Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale la parte opponente ha eccepito l’improcedibilità della domanda a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- l’art. 3 comma, 6-ter del D. L. 6/2020 stabilisce che: “Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 amrzo 2010 n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”;
- tale previsione è limitata alle controversie relative all’inadempimento di obbligazioni contrattuali per motivi derivanti dall’emergenza epidemiologica;
- nel caso di specie, l’oggetto del giudizio è del tutto estraneo alla predetta emergenza e riguarda il pagamento di compensi pattuiti in un contratto di prestazione d’opera intellettuale.;
Per tali motivi, il Tribunale ha respinto l’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale. *