Da avvocato ho sempre più difficoltà nel prevedere possibili esiti e possibili tempistiche di durata dei processi.
Parlando con i nostri colleghi mi accorgo che la stessa difficoltà è avvertita da tanti.
Ciò determina una difficoltà importante nel rapportarsi con i clienti che invece chiedono prognosi più o meno attendibili sull’esito delle cause e sulla loro possibile durata.
Non occorre dilungarsi sulle difficoltà della giustizia: organici sguarniti, sovraccarico degli uffici, numero di avvocati in costante aumento, giurisprudenza oscillante; e chi più ne ha più ne metta.
A fronte di tutto questo, nel 2010 il Legislatore illuminato ha introdotto l’istituto della mediazione civile e commerciale.
Ratio della legge: ovverossia la deflazione del contenzioso.
Molti hanno visto in ciò una occasione perduta.
Io ne vedo correttezza e lungimiranza!
Non si può peraltro tacere come in Italia non vi fosse alcuna cultura di mediazione, pertanto i professionisti della mediazione si sono dovuti improvvisare, hanno dovuto apprendere qua e là strumenti di lavoro utili a consentire alle parti in conflitto di accorciare le distanze, di comunicare in maniera efficace, di superare le posizioni di diritto e accedere ai reali bisogni e interessi.
Da allora è passato molto tempo, sono passati ben 10 anni.
In questo contesto 101 mediatori si è distinto in quanto ha previsto dei percorsi di formazione obbligatori per i propri mediatori in ragione di uno ogni mese, oltre naturalmente, ai percorsi biennali che il Ministero richiede per consentire il permanere dell’iscrizione nei suoi elenchi.
I nostri mediatori hanno frequentato corsi, sono andati alla ricerca di strumenti di comunicazione efficace, attingendo agli approcci della negoziazione, alle domande efficaci e di metamodello, affinando sempre, via via, maggiore sensibilità, capacità di ascolto, empatia.
Ma qui non intendo incensare la categoria dei mediatori di 101, alla quale, orgogliosamente, appartengo.
Non c’è necessità di questo; parlano i risultati ottenuti sul campo grazie soprattutto a un meccanismo virtuoso e premiante di selezione interna che presta particolare attenzione al raggiungimento di standard, risultati e performance elevate.
Ma ripeto non è questa la cosa sulla quale intendo soffermarmi.
Ciò che qui mi preme evidenziare è come la Mediazione offra un’ottima alternativa.
Dico meglio: l’alternativa!
Invero, le parti, accompagnate sostenute e consigliate da noi avvocati, trovano nei tavoli negoziali spazi e chances che sembravano perduti.
Intanto, possono parlare, confrontarsi, esprimersi liberamente con la garanzia che tutto ciò che viene detto nelle aule della mediazione, nelle aule della mediazione rimane.
In secondo luogo, non per importanza, sono le parti stessi a dettare i tempi della mediazione.
In terzo luogo, anche qui non per importanza, i costi sono assolutamente contenuti, dignitosi, ma contenuti.
Gli accordi della mediazione costituiscono titolo esecutivo in virtù della sottoscrizione apposta dagli avvocati in assistenza delle parti.
Si ha un’esenzione totale della tassa del registro fino a 50.000 € di accordo.
Le indennità di mediazione, come detto molto contenute, in ogni caso possono essere portate in detrazione fino a 250 € nel caso di mancato accordo, fino a 500 € nel caso di accordo.
L’attività consulenziale svolta in mediazione da consulenti tecnici iscritti negli elenchi dei Tribunali riscontra a quesiti confezionati dalle parti e ha valore di prova atipica ben più forte di una consulenza tecnica di parte ed è utilizzabile in causa. Inoltre può essere, con identico valore e peso, esperita pure nelle mediazioni contumaciali. E tale eventualità, poco conosciuta, è unica nel suo genere nel contesto normativo italiano.
Questi sono soltanto alcuni degli aspetti che rendono la mediazione uno strumento unico, indispensabile, irripetibile.
Ma ciò che rende la mediazione ancora più speciale è che la si sceglie solo se realmente se ne intravede la funzione deflativa e alternativa nel dialogo e nelle opportunità che offre; ciò dopo avere saggiato, al primo incontro informativo, l’approccio del professionista designato in relazione agli attori dell’opera.
In altri termini, al primo incontro - al solo costo simbolico di 48 euro - si può osservare e comprendere se possa scoccare la scintilla che può condurre alla o alle soluzioni migliori possibili per le parti, quali valide e migliori alternative all’attesa del risultato imprevedibile di un giudizio.
Tanti accordi sono stati fatti. Tante soluzioni sono state individuate. Tante opzioni sono state generate.
Con la mediazione ci si riappropria della capacità di decidere. Ci si libera del limite secondo cui per avere giustizia ci si deve sempre spogliare dal potere di valutazione e decisione per abitudine fino a ieri attribuirlo al giudice.
Fino al 2010 non avevamo l’alternativa della mediazione. Oggi si.
Parlando con i nostri colleghi mi accorgo che la stessa difficoltà è avvertita da tanti.
Ciò determina una difficoltà importante nel rapportarsi con i clienti che invece chiedono prognosi più o meno attendibili sull’esito delle cause e sulla loro possibile durata.
Non occorre dilungarsi sulle difficoltà della giustizia: organici sguarniti, sovraccarico degli uffici, numero di avvocati in costante aumento, giurisprudenza oscillante; e chi più ne ha più ne metta.
A fronte di tutto questo, nel 2010 il Legislatore illuminato ha introdotto l’istituto della mediazione civile e commerciale.
Ratio della legge: ovverossia la deflazione del contenzioso.
Molti hanno visto in ciò una occasione perduta.
Io ne vedo correttezza e lungimiranza!
Non si può peraltro tacere come in Italia non vi fosse alcuna cultura di mediazione, pertanto i professionisti della mediazione si sono dovuti improvvisare, hanno dovuto apprendere qua e là strumenti di lavoro utili a consentire alle parti in conflitto di accorciare le distanze, di comunicare in maniera efficace, di superare le posizioni di diritto e accedere ai reali bisogni e interessi.
Da allora è passato molto tempo, sono passati ben 10 anni.
In questo contesto 101 mediatori si è distinto in quanto ha previsto dei percorsi di formazione obbligatori per i propri mediatori in ragione di uno ogni mese, oltre naturalmente, ai percorsi biennali che il Ministero richiede per consentire il permanere dell’iscrizione nei suoi elenchi.
I nostri mediatori hanno frequentato corsi, sono andati alla ricerca di strumenti di comunicazione efficace, attingendo agli approcci della negoziazione, alle domande efficaci e di metamodello, affinando sempre, via via, maggiore sensibilità, capacità di ascolto, empatia.
Ma qui non intendo incensare la categoria dei mediatori di 101, alla quale, orgogliosamente, appartengo.
Non c’è necessità di questo; parlano i risultati ottenuti sul campo grazie soprattutto a un meccanismo virtuoso e premiante di selezione interna che presta particolare attenzione al raggiungimento di standard, risultati e performance elevate.
Ma ripeto non è questa la cosa sulla quale intendo soffermarmi.
Ciò che qui mi preme evidenziare è come la Mediazione offra un’ottima alternativa.
Dico meglio: l’alternativa!
Invero, le parti, accompagnate sostenute e consigliate da noi avvocati, trovano nei tavoli negoziali spazi e chances che sembravano perduti.
Intanto, possono parlare, confrontarsi, esprimersi liberamente con la garanzia che tutto ciò che viene detto nelle aule della mediazione, nelle aule della mediazione rimane.
In secondo luogo, non per importanza, sono le parti stessi a dettare i tempi della mediazione.
In terzo luogo, anche qui non per importanza, i costi sono assolutamente contenuti, dignitosi, ma contenuti.
Gli accordi della mediazione costituiscono titolo esecutivo in virtù della sottoscrizione apposta dagli avvocati in assistenza delle parti.
Si ha un’esenzione totale della tassa del registro fino a 50.000 € di accordo.
Le indennità di mediazione, come detto molto contenute, in ogni caso possono essere portate in detrazione fino a 250 € nel caso di mancato accordo, fino a 500 € nel caso di accordo.
L’attività consulenziale svolta in mediazione da consulenti tecnici iscritti negli elenchi dei Tribunali riscontra a quesiti confezionati dalle parti e ha valore di prova atipica ben più forte di una consulenza tecnica di parte ed è utilizzabile in causa. Inoltre può essere, con identico valore e peso, esperita pure nelle mediazioni contumaciali. E tale eventualità, poco conosciuta, è unica nel suo genere nel contesto normativo italiano.
Questi sono soltanto alcuni degli aspetti che rendono la mediazione uno strumento unico, indispensabile, irripetibile.
Ma ciò che rende la mediazione ancora più speciale è che la si sceglie solo se realmente se ne intravede la funzione deflativa e alternativa nel dialogo e nelle opportunità che offre; ciò dopo avere saggiato, al primo incontro informativo, l’approccio del professionista designato in relazione agli attori dell’opera.
In altri termini, al primo incontro - al solo costo simbolico di 48 euro - si può osservare e comprendere se possa scoccare la scintilla che può condurre alla o alle soluzioni migliori possibili per le parti, quali valide e migliori alternative all’attesa del risultato imprevedibile di un giudizio.
Tanti accordi sono stati fatti. Tante soluzioni sono state individuate. Tante opzioni sono state generate.
Con la mediazione ci si riappropria della capacità di decidere. Ci si libera del limite secondo cui per avere giustizia ci si deve sempre spogliare dal potere di valutazione e decisione per abitudine fino a ieri attribuirlo al giudice.
Fino al 2010 non avevamo l’alternativa della mediazione. Oggi si.
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Sul ruolo, importante e delicato, che la mediazione si sta guadagnando sul campo, trattasi invero di mediazione demandata, riporto recentissimo provvedimento del Tribunale di Roma.
Vie è l’Invito ad attivare la mediazione per trovare una soluzione all'irragionevole protrarsi di una lite.
Massima: “gli esiti degli accertamenti peritali consentono di affermare che l’eventuale protrazione del giudizio fino alle estreme conseguenze, cioè alla sentenza, non sia ragionevole e dovranno trarsene le conseguenze a carico della parte (o delle parti) che di tale condotta si rendessero responsabili. In tale contesto, le parti potranno prendere in considerazione, con le opportune incidenze equitative e ben valutando i rischi della protrazione della lite e le indicazioni che il giudice fornisce loro”.
Vie è l’Invito ad attivare la mediazione per trovare una soluzione all'irragionevole protrarsi di una lite.
Massima: “gli esiti degli accertamenti peritali consentono di affermare che l’eventuale protrazione del giudizio fino alle estreme conseguenze, cioè alla sentenza, non sia ragionevole e dovranno trarsene le conseguenze a carico della parte (o delle parti) che di tale condotta si rendessero responsabili. In tale contesto, le parti potranno prendere in considerazione, con le opportune incidenze equitative e ben valutando i rischi della protrazione della lite e le indicazioni che il giudice fornisce loro”.
Tribunale di Roma, ordinanza 21.03.2021 - Est. Moriconi
“Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti, osserva. Riservato ogni ulteriore provvedimento all’esito di quanto segue, si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo; per il che si dispone un percorso di mediazione demandata. Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole. Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal 15.5.2021, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, organismo che va scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decr. legisl. 4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr. legisl.4.3.2010 n. 28), della controversia in atto. Va evidenziato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art. 5 decr.lgs. 28/'10 come modificato dal D.L. 69/'13, è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. Ed inoltre consente l’applicazione dell’art. 96 III° cpc P.Q.M. a scioglimento della riserva che precede, DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell'art.5 comma secondo del decr.lgsl.28/2010, della controversia; INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° decr. lgs. 28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona, assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione; INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché dall’art. 96 III ° cpc; VA fissato il termine di gg.15, decorrente dal 15.5.2021 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del dec.lgs.28/10; RINVIA all’udienza del 27.9.2021 h.9,30 per quanto di ragione.- Roma lì 17.3.2021 Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi”.
Nel secondo provvedimento che richiamo vi è l’Invito del giudice a percorrere una mediazione che consideri tutti gli aspetti anche quelli metagiuridici.“Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti, osserva. Riservato ogni ulteriore provvedimento all’esito di quanto segue, si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo; per il che si dispone un percorso di mediazione demandata. Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole. Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal 15.5.2021, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, organismo che va scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decr. legisl. 4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr. legisl.4.3.2010 n. 28), della controversia in atto. Va evidenziato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art. 5 decr.lgs. 28/'10 come modificato dal D.L. 69/'13, è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. Ed inoltre consente l’applicazione dell’art. 96 III° cpc P.Q.M. a scioglimento della riserva che precede, DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell'art.5 comma secondo del decr.lgsl.28/2010, della controversia; INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° decr. lgs. 28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona, assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione; INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché dall’art. 96 III ° cpc; VA fissato il termine di gg.15, decorrente dal 15.5.2021 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del dec.lgs.28/10; RINVIA all’udienza del 27.9.2021 h.9,30 per quanto di ragione.- Roma lì 17.3.2021 Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi”.
Massima: “ove le parti fossero in grado di considerare tutti gli aspetti della vicenda, anche quelli metagiuridici (come consentito e favorito dall’incertezza dell’esito della lite che può svilupparsi, come accade assai sovente non esclusivamente in un grado di giurisdizione), sarebbe possibile da una parte contenere le pretese risarcitorie, dall’altra considerare, in un contesto istruttorio dall'esito incerto, anche la valenza, in termini di immagine, delle possibili conseguenze di una sentenza”.