In data 2 gennaio 2024, il Codacons ha annunciato di aver depositato ricorso dinanzi al TAR Lazio per contrastare gli aumenti dei costi della procedura di mediazione stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia, 24 ottobre 2023, n. 150.
L’azione del Codacons è originata dall’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 30 giugno 2023 (cd. Riforma Cartabia), che ha introdotto molteplici modifiche al D.lgs 28/2010, con riferimento a svariati aspetti quali il relativo ambito di applicazione, il procedimento, gli effetti, nonché i costi gravanti sulle parti.
Il nuovo articolo 7 D.lgs. 28/2010 ha soppresso il “consenso ad entrare in mediazione”: all’atto del deposito della domanda di mediazione o dell’adesione, la parte dovrà pagare, oltre alle spese vive documentate, una indennità corrispondente sia alle spese di avvio del procedimento che alle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro (art. 17, comma 3); il regolamento dell’organismo potrà, altresì, prevedere ulteriori somme per il caso di conclusione dell’accordo di conciliazione o per gli incontri successivi al primo (art. 17, comma 4).
Le nuove modalità hanno determinato un incremento dei complessivi costi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria, compresi tra 364 e 1.596 Euro, qualora la procedura si concluda in esito al primo incontro.
Inoltre, un’ulteriore novità a sfavore dei cittadini e degli avvocati, secondo il Codacons, riguarda l’applicazione del gratuito patrocinio nella mediazione solo se è raggiunto l’accordo di mediazione (art. 15 bis, del dlgs 149/2022).
https://codacons.it/azione-mediazione-obbligatoria/
L’azione del Codacons è originata dall’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 30 giugno 2023 (cd. Riforma Cartabia), che ha introdotto molteplici modifiche al D.lgs 28/2010, con riferimento a svariati aspetti quali il relativo ambito di applicazione, il procedimento, gli effetti, nonché i costi gravanti sulle parti.
Il nuovo articolo 7 D.lgs. 28/2010 ha soppresso il “consenso ad entrare in mediazione”: all’atto del deposito della domanda di mediazione o dell’adesione, la parte dovrà pagare, oltre alle spese vive documentate, una indennità corrispondente sia alle spese di avvio del procedimento che alle spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro (art. 17, comma 3); il regolamento dell’organismo potrà, altresì, prevedere ulteriori somme per il caso di conclusione dell’accordo di conciliazione o per gli incontri successivi al primo (art. 17, comma 4).
Le nuove modalità hanno determinato un incremento dei complessivi costi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria, compresi tra 364 e 1.596 Euro, qualora la procedura si concluda in esito al primo incontro.
Inoltre, un’ulteriore novità a sfavore dei cittadini e degli avvocati, secondo il Codacons, riguarda l’applicazione del gratuito patrocinio nella mediazione solo se è raggiunto l’accordo di mediazione (art. 15 bis, del dlgs 149/2022).
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