A pochissimi mesi dalla reintroduzione della mediazione civile, avvenuta con legge 98/2013 di conversione del decreto legge 69/2013, il Ministro della Giustizia Anna M. Cancellieri, emana una circolare nella quale illustra l’importante ruolo “paragiurisdizionale” assunto nel nostro ordinamento dalla mediazione, inteso oramai quale fondamentale istituto a vocazione deflattiva nel contenzioso civile e strumento di valutazione della efficienza della giustizia.
Oltre a ribadire l’importanza assunta dall’istituto, nel mirino del Ministero sono finiti gli organismi di mediazione (1009 sono quelli iscritti nel Registro) dopo la richiesta di intervento da parte della avvocatura che ha più volte evidenziato la scarsa affidabilità, rispetto alle competenze assegnate, di una parte degli enti di mediazione, soprattutto privati, e i conflitti d'interesse e costi della procedura.
Per queste ragioni l’attività ispettiva verterà sulla verifica e l’osservanza di alcuni obiettivi e principi ben precisi, quali:
- l’accesso all’Organismo di Mediazione che deve avvenire ad un costo contenuto, obiettivo oggi più che mai resosi necessario alla luce della congiuntura economica negativa in cui versa il Paese. Non deve accadere, infatti, che la mediazione rappresenti un costo che impedisca al cittadino il più ampio accesso alla giustizia.
- il ruolo terzo ed imparziale del mediatore e dell’Organismo, nonché la garanzia di alta professionalità del mediatore;
- la conformità del procedimento mediativo, inteso nella sua funzione paragiurisdizionale, al principio di trasparenza che caratterizza l’azione amministrativa, assicurando l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse tra l’Organismo, il mediatore ed una delle parti.
La direttiva
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
OGGETTO: Mediazione civile – Direttiva del Ministro.
L’art. 84 della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, ha modificato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 reintroducendo l’obbligatorietà del procedimento di mediazione nell’ambito di una rilevante serie di controversie civili, ciò in attuazione del dettato della sentenza 24 ottobre 2012, n. 272 della Corte Costituzionale.
La rinnovata rilevanza attribuita dal legislatore al procedimento di mediazione e conciliazione eleva l’istituto a fondamentale strumento di deflazione del contenzioso civile, volto a incrementare l’efficienza del sistema giudiziario che costituisce, come noto, uno degli elementi sui quali si misura la funzionalità del sistema economico nonché l’affidabilità internazionale del nostro Paese.
In consonanza con le linee direttrici dell’azione del Governo, l’istituto della mediazione non deve, pertanto, costituire un vuoto ed oneroso adempimento burocratico, una mera condizione di procedibilità prima di potersi rivolgere al giudice. Al contrario, l’istituto, attesa la sua strettissima correlazione con l’attività giurisdizionale, deve rappresentare un effettivo momento di composizione delle possibili future controversie giudiziarie.
È evidente come, al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati in questo campo dal legislatore, sia necessario garantire, innanzitutto, che il procedimento di mediazione si svolga in maniera tale da assicurare ai cittadini che debbano o intendano avvalersene un elevato livello di preparazione professionale dei mediatori.
Dovrà essere, inoltre, assicurata l’effettiva imparzialità e terzietà degli organismi di mediazione e dei loro mediatori rispetto alle parti coinvolte nel procedimento.
Conseguentemente, il Ministero della Giustizia dovrà operare affinché una funzione, tanto delicata da potersi defnire paragiurisdizionale, si conformi al fondamentale principio di trasparenza che informa tutta l’attività amministrativa, vigilando allo scopo di impedire, in particolare, la costituzione di rapporti di interesse, di qualunque specie o natura, tra gli organismi di mediazione ed i mediatori da una parte, e le parti che partecipano al procedimento dall’altra.
A tale fine, dovrà essere cura delle competenti strutture ministeriali di eseguire ogni più rigoroso controllo, nell’esercizio del potere di vigilanza attribuito dalla legge, anche a mezzo dell’Ufficio dell’Ispettorato Generale.
Si dovrà, infine, garantire che l’accesso al procedimento di mediazione si caratterizzi per il contenimento dei costi per i cittadini, profilo che appare oltremodo necessario nell’attuale difficile momento economico in cui versa il Paese. Non deve, infatti, accadere che la congiuntura economica comprometta l’accesso alla tutela giuridica dei diritti che costituisce, come noto, uno dei compiti primari dello Stato.
Gli obiettivi sopra indicati rappresentano priorità operative cui dovrà uniformarsi, in forza della presente direttiva, l’azione dell’intera struttura amministrativa ministeriale in materia di mediazione e conciliazione.
5 Novembre 2013
Il Ministro
Annamaria Cancellieri