“ Alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Nell'accertare la
violazione il giudice valuta la complessita' del caso, l'oggetto del
procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il
procedimento, nonche' quello di ogni altro soggetto chiamato a
concorrervi o a contribuire alla sua definizione»;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al
comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo
grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di
legittimita'. Ai fini del computo della durata il processo si
considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del
giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione. Si
considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di
esecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la procedura
concorsuale si e' conclusa in sei anni. Il processo penale si
considera iniziato con l'assunzione della qualita' di imputato, di
parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha
avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.
2-ter. Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se
il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non
superiore a sei anni.
2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui
il processo e' sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui
inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la
proposizione della stessa.
2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte soccombente condannata a norma
dell'articolo 96 del codice di procedura civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo,
del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione
connessa a condotte dilatorie della parte;
e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del
processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei
termini cui all'articolo 2-bis.
f) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia
determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento;
b) dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis (Misura dell'indennizzo). - 1. Il giudice liquida a
titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore a 500
euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno, o frazione di
anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di
durata del processo.
(Omissis).