Fiducia al Senato sulla riforma della giustizia civile

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In Europa ritenuta decisiva la riforma della giustizia civile per attrarre investimenti

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Il 21 settembre 2021il Senato ha approvato con 201 voti favorevoli e 30 contrari 
l’emendamento sostitutivo del DDL n. 1662 contenente la Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, con l’obiettivo di ridurre la durata dei processi civili del 40% concordata in sede europea. Il testo ora passa all'esame della Camera e l’approvazione finale del testo è prevista entro la fine dell’anno.
 
La riforma valorizza lo strumento della mediazione che per la prima fase di applicazione (cinque anni di monitoraggio) sarà un passaggio obbligatorio, prevedendo il gratuito patrocinio da parte dello Stato, qualora ne ricorrano le condizioni, e incentivandone la scelta con alcune misure mirate come la possibilità di detrarre le spese legali (si veda la precedente notizia https://www.101mediatori.it/news-mediazione/potra-essere-detratto-dalle-tasse-il-compenso-dell-avvocato-che-assiste-nella-mediazione-986.aspx).
 
Oltre al potenziamento della mediazione, la legge delega introduce il tribunale per le persone, la famiglia e i minori, una semplificazione di riti e la speditezza dei procedimenti con l’introduzione di termini intermedi, la riforma della prima udienza e delle impugnazioni.
Le udienze a trattazione scritta e le udienze da remoto diverranno ordinarie e non più solo modalità eccezionali. Allo stesso modo anche gli incontri di mediazione possano svolgersi se c’è l’accordo delle parti con collegamenti da remoto facendo tesoro dell’esperienza maturata nel periodo dell’emergenza coronavirus. 
 
Tra i temi di maggiore interesse per la mediazione, notiamo:
-la delega ad individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte onerata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;
La questione, oggetto di un contrasto giurisprudenziale, è stata decisa dalle Sezioni Unite della Cassazione che con la sentenza n. 19596/2020 che ha ritenuto che l’onere di promuovere la procedura di mediazione debba gravare sul creditore opposto in quanto attore sostanziale, con la conseguenza, ove questi non si attivi, della pronuncia di improcedibilità dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
 
-la delega a riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, e l’effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione. Anche qui ci si domanda se verrà seguita la giurisprudenza del Tribunale di Firenze che mira all’effettività del primo incontro di mediazione che non deve essere una vuota formalità.
 
-la delega a prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia. Questo è il noto tema della procura speciale sostanziale.
 
 
 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLMESS/0/1312524/index.html?part=ddlmess_ddlmess1-articolato_articolato1
 
https://www.agensir.it/italia/2021/09/23/la-riforma-della-giustizia-civile-una-sfida-epocale/
 
https://www.altalex.com/documents/news/2021/09/23/processo-civile-novita-per-mediazione-negoziazione-assistita-e-arbitrato
 
https://www.altalex.com/documents/news/2021/09/22/riforma-processo-civile