Mediazione obbligatoria con esito negativo – entro quando promuovere la causa?

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Avv. Marco Ribaldone

Com’è noto, la c.d. “riforma Cartabia” ha apportato non poche modifiche al nostro ordinamento processual–civilistico, incidendo anche – e in maniera significativa – sulla mediazione. Nel fare quanto sopra, il legislatore sembra essersi “scordato” di disciplinare un aspetto di non secondaria importanza: il termine entro cui, nell’ipotesi di mediazione obbligatoria conclusasi con un verbale negativo, la parte che vi abbia interesse deve radicare il giudizio ordinario.

A cura del Mediatore Avv. Marco Ribaldone da Milano.
Letto 18736 dal 22/10/2023

 

  1. I termini della questione e il dato normativo 
 Schematicamente:
  • ai sensi dell’art. 5, primo comma, D. Lgs. 4.3.2010 n. 28, in una serie di materie la mediazione civile costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria;
  • ai sensi dell’art. 8, secondo comma, D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 l’avvio della mediazione “produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta”;
  • quanto alla prescrizione:
  • ai sensi degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ. la “notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio” interrompe la prescrizione e, pertanto, il relativo termine non decorre “fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio
  • mutatis mutandis, quanto sopra significa che, in caso di avvio della mediazione, il termine di prescrizione non riprende a decorrere fino alla chiusura della mediazione stessa;
  • quanto alla decadenza, l’avvio della mediazione semplicemente impedisce – benché solo per una volta – che il relativo effetto si produca.
 Tutto questo può essere sintetizzato come segue:
  • laddove esista un termine di prescrizione e/o di decadenza, l’avvio della procedura di mediazione ne ferma il decorso;
  • il termine in questione, tuttavia, riprende a decorrere quando la mediazione cessa di produrre gli effetti di cui all’art. 8, secondo comma, D. Lgs. 4.3.2010 n. 28;
  • diventa, quindi, essenziale – questo è il punto centrale dell’intero discorso – capire da quale momento il termine di cui dianzi riprenda a decorrere.
  1. Il problema sostanziale
 Il problema nasce da una “dimenticanza” dell’autore della c.d. riforma Cartabia”.
Per rendersene conto basta mettere a confronto il testo – abrogato – dell’art. 5, sesto comma, D. Lgs. 28/2010 [“Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”] e il testo – vigente – dell’art. 8, secondo comma, D. Lgs. 28/2010 [“Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1”].
La cosa ha un’innegabile evidenza autoesplicativa: nel testo normativo oggi vigente mancano le parole “ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”.
Mancano, cioè, le parole che davano un’indicazione chiara e precisa del dies a quo della decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione.
 Il legislatore “si è dimenticato” di disciplinare questo aspetto della fattispecie, ma questo non può certo significare che i termini di decadenza e prescrizione non inizino nuovamente a decorrere dopo la mediazione.
Per amore di chiarezza e per una più agevole comprensione, si pensi a una fattispecie pratica e concreta:
  1. il condomino, che si sia astenuto o abbia espresso voto contrario, ha trenta giorni di tempo per impugnare la delibera assembleare;
  2. ai fini della tempestività dell’impugnazione è sufficiente ex art. 8, secondo comma, D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 che entro il citato termine di trenta giorni pervenga al condominio una comunicazione contenente “La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile” [così l’art. 8, primo comma, D. Lgs. 4.3.2010 n. 28];
  3. se la mediazione si conclude con esito negativo il condomino sub I., se e in quanto voglia far valere i suoi diritti e far accertare l’invalidità della delibera, deve promuovere il giudizio civile;
  4. è di solare evidenza che il giudizio sub III. non può “nascere” in qualsiasi momento, anche a mesi di distanza dall’adozione della delibera e dalla fine della mediazione,
  5. più precisamente: per agire in giudizio, il condomino sub I. avrà a sua disposizione altri trenta giorni. Avrà, cioè, a disposizione gli stessi trenta giorni che l’art. 1137 cod. civ. prevede per l’impugnazione della delibera.
A questo punto, tuttavia, la domanda sorge spontanea: da quando decorre questo “nuovo” termine di trenta giorni?
 
Prima della “riforma Cartabia” non c’era spazio per dubbi: questi trenta giorni decorrevano ex art. 5, sesto comma, D. Lgs. 28/2010 “dal deposito del verbale” negativo.
 
Adeso, invece, il dubbio sussiste ed è pienamente legittimo. Nel silenzio del legislatore, il compito di individuare quel dies a quo spetta all’interprete.
  1. Una possibile interpretazione e soluzione
 In epoca molto recente il Tribunale di Napoli è intervenuto sulla questione con la sua sentenza n. 8555 del 20.9.2023 [in www.condominioweb.com del 3.10.2023].
In sostanza, il pensiero del giudice partenopeo può essere riassunto e riferito in questi termini:
  • prima della “riforma Cartabia” il citato “nuovo” termine di trenta giorni decorreva dal deposito del verbale negativo;
  • la “riforma Cartabia” ha inteso superare tale previsione normativa,
  • ne discende che “oggi il termine di giorni 30 previsto dall’art. 1137 c.c. per impugnare una delibera assembleare viziata da annullabilità (…) decorre non più dal deposito del verbale negativo (art. 5, comma 6) ma dal ‘momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti (art. 8, comma 2)”.
 Per “tradurre” il tutto in termini pratici e concreti:
  • l’assemblea adotta la delibera in data 1.3;
  • il condomino impugna promuovendo la mediazione;
  • la comunicazione di cui al citato art. 8, primo comma, D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 giunge alle parti in data 30.3 e, quindi, tempestivamente;
  • il termine di trenta giorni per promuovere la causa decorre dal 31.3 e cioè scade in data 30.4.
  1. Considerazioni critiche 
 A sommesso avviso di chi scrive, questa interpretazione non può essere condivisa.
Sotto il profilo della decadenza, l’applicazione della tesi del Tribunale di Napoli porta a una conseguenza priva di senso e sinanco paradossale:
  • l’avvio della mediazione impedisce la decadenza del condomino dal diritto all’impugnazione della delibera;
  • si tratta, però, di un impedimento – per così dire – a effetto istantaneo: se è vero che la mediazione blocca il decorso del termine di decadenza, è altrettanto vero che questo “STOP” dura un giorno. Nel caso di cui dianzi: il 30.3;
  • il risultato concreto è che la causa dovrebbe essere radicata quando la mediazione non solo è ancora pendente, ma addirittura si trova solo alle sue prime “battute”;
  • tutto questo porta a vanificare l’auspicato effetto deflattivo della mediazione: se radicare la mediazione non esenta le parti dall’avviare la causa, allora è chiaro che la mediazione non avrà come risultato quello di ridurre il numero di cause civili.
Il che equivale a dire che la mediazione non farà ciò per cui è stata “inventata”.
 
Non è ragionevole pensare che il legislatore volesse questo.
 
La “lettura” della normativa operata dal Tribunale di Napoli appare ancora meno condivisibile sotto il profilo della prescrizione: 
  • si è visto che, per effetto degli artt. 2943 e 2954 cod. civ., l’azione giudiziaria interrompe il decorso del termine di prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza e cioè fino alla fine della causa;
  • si è parimenti visto che, per effetto dell’art. 8, secondo comma, D. Lgs. 28/2010 l’avvio della mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”;
  • ne viene che, in virtù dell’applicazione analogica delle citate disposizioni, l’avvio della mediazione deve sospendere il decorso del termine di prescrizione fino alla conclusione della mediazione;
  • il concetto può essere espresso in forma di sillogismo:
  • premessa maggiore: la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale
  • premessa minore: l’effetto della domanda giudiziale sulla prescrizione è l’interruzione del decorso del termine fino alla fine della causa,
  • conclusione: l’effetto della domanda di mediazione sulla prescrizione è l’interruzione del decorso del termine fino alla fine della mediazione.
  1. L’auspicabile “ritorno al passato”
 Da quanto sopra esposto deriva che si deve continuare a ragionare e operare come prima della “riforma Cartabia” e cioè si deve continuare a individuare il dies a quo per il decorso del termine di decadenza/prescrizione nel giorno in cui avviene il deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’Organismo di mediazione.
A parere di chi scrive, qualsiasi altra interpretazione non troverebbe il supporto del dato normativo e finirebbe per vanificare la ratio della normativa sulla mediazione civile e commerciale.

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Chi è l'autore
Avv. Marco Ribaldone Mediatore Avv. Marco Ribaldone
“Ottenere cento vittorie in cento battaglie non è prova di suprema abilità. Ottenere la vittoria senza combattere è prova di suprema abilità” (Sun Tzu, “L’arte della guerra”).
Questo aforisma, prelevato – la cosa è strana solo in apparenza – da un manuale di tattica militare, dipinge molto efficacemente il mio pensiero sulla mediazione.
Quando due avversari scelgono lo scontro e vanno in battaglia, lo scenario migliore è che uno vinca (e sia contento) e l’altro perda (e sia insoddisfatto).
Qu...
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