Conciliazione in materia di lavori pubblici
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2001 n. 3
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Art. 5.
Tentativo di conciliazione
1. Con il verbale di costituzione del collegio arbitrale le parti e i loro difensori sono convocati per l'esperimento del tentativo di pacifico componimento della vertenza.
2. Qualora la controversia venga in tutto o in parte conciliata, il collegio redige apposito verbale, sottoscritto dalle parti e dagli arbitri, contenente i modi e i termini dell'intervenuto accordo. In tal caso, salva diversa pattuizione, le spese della procedura arbitrale sono poste a carico delle parti in quote uguali, in base a quanto dispone la tariffa allegata in caso di conciliazione.
3. Prima della discussione della causa, è sempre nella facoltà delle parti addivenire alla conciliazione nel corso del giudizio, proponendo istanza al collegio arbitrale.
Art. 6.
Svolgimento del giudizio e termini
1. Qualora il tentativo di conciliazione non sortisca esito positivo, o comunque non esaurisca l'interesse alla deliberazione del lodo, il collegio arbitrale assegna alle parti i termini per il deposito delle memorie e degli atti e documenti.
2. I provvedimenti del collegio sono assunti con ordinanza.
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