Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia locatizia, soggetta a mediazione obbligatoria che, però, veniva avviata dall’attrice solo qualche giorno prima dell’ultima udienza fissata dal Giudice.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- Le parti erano state invitate ad avviare la mediazione alla prima udienza tenutasi circa quattro mesi priva, ma nessuna vi aveva adempiuto;
- Ad oggi le parti non hanno partecipato al primo incontro di mediazione;
- Il termine di tre mesi stabilito per la conclusione del procedimento di mediazione è stato superato;
- Quando la mediazione obbligatoria viene disposta in corso di causa, la condizione di procedibilità è soddisfatta se la procedura di mediazione viene esperita entro l’udienza fissata dal Giudice, ad eccezione della possibilità di un rinvio della mediazione che si sta protraendo, fino ad un massimo di 6 mesi;
- La proroga dei termini si distingue dalla rimessione in termini poiché la prima è prevista per termini ordinatori, prima della scadenza e per motivi gravi, mentre la seconda presuppone la decadenza incolpevole da un adempimento processuale e permette alla parte di essere rimessa nella stessa posizione in cui si sarebbe trovata se il primo termine scaduto non fosse stato fissato;
- Nel caso di specie, il termine di legge per l’esperimento del procedimento di mediazione era già scaduto e, quindi, si dovrebbe applicare l’istituto della rimessione in termini, ma parte attrice non ha dedotto i motivi incolpevoli per una rimessione in termini;
- Il procedimento di mediazione non è mai stato iniziato nel termine per colpevole inerzia delle parti.
Circa l’ordinanza di rilascio dell’immobile, il Giudice ha precisato che l’improcedibilità della domanda giudiziale ha reso incompleto il provvedimento anticipatorio, travolgendola e rendendola inefficace. *