Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza locatizia avente ad oggetto il pagamento dei canoni insoluti, nella quale parte attrice chiedeva, in via preliminare, che venisse dichiarata l’improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- parte ricorrente aveva depositato la domanda e il verbale di mediazione negativo;
- dal verbale di mediazione si evinceva che tutte le domande svolte nel giudizio erano state oggetto di mediazione;
- gli artt. 3, comma 1, e 5 del D. Lgs. n. 132/2014 ha previsto l’obbligatorietà della negoziazione assistita nelle controversie relative al pagamento di somme non superiori ad € 50.000, ferme restando le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione;
- ciò significa che nelle controversie che rientrano contemporaneamente in quelle indicate nel D. Lgs. 132/2014 e in quelle elencate nell’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010, deve essere esperita la procedura di mediazione in quanto la negoziazione assistita perde il proprio carattere di obbligatorietà.
Per tali ragioni, l’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale formulata dalla parte resistente è infondata. *