La mediazione – pur avendo costi assolutamente inferiori e non paragonabili a quelli di una procedura giudiziaria – comporta delle spese per le parti, essendo previsto il pagamento di un “importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi" (D.M. 180/2010 art. 1).
Quando la parte è una sola nulla quaestio, ma se la parte comprende più soggetti accomunati dal medesimo interesse, le stesse vanno sempre considerate come “unico centro d'interesse” e, quindi, versano un'unica quota o, invece, pur avendo nella questione oggetto di mediazione gli stessi interessi, ciascuno deve versare per intero le spese della mediazione?
Pur essendo la domanda quasi banale, la risposta non è così semplice.
1. Dato normativo di riferimento
Secondo l’art. 16, comma 12, del D.M. 180/2020 (c.d. decreto attuativo sulla Mediazione) “Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte”.
Questo significa che – come detto - se due o più parti rappresentano un unico centro d’interessi dovranno sostenere le spese della Mediazione come se fossero un’unica parte (quindi divideranno le spese equamente) mentre se non posso essere considerate tali ciascuna dovrà versare per intero la quota d'avvio della procedura.
2. Unico centro d'interessi: definizione
Risulta, quindi, importante dare una definizione al concetto di “unico centro di interessi”. La soluzione però non è semplice perché non si trova né nel d.lgs. 28/2010, né nel D.M. 180/2010, né nel Codice di Procedura Civile.
La dottrina ha cercato di risolvere il problema dando un’interpretazione che potremmo così sintetizzare: due o più parti rappresentano un unico centro di interessi quando – da un punto di vista astratto – non possono avere interessi giuridici in conflitto in una controversia avente il medesimo oggetto della procedura di Mediazione.
In pratica, per poter capire, in concreto, quando le parti possono essere considerate come un unico centro d’interesse, bisogna considerare che per “assenza di conflitto di interesse” s’intende che in una determinata controversia due soggetti devono avere un interesse giuridico che non può essere scisso e, quindi, che in una ipotetica causa in Tribunale non possono trovarsi l’una contro l’altra.
L’“astrattezza”, invece, comporta che l’assenza di conflitto deve sussistere, per l’appunto, in astratto. Questo significa che non conta il fatto che in una specifica controversia due parti siano assistite dal medesimo avvocato perché, ad esempio, hanno un obiettivo comune oppure perché si trovano d’accordo sulla possibile soluzione. È necessario che – astrattamente – non possano avere interessi confliggenti.
3. Richiami giurisprudenziali
Le pronunce della giurisprudenza, sul punto, non sono molte. Ad oggi, risulta che in senso conforme all’orientamento dottrinario si siano espressi i giudici del Tribunale di Padova (sentenza 19 ottobre 2017) e del Tribunale di Lecce (sentenza del 4 febbraio 2020), sostenendo che nelle procedure di mediazione relative a divisione ereditaria, ogni singolo erede costituisce un autonomo centro d'interesse ed è tenuto al pagamento delle indennità.
Il giudice patavino ha affrontato la questione relativa al pagamento delle indennità di mediazione in una controversia avente ad oggetto una divisione ereditaria ed ha stabilito che, in tale ambito, ogni erede costituisce un autonomo centro d'interesse e, quindi, che è dovuto il pagamento di tante indennità di mediazione quante sono le parti coinvolte, anche se gli interessi dei coeredi fossero talvolta coincidenti.
In senso conforme si è pronunciato anche il Tribunale di Lecce che ha condiviso e riconfermato il ragionamento del Tribunale di Padova, ribadendo che ogni partecipante va considerato come centro di interessi a sé stante.
In materia di divisione ereditaria, infatti, (artt. 713 e ss. c.c.) il giudice deve valutare la "massa
ereditaria" da suddividere tra gli eredi (o dividenti) per poi andare a formare le singole quote
ereditarie di ogni erede (o condividente) in modo che ognuno abbia la quota che gli spetta.
Il Tribunale leccese ha precisato come: “Ogni coerede rappresenta per legge un distinto ed autonomo centro di interessi e si pone in "contrasto" con gli altri eredi proprio in virtù del fatto che ciascuno deve (o dovrebbe) avere
una quota pari agli altri e nessuno deve (o dovrebbe) venire leso nel proprio diritto....In virtù del fatto che ogni erede rappresenta un distinto centro di interessi, ogni erede è
tenuto a pagare l'indennità all'Organismo, non valendo ad escludere tale obbligo il fatto che
dal punto di vista sostanziale gli interessi di due o più parti coincidano”.
Secondo il Giudice di Lecce, quindi, la circostanza che, in materia ereditaria, più parti possano nel caso concerto avere interessi coincidenti e, quindi, decidano di agire come unica parte, non è sufficiente a renderle un unico centro d'interesse, in quanto in astratto ciascun erede è titolare di interessi autonomi. La conseguenza di questo ragionamento è che in sede di mediazione ciascun erede è tenuto a pagare interamente l'indennità dovuta.
Pare opportuno, tuttavia, precisare che nel caso di rinuncia all’eredità da parte di un erede o anche di decesso di quest’ultimo (premorienza o decesso in un periodo successivo all’apertura della successiva), se, a titolo di esempio, al suo posto subentrano, per rappresentazione o trasmissione, due o più discendenti, questi andrebbero a costituire un unico centro di imputazione, poiché titolari della medesima quota ereditaria, sicché in mediazione sarebbero legittimati a corrispondere un’unica indennità.
4. Osservazioni conclusive
A questo punto ci si deve porre l'ulteriore domanda: ma oltre alla materia ereditaria ci sono e, in caso affermativo, quali sono gli altri casi in cui più soggetti, seppur apparentemente rivestono la stessa posizione, astrattamente non possono essere considerate come un unico centro d’interesse?
La risposta alla prima domanda è sicuramente positiva: come sopra chiarito, ogni qual volta due soggetti hanno un interesse giuridico che può essere scisso e, quindi, che in una ipotetica causa in Tribunale potrebbero trovarsi l’una contro l’altra, non possono essere considerati come un unico centro d'interesse. E così, ad es., non lo sono i debitori o i creditori solidali o parziali, i comunisti nello scioglimento della comunione, il debitore ed il fideiussore e, per l'appunto, le parti di una comunione ereditaria o successione.
Sicuramente l'elencazione non è esaustiva, ma serve ad agevolare l'individuazione dei singoli casi concreti ed a rendere più chiaro ed esplicito il concetto.
Mediatore Avv. Micaela Sedea
Avvocato civilista da oltre 20 anni, mi occupo prevalentemente di diritto di famiglia, successioni, divisioni e condominio. Sono paziente, meticolosa e attenta nel mio lavoro. Dedico tempo ed attenzione a tutti gli aspetti di ogni procedura, anche a quelli in apparenza meno significativi. Credo che la mediazione permetta alle parti di avere maggior spazio e considerazione rispetto a quella che hanno in causa.