Il principio di riservatezza nel procedimento di mediazione

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Avv. Elena De Lazzari

Il funzionamento della tutela della riservatezza e i suoi effetti sull’utilizzabilità nel giudizio successivo di dichiarazioni, documenti e consulenze emerse nel corso del procedimento

A cura del Mediatore Avv. Elena De Lazzari da Padova.
Letto 116 dal 11/03/2026


Il presente contributo ha ad oggetto l’analisi di uno dei principi più importanti nell’ambito di una procedura di mediazione: il principio di riservatezza. Quest’ultimo è cardine essenziale ed imprescindibile in quanto permette alle parti di “dialogare apertamente” e di confrontarsi in modo puntuale sulle questioni oggetto della controversia, senza il timore che quanto emerso nel corso della procedura possa, in un futuro giudizio, essere utilizzato contro di loro.

1. Quadro normativo e funzione della riservatezza
Nel sistema della mediazione civile e commerciale disciplinato dal D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la riservatezza costituisce un principio cardine, espressamente positivizzato agli artt. 9 e 10. L’art. 9, comma 1, prevede, infatti, che “chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo”. Tale obbligo ha una duplice natura: da un lato oggettiva, riguardando le “dichiarazioni” e le “informazioni” e dall’altro soggettiva in senso ampio dal momento che coinvolge tutti i partecipanti alla mediazione, nonché il personale dell’organismo.
Il comma 2 dello stesso articolo estende l’obbligo sia verso i terzi, sia tra le parti stesse, salvo consenso della parte dichiarante o da cui provengono le informazioni: la riservatezza è dunque “a doppio binario” (verso l’esterno e intra‑procedimentale).
L’art. 10, comma 1, completa, poi, il quadro qui delineato con la regola di inutilizzabilità: le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso della mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso del tentativo di mediazione, né sul loro contenuto è ammessa prova testimoniale o giuramento decisorio. La funzione del legislatore in tale ambito è stata, pertanto, quella di creare uno “spazio protetto” in cui le parti possano esplorare soluzioni negoziali, formulare proposte, condividere informazioni sensibili senza temere un ritorno processuale delle proprie aperture.
 
2. Ambito oggettivo e soggettivo: ciò che è coperto e ciò che resta fuori
Come si è anticipato oggettivamente la riservatezza copre le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite “durante il procedimento”, cioè nel corso degli incontri – congiunti o separati – e dell’eventuale attività istruttoria condotta nel perimetro della mediazione. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che la protezione di cui si discute riguarda il contenuto sostanziale degli incontri, ma non le circostanze meramente formali necessarie a verificare la ritualità della procedura: la partecipazione o mancata partecipazione delle parti, la presenza personale, l’identificazione delle parti, dei delegati e dei difensori. In questo senso si sono espresse, tra le altre, le decisioni del Trib. Roma, 14 dicembre 2015 e del Trib. Udine, 7 febbraio 2018, n. 154, le quali hanno ritenuto producibile in giudizio il verbale nella parte attestante lo svolgimento del procedimento e le presenze, escludendo però la divulgazione del contenuto delle dichiarazioni rese nel corso dello stesso.
Ne deriva che il verbale di mediazione è pienamente producibile in giudizio nella parte “esterna” (data della domanda, soggetti presenti, esito accordo/mancato accordo), mentre resta coperto dalla riservatezza quanto riporti il contenuto delle dichiarazioni e delle proposte.
Soggettivamente, invece, l’obbligo di riservatezza grava su chiunque presti la propria opera o servizio nell’organismo (personale amministrativo, collaboratori, consulenti); sul mediatore, cui l’art. 10, comma 2, riconosce, oltre al divieto di deporre sul contenuto delle dichiarazioni, la possibilità di opporre il segreto professionale ex art. 200 c.p.p. e le garanzie ex art. 103 c.p.p. in tema di ispezioni, perquisizioni, sequestri e intercettazioni e sulle parti e sui loro difensori, in forza sia della lettera delle norme sulla mediazione, sia dei generali doveri di buona fede e correttezza nelle trattative e nelle procedure negoziali.
 
3. Documenti prodotti in mediazione e consulenze tecniche (di mediazione e di parte)
Un profilo delicato riguarda i documenti che le parti producono nel corso della mediazione e le eventuali consulenze tecniche – sia quelle disposte nell’ambito del procedimento, sia quelle di parte.
I documenti che preesistono alla mediazione non diventano “intrinsecamente riservati” solo perché prodotti nel procedimento: restano utilizzabili nel successivo giudizio, in quanto autonomamente acquisibili e non formati “nella” mediazione.  La giurisprudenza, infatti, ha evidenziato che la riservatezza colpisce il modo in cui tali documenti vengono discussi e le dichiarazioni rese su di essi, non la loro esistenza in sé.
Diverso è, invece, il regime per gli scritti formati in mediazione che cristallizzano il contenuto delle dichiarazioni rese (note confidenziali consegnate al mediatore, minute di proposta contenenti concessioni o ammissioni, appunti redatti ad uso interno del procedimento): tali elaborati ricadono nell’area protetta e non possono essere utilizzati nel processo senza il consenso della parte da cui provengono.
In tema di consulenze tecniche, la prassi conosce le consulenze richieste congiuntamente dalle parti e gestite dall’organismo o dal mediatore e le consulenze di parte, acquisite unilateralmente e poi eventualmente condivise in mediazione.
In relazione alle prime la decisione del Trib. Roma del 17 marzo 2014 aveva per prima affermato che la consulenza tecnica espletata nel contesto della mediazione può essere prodotta nel successivo giudizio e valutata dal giudice, nei limiti della disciplina sulla riservatezza. In tal senso la sentenza affermava che il contenuto tecnico‑oggettivo (accertamenti, misurazioni, stime) era in linea di principio utilizzabile, mentre che restavano coperti dalla riservatezza gli aspetti che riproducono dichiarazioni confidenziali delle parti o proposte formulate nel corso degli incontri. A tale sentenza erano succedute tutta una serie di altre decisioni in senso conforme e tale era stato nella sostanza l’orientamento dominate sino alla c.d. Riforma Cartabia. Quest’ultima ha, infatti, inserito all’art. 8 la seguente locuzione: “al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del Codice di procedura civile”. Sembra, quindi, che oggi la consulenza tecnica, al pari di ogni altro documento prodotto durante il procedimento di mediazione, debba essere considerata riservata e, di conseguenza, non utilizzabile dalle parti al di fuori di tale contesto. Proprio in tal senso si è recentemente espresso il Tribunale di Padova con la sentenza n. 1143 del 21.7.2025.
Quanto alle consulenze di parte, invece, esse, in quanto atti unilaterali formati al di fuori del procedimento, sono liberamente producibili in giudizio; se però sono state oggetto di discussione in mediazione, le eventuali ammissioni o commenti delle controparti sulle stesse restano soggetti al regime di inutilizzabilità ex art. 10.
 
4. Inutilizzabilità nel giudizio successivo e rapporti con il processo
L’art. 10 D.lgs. 28/2010 configura un’inutilizzabilità “qualificata” delle dichiarazioni e informazioni acquisite in mediazione: esse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, né introdotte per il tramite di mezzi di prova indiretti (testimonianza o giuramento decisorio). La ratio è evidente: impedire che ciò che è stato detto “sotto il mantello” della mediazione rientri dalla finestra del processo, frustrando la fiducia delle parti nello strumento. 
Restano tuttavia utilizzabili nel processo il verbale di mediazione, nella parte in cui documenta la proposizione della domanda e lo svolgimento del procedimento, ai fini della verifica della condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs. 28/2010 (come modificato dal D.lgs. 216/2024) e dell’eventuale applicazione delle conseguenze ex art. 12‑bis; le circostanze relative alla mancata partecipazione o alla partecipazione solo formale di una parte, ai fini delle statuizioni sulle spese e di eventuali condanne ex art. 12‑bis, comma 3, D.lgs. 28/2010 e la consulenza tecnica svolta in mediazione entro i limiti sopra ricordati.
 
Conclusioni
La disciplina positiva della riservatezza nella mediazione civile ex D.lgs. 28/2010, imperniata sugli artt. 9 e 10, delinea un sistema a forte tutela del contenuto degli incontri, fondato su un duplice meccanismo: obbligo generalizzato di confidenzialità per tutti i partecipanti e regola di inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni e informazioni acquisite.
Le modifiche introdotte dal D.lgs. 216/2024 hanno inciso su altri profili della mediazione (durata, modalità telematiche, raccordo con il processo, disciplina del verbale e dell’accordo), ma non hanno scalfito il nucleo di protezione della riservatezza, che rimane una delle regole auree applicabili anche nel contesto riformato.
Un’attenzione particolare deve essere riservata ai documenti prodotti in mediazione e alle consulenze tecniche: i documenti preesistenti non diventano automaticamente riservati solo perché esibiti nel procedimento, mentre gli scritti formati in mediazione e le consulenze congiunte sono utilizzabili nel processo solo nei limiti di cui si è detto.
Per il mediatore, ciò si traduce in un ruolo centrale di custode dello “spazio protetto” negoziale: egli deve informare, rassicurare e, se necessario, opporre il segreto professionale, garantendo che quanto emerso in mediazione – incluse le posizioni assunte su documenti e consulenze – non divenga arma processuale.
Per le parti e i difensori, la riservatezza non è solo un diritto, ma anche un dovere che si innesta sui principi di buona fede e correttezza nelle trattative, imponendo di non strumentalizzare la fase mediativa in funzione meramente esplorativa o dilatoria, né di utilizzare surrettiziamente nel processo le aperture e le ammissioni fatte in mediazione.
In definitiva, la riservatezza – letta anche alla luce del trattamento dei documenti e delle consulenze – non rappresenta un mero orpello formale, ma la condizione perché la mediazione possa svolgere la propria funzione di strumento effettivo di composizione delle controversie civili e commerciali, alternativo e complementare al processo, nel quadro aggiornato del D.lgs. 28/10.
 

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Chi è l'autore
Avv. Elena De Lazzari Mediatore Avv. Elena De Lazzari
Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova e sono iscritta all'Albo degli Avvocati dall'anno 2015.
Sin da quando ho iniziato a muovermi nel capo del diritto ho sempre pensato che fosse fondamentale per le persone confrontarsi tra di loro per confezionare una soluzione "sartoriale" adatta alle loro esigenze anziché demandare ad un terzo la risoluzione dei loro problemi. La mia formazione anche in campo sociale e pscio-pedagogica mi aiuta a comprendere le ...
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