DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore DE LILLO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010, N. 28
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge intende evidenziare l’assoluta importanza della disposizione contenuta nell’’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, e degli effetti sulla legislazione che la sua applicazione determina.
Nello specifico per il legislatore era palese che con tale articolo 5 si dovessero considerare abrogate, implicitamente, tutte le norme riferibili all’ambito di applicazione dello stesso.
Tuttavia, è sorta la necessità di procedere a mezzo di uno specifico intervento legislativo in quanto alcuni giudici di pace, con sentenze diverse, hanno deciso che l’obbligo previsto dal citato articolo 5 nelle controversie pendenti dinanzi ai loro uffici è da considerarsi superato e quindi l’articolo non debba essere applicato, in quanto vigente ed attuale è la facoltà, e non l’obbligo, del tentativo di composizione cui fanno riferimento gli artt. 320 e 322 del Codice di Procedura Civile.
Appare quindi necessario sanare l’eccessiva discrezionalità di tali sentenze intervenendo con una interpretazione autentica dell’articolo 5, onde evitare che venga stravolto lo spirito della norma e si creino, conseguentemente, condizioni di insostenibile appesantimento del contenzioso civile e dell’amministrazione della giustizia.
Il Disegno di Legge consta di un solo articolo e si confida possa essere sollecitamente approvato.
DISEGNO DI LEGGE
Articolo 1
(Interpretazione autentica dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
1. L’obbligo del tentativo di mediazione contenuto nell’articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è assoluto ed inderogabile e deve essere applicato in tutti i gradi di giudizio. Sono soppresse tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate in contrasto con quanto disposto dall’articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.