Commissioni arbitrali e conciliative delle CCIAA
Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Estratto)
Capo I - Disposizioni generali
1. (... omissis)
4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:
a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.
5. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono altresì promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.