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, concedendo a tal fine un congruo termine che tenga conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare.