L’indennizzo riconosciuto dalla legge Pinto non è dovuto quando la sentenza che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa.

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Il recentissimo decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83 contiene interessanti novità in materia di giustizia civile. Tra le nuove misure introdotte dal governo è stata inserita un’ulteriore limitazione al riconoscimento dell’equa riparazione per la violazione dell’art.6 della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, ogni qualvolta il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa avanzata dal mediatore in sede di mediazione. Il contenuto dell’art. 55 del precitato decreto che ha modificato l’articolo 2 della legge Pinto (n. 89/2001) è di seguito riportato:

Letto 4579 dal 11/07/2012



“ Alla legge 24 marzo 2001, n.  89,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
  1) il comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «Nell'accertare  la
violazione il giudice valuta la complessita' del caso, l'oggetto  del
procedimento, il comportamento delle parti e del giudice  durante  il
procedimento, nonche'  quello  di  ogni  altro  soggetto  chiamato  a
concorrervi o a contribuire alla sua definizione»; 
  2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Si considera rispettato il termine ragionevole  di  cui  al
comma 1 se il processo non eccede la durata  di  tre  anni  in  primo
grado, di due anni in secondo grado,  di  un  anno  nel  giudizio  di
legittimita'. Ai  fini  del  computo  della  durata  il  processo  si
considera iniziato con  il  deposito  del  ricorso  introduttivo  del
giudizio ovvero con  la  notificazione  dell'atto  di  citazione.  Si
considera rispettato il termine ragionevole  se  il  procedimento  di
esecuzione forzata si e' concluso in tre  anni,  e  se  la  procedura
concorsuale si e'  conclusa  in  sei  anni.  Il  processo  penale  si
considera iniziato con l'assunzione della qualita'  di  imputato,  di
parte civile o di responsabile civile, ovvero  quando  l'indagato  ha
avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari. 
  2-ter. Si considera comunque rispettato il termine  ragionevole  se
il giudizio viene definito in  modo  irrevocabile  in  un  tempo  non
superiore a sei anni. 
  2-quater. Ai fini del computo non si tiene conto del tempo  in  cui
il processo e' sospeso e di quello intercorso tra il  giorno  in  cui
inizia a decorrere  il  termine  per  proporre  l'impugnazione  e  la
proposizione della stessa. 
  2-quinquies. Non e' riconosciuto alcun indennizzo: 
  a)  in  favore  della  parte   soccombente   condannata   a   norma
dell'articolo 96 del codice di procedura civile; 
  b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma,  secondo  periodo,
del codice di procedura civile; 
  c) nel caso di cui all'articolo 13, primo comma, primo periodo, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; 
  d) nel caso di estinzione del reato  per  intervenuta  prescrizione
connessa a condotte dilatorie della parte; 
  e) quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del
processo penale nei  trenta  giorni  successivi  al  superamento  dei
termini cui all'articolo 2-bis. 
  f) in ogni altro caso di abuso dei  poteri  processuali  che  abbia
determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento; 
    b) dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 2-bis (Misura dell'indennizzo). - 1.  Il  giudice  liquida  a
titolo di equa riparazione una somma di denaro, non inferiore  a  500
euro e non superiore a 1.500 euro, per ciascun anno,  o  frazione  di
anno superiore a sei mesi,  che  eccede  il  termine  ragionevole  di
durata del processo. 
  (Omissis).

 










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