L’usucapione non rientra tra le materie oggetto di mediazione obbligatoria.

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A Reggio Calabria l’usucapione non è materia oggetto di mediazione civile.

Questo è quanto deciso dal Tribunale locale in collaborazione con l’Osservatorio della Giustizia Civile in occasione della redazione del Vademecum 2014.

Secondo gli addetti ai lavori “le cause in materia di usucapione non rientrano nella previsione degli articoli 2 e 5 d.lgs. n.28/2010, pertanto, non sono assoggettate alla mediazione obbligatoria, per le criticità derivanti dalla natura del diritto azionato, dalla funzione e dalla natura della sentenza conclusiva del giudizio (sentenza di accertamento, dichiarativa di un effetto che si verifica ipso iure e non ope iudicis) e dalla valutazione dell’efficacia del verbale di conciliazione o accordo di mediazione”.

L’esclusione giunge a distanza di poco tempo da un altro documento, emanato dal centro studi del Notariato, con cui si è in parte messo in discussione l’impianto voluto dal Legislatore.

Basti pensare che proprio con il decreto del fare è stata introdotta una norma, il comma 12 bis dell’art.2643 c.c., nella quale far rientrare l’accordo di mediazione vertente su usucapione, tra gli atti trascrivibili.

Ed invece, dapprima l’asserita efficacia ridotta dell’accordo di mediazione su usucapione (da contrapporsi alla efficacia piena derivante su sentenza), poi la necessità del vaglio notarile oltre le firme degli avvocati (giudicate queste non sufficienti) ed infine, oggi, l’esclusione dell’istituto tra le materie rientranti nella mediazione obbligatoria, costituiscono una evidente interpretazione contraria rispetto alle finalità deflattive portate avanti dal Governo.

Una questione di non poco momento se a Reggio Calabria, le cause vertenti sull’usucapione costituiscono il 20% del contenzioso complessivo (Fonte: Italia Oggi del 20.04.2014).