Lo schema di regolamento di modifica del decreto ministeriale 180/2010 di recente presentato prevede alcune interessanti novità sia in tema di spese di procedimento sia in tema di risorse finanziarie necessarie per la costituzione dell’Organismo di Mediazione.
Il documento, elaborato dal ministero della Giustizia di concerto con quello dello Sviluppo economico, è stato presentato al fine di adeguare il Dm 180 al ritorno della mediazione civile obbligatoria dopo lo stop imposto dalla Consulta.
La costituzione degli organismi richiederà innanzitutto il possesso di una capacità finanziaria non inferiore a 10 mila euro, pari a quella necessaria per la costituzione di una società a responsabilità limitata.
Lo schema interviene sulle spese di avvio, attualmente previste in circa 40 euro, e ne aumenta l’importo per le controversie di valore superiore a 250mila euro,precisando che devono essere pagate da ciascuna delle parti per lo svolgimento del primo incontro, anche se l’accordo non viene raggiunto.
Novità anche per quanto concerne le comunicazioni da effettuarsi al ministero e gli obblighi deontologici:
in merito al primo aspetto, è previsto che trimestralmente gli organismi di mediazione dovranno comunicare al ministero i dati statistici relativi all’attività di mediazione svolta e l’inadempimento costituirà motivo di sanzioni. Tale obbligo, peraltro, è già stato precisato dal ministero con la circolare tecnica del 15 novembre 2013, che ha chiarito come la mancata comunicazione dei movimenti di procedimenti venga considerata indizio di inattività dell’organismo ed anche causa di sospensione e cancellazione dal registro. Il secondo aspetto, riguarda il profilo deontologico dell’avvocato mediatore (incompatibilità e conflitti di interesse) e sono stati ribaditi i vincoli di incompatibilità già stabiliti dal nuovo Codice deontologico forense, approvato lo scorso 31 gennaio.
Ulteriore previsione infine, riguarda l’estensione della riduzione delle spese di mediazione prevista per la mediazione obbligatoria anche alla procedura ordinata dal giudice.