La sospensione delle delibere condominiali passa attraverso la mediazione civile

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2013 della legge di conversione del decreto del fare, dal 20 Settembre 2013 la mediazione civile e commerciale è ritornata ad essere una condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.

La novella legislativa, come già anticipato da 101mediatori.it, ha previsto alcune migliorie, quali ad esempio la competenza territoriale degli organismi in osservanza delle norme del codice di procedura civile, l'assistenza obbligatoria dell’avvocato durante il procedimento, l'efficacia di titolo esecutivo dell’accordo, il primo incontro interlocutorio senza spese, l'estensione della mediazione a nuove materie (responsabilità sanitaria e medica).

Nell’ambito del condominio, già previsto nella precedente dizione legislativa, la riforma ha specificato più compiutamente l’ambito di applicazione della mediazione, ricomprendendo tutte  le vicende derivanti dalla violazione o errata applicazione degli articoli da 1117 a 1139 del Codice civile o dagli artt. 61 a 72 delle disposizioni per l'attuazione, ed in particolare in tema di morosità dei condomini, regolamento contrattuale, diritti reali, innovazioni, dalla partecipazione alle assemblee alla ripartizione degli oneri tra venditore e acquirente, revisione delle tabelle millesimali e impugnazione delle delibere assembleari.

Appare chiaro, quindi, che il condomino che vuole contestare quanto stabilito dall'assemblea e ottenere l’annullamento della delibera, deve per prima cosa rivolgersi al mediatore entro trenta giorni.

La mediazione è necessaria anche se i condomini intendono far causa all’amministratore che non ha adempiuto correttamente al suo incarico, mentre se dovesse sorgere una controversia con la ditta esecutrice di lavori edili, non sarebbe obbligatoria poiché il rapporto in contestazione ha ad oggetto il contratto di appalto.

Ricordiamo, inoltre, che l'amministratore è legittimato a partecipare al procedimento, ma solo previa autorizzazione di apposita delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice civile, e qualora il termine per comparire avanti al mediatore non consente all'assemblea di pronunciarsi deve essere disposta congrua proroga, su istanza dell’amministratore.