Commento:
La sentenza in materia condominiale ha ad oggetto il rapporto tra l'efficacia e la validita` delle delibere assembleari ed un verbale di conciliazione giudiziale. Pur non trattandosi di un accordo di conciliazione in mediazione ma di un atto ugualmente avente valore di contratto avente forza di legge tra le parti e titolo esecutivo, si ritiene interessante la sua disamina.
Nel caso di specie la società X conveniva il Condomino Y per il pagamento di una somma derivante da un verbale di conciliazione giudiziale. Il Condominio contestava l’esistenza del debito in quanto alcuni Condomini, successivamente alla sottoscrizione di tale atto, avevano ritenuto di recedere da esso.
Il Tribunale di Taranto afferma che l'assemblea condominiale successiva “non poteva autoannullare la deliberazione (validamente) formatasi circa un anno prima ne´ quella successiva poteva ratificarne l'operato e disporre il recesso dalla transazione”.
Una simile lettura sarebbe in contrasto sia con il dettato dell'articolo 1137 Codice civile, con l'attitudine esecutiva delle delibere vincolanti per tutti i condo`mini sia con le regole poste dagli articoli 1372 -1373 Codice civile in ambito negoziale, che consentono il recesso unilaterale dal contratto (qual e` l'intesa transattiva) solo a determinate condizioni.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta l'opposizione proposta dal condominio con condanna al pagamento delle competenze di lite.°
Mediatore Avv. Luigi Cuccuru
Docente di ruolo in materie giuridiche presso la scuola superiore Statale.
Iscritto all'Albo degli Avvocati di Sassari dal 1993, esercito la mia attività professionale prevalentemente nel campo del Diritto Civile, con particolare riferimento ai settori dell'Infortunistica Stradale, dei Contratti Assicurativi e controversie in materia condominiale.
Ho sviluppato una buona esperienza nella gestione di vertenze stragiudiziali, che hanno in comune con l'Istituto della Mediazione lo scopo di risolv...
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