La Relazione Finale della Commissione anzidetta, recentemente pubblicata, contiene innovativi elementi in tema di mediazione finalizzati sia ad incentivarne l'utilizzazione sia a favorire il raggiungimento dell'accordo.
Gli aspetti più significativi proposti sono i seguenti:
- incentivi fiscali ed economici, con l'aumento da 50.000 a 100.000 euro del limite del valore entro il quale l'accordo in mediazione può beneficiare dell'esenzione dell'imposta di registro;
- procedura di riconoscimento del credito d'imposta prevista dall'art. 20 del D.Lgs 28/2010 che deve essere semplificata ed estesa alle spese di assistenza dell'Avvocato in mediazione e alle stesse spese di mediazione;
- il rimborso parziale o totale del contributo unificato già corrisposto dalle parti, a seguito di una mediazione conclusa con successo relativa alla causa in corso;
- riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato per le spese di assistenza legale nella procedura di mediazione per gli aventi diritto;
- rimborso, anche sotto forma di credito d'imposta, agli Organismi di Mediazione per le prestazioni svolte a favore dei soggetti che beneficiano del gratuito patrocinio;
- un'indennità calmierata sulla base del valore della lite per lo lo svolgimento del primo incontro effettivo che possa essere totalmente deducibile come credito d'imposta e, quindi, gratuito per le parti, al fine di produrre un doppio vantaggio:- il primo incontro con il mediatore si svolge effettivamente a fronte di un'indennità calmierata e totalmente deducibile dalle parti come credito d'imposta; - a seguito del primo incontro, le parti possono decidere se proseguire volontariamente con ulteriori incontri di mediazione.
La relazione di che trattassi, tra l'altro, propone un potenziamento della mediazione demandata dal giudice che, in base alle statistiche, finora è stata dello 0,9%.
Gli esiti della sperimentazione condotta in alcuni Tribunali del territorio nazionale, che prevedeva l'affiancamento dei giudici da parte di laureati esperti nella valutazione di mediabilità delle cause, dimostra che la mediazione demandata dal Giudice ha prodotto un significativo effetto deflattivo del processo e un conseguente notevole risparmio sia dal lato dell'offerta che da quello della domanda di giustizia, atteso che numerosi processi sono stati interrotti o non sono stati avviati in ragione dell'acquisizione crescente di competenze negoziali da parte degli avvocati e dei consociati.