La Mediazione Transfrontaliera: uno strumento strategico per le controversie internazionali

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Avv. Federica Vignolo

La mediazione come risoluzione alternativa delle controversie di portata internazionale. Analisi della disciplina italiana in attuazione della Direttiva 2008/52/CE e dei relativi profili applicativi

A cura del Mediatore Avv. Federica Vignolo da Torino.
Letto 52 dal 02/02/2026

Introduzione

In un contesto economico e sociale sempre più globalizzato, l'incremento delle relazioni commerciali e personali oltre i confini nazionali ha portato a un parallelo aumento delle controversie con elementi di internazionalità.
La gestione di tali liti attraverso i canali giudiziari tradizionali si scontra spesso con notevoli ostacoli, quali la complessità delle norme di diritto internazionale privato, i costi elevati, la lunghezza dei procedimenti e l'incertezza legata all'esecuzione di una sentenza straniera. In questo scenario, la mediazione si configura come un prezioso alleato per dirimere le controversie con controparti estere, offrendo un percorso alternativo in grado di superare le rigidità dei contenziosi internazionali.
L'Unione Europea, riconoscendo la necessità di promuovere metodi alternativi per la risoluzione delle controversie, ha posto le basi per uno spazio di giustizia comune anche in questo ambito. La Direttiva 2008/52/CE, in particolare, ha istituito un quadro normativo volto a facilitare l'accesso alla mediazione e a garantirne l'efficacia nelle controversie transfrontaliere, promuovendo una cultura della risoluzione amichevole dei conflitti.
  1. La Direttiva 2008/52/CE e la nozione di mediazione transfrontaliera
L'obiettivo primario della Direttiva 2008/52/CE, come precisato dell’art. 1, è quello di "facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario". Al centro della normativa vi è la definizione stessa di mediazione, intesa come un procedimento strutturato su base volontaria, dove le parti tentano di raggiungere un accordo con l'assistenza di un mediatore.
La Direttiva si applica specificamente alle "controversie transfrontaliere", ma, sebbene il suo campo di applicazione principale siano le liti internazionali, il legislatore europeo ha specificato che "nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare tali disposizioni anche ai procedimenti di mediazione interni".
La qualificazione di una controversia come "transfrontaliera" è un elemento cruciale e viene definito con precisione dall'articolo 2 della Direttiva. Si considera tale una controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui:
a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia;
b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale;
c) l’obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o
d) ai fini dell’articolo 5, un invito è rivolto alle parti (l’articolo 5 dispone che “l’organo giurisdizionale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia”).
Questa definizione garantisce un'applicazione chiara e uniforme del quadro normativo europeo, circoscrivendo le situazioni in cui le tutele e le facilitazioni previste dalla Direttiva diventano operative.
  1. Ambito di applicazione e vantaggi della procedura
La mediazione transfrontaliera, secondo la Direttiva, si applica in materia civile e commerciale.
L'ambito materiale è tuttavia delimitato dalla natura dei diritti oggetto della controversia: la procedura è esperibile solo per diritti e obblighi di cui le parti possono liberamente disporre secondo la legge applicabile. Sono escluse, pertanto, materie come quella fiscale, doganale e amministrativa, nonché la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (articolo 1, comma 2).
I vantaggi derivanti dall'adozione di questo strumento sono molteplici e particolarmente evidenti nel contesto internazionale. La procedura è concepita per essere rapida e conveniente, ma il suo principale punto di forza risiede nella natura consensuale del percorso. Come sottolineato dalla giurisprudenza e dalla stessa Direttiva, il successo della mediazione si fonda sul contatto diretto e informale tra le parti e il mediatore. Questo dialogo consente di superare le posizioni giuridiche irrigidite per esplorare i reali interessi e bisogni sottostanti al conflitto.
Un accordo raggiunto attraverso la collaborazione attiva delle parti ha "maggiori probabilità di essere rispettato volontariamente e preserva più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti” .
Questo aspetto è di fondamentale importanza nelle relazioni commerciali internazionali, dove la preservazione dei rapporti di business può avere un valore economico superiore alla singola pretesa giuridica. La flessibilità e la riservatezza del procedimento, inoltre, permettono di gestire la controversia in modo più efficiente e meno traumatico rispetto a un contenzioso pubblico in un'aula di tribunale straniera.
  1. L'esecutività dell'accordo di mediazione transfrontaliera
Uno degli aspetti più qualificanti della Direttiva 2008/52/CE è la previsione di meccanismi che garantiscano l'efficacia degli accordi raggiunti in mediazione. Un accordo puramente volontario, infatti, rischierebbe di essere privo di forza cogente se una delle parti decidesse di non rispettarlo. Per questo, la normativa europea stabilisce che le parti, o una di esse con il consenso esplicito delle altre, possano chiedere che l'accordo scritto venga reso esecutivo.
L'esecutività, tuttavia, non è automatica. L'autorità competente dello Stato membro in cui viene richiesta l'esecuzione deve verificare che il contenuto dell'accordo non sia contrario alla legge di quello Stato e che la sua normativa interna ne preveda l'esecutività. L'ordinamento italiano, ad esempio, ha disciplinato dettagliatamente le modalità per conferire efficacia di titolo esecutivo all'accordo di mediazione.
Nel caso di mediazione “nazionale”, se tutte le parti sono assistite da avvocati, l'accordo sottoscritto anche da questi ultimi, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, costituisce direttamente titolo esecutivo. In caso contrario, è necessaria l'omologazione da parte del Presidente del Tribunale competente.
Qualora l’accordo riguardi una mediazione transfrontaliera, l’articolo 12, comma 1-ter del D. Lgs. n. 28/2010, inserito dall’art. 1 del D. Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, ha introdotto una specifica disciplina che richiede l’omologa da parte del Presidente del Tribunale competente, al pari di quanto è prescritto nel caso in cui le parti non siano assistita da Avvocati, a dimostrazione di un allineamento sistematico con il quadro europeo.
Questo meccanismo di "passaporto europeo" per l'accordo di mediazione è fondamentale per assicurare alle parti che la soluzione concordata possa essere effettivamente attuata anche oltre i confini nazionali.
 
  1. Riflessioni conclusive: Vantaggi e prospettive di crescita in Italia
In conclusione, la mediazione transfrontaliera rappresenta una risorsa strategica di inestimabile valore per la gestione delle controversie internazionali. I suoi vantaggi in termini di rapidità, economicità, riservatezza e, soprattutto, capacità di preservare le relazioni tra le parti, la rendono una scelta preferibile rispetto alle incertezze e ai costi del contenzioso giudiziario internazionale. La Direttiva 2008/52/CE ha creato un'infrastruttura giuridica solida che facilita il ricorso a questo strumento e ne garantisce l'efficacia pratica attraverso il meccanismo di esecutività transfrontaliera degli accordi.
Il legislatore italiano ha dimostrato una crescente attenzione verso gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, recependo e integrando attivamente i principi comunitari. Le recenti riforme, che includono riferimenti espliciti alla mediazione transfrontaliera, testimoniano la consapevolezza del ruolo cruciale che questo istituto può svolgere per la competitività delle imprese e la tutela dei diritti dei cittadini in un mercato globale. La diffidenza iniziale degli operatori sta progressivamente lasciando il posto a una maggiore comprensione delle potenzialità della mediazione, non più vista come un mero adempimento procedurale, ma come un'opportunità per una gestione più matura e costruttiva dei conflitti. La prospettiva è quella di un'ulteriore crescita e diffusione di questa pratica, in linea con l'obiettivo europeo di costruire uno spazio di giustizia accessibile, efficiente e vicino alle esigenze delle parti.
 

 

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Chi è l'autore
Avv. Federica Vignolo Mediatore Avv. Federica Vignolo
Sono avvocato da oltre 15 anni, mi occupo di consulenza e di assistenza legale prevalentemente in materia di diritto civile, diritto di famiglia, successioni ereditarie, contratti assicurativi e diritti reali. Ho anche maturato pluriennale esperienza a livello internazionale, collaborando con noti studi anglosassoni e ho buona padronanza dell'inglese giuridico.
Amo la mia professione e, in particolare, la dimensione umana della stessa.
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