Se tra più domande proposte in giudizio solo alcune sono soggette a mediazione, il procedimento conciliativo va instaurato per tutte.

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Prof. Avv. Cornelia Cogrossi

Tribunale di Verona, ordinanza 25.6.2015

A cura del Mediatore Prof. Avv. Cornelia Cogrossi da Milano.
Letto 2896 dal 15/07/2015

Commento:

Nell’ordinanza in commento, l’attore aveva citato in giudizio il convenuto per sentirlo condannare al ripristino dei luoghi relativi ad una area in comproprietà tra le parti, destinata originariamente a giardino e poi modificata dal convenuto in parcheggio, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali.
Sebbene solo la prima domanda afferente alla materia dei diritti reali era soggetta a mediazione, il Tribunale di Verona ha ritenuto di dover estendere la procedura conciliativa anche alla richiesta dei danni non patrimoniali giacché l’eventuale trattazione separata della lite avrebbe potuto compromettere ab origine la prospettiva conciliativa.

Testo integrale:

Sezione III Civile
Ordinanza 25 giugno 2015
N. __ /2015 R.G.
Il giudice dott. Massimo Vaccari, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa tra Omissis e Omissis con l’avv. F. S.
Contro
Omissis con l’avv. B. L.

A scioglimento della riserva assunta all’udienza odierna;

Rilevato che,
gli attori, con atto di citazione notificato in data 11 marzo 2015, hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il convenuto per sentirlo condannare al ripristino dello status quo ante di un’area cortiva, originariamente destinata a giardino, e la cui proprietà spetta in comune ad attori e convenuto che quest’ultimo aveva trasformato in parcheggio;

gli attori hanno anche avanzato domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali, da determinarsi in corso di causa, che hanno assunto di aver patito per effetto della predetta condotta, sul presupposto che essa avrebbe determinato un cambiamento delle loro abitudini di vita;

la prima delle predette domande ha introdotto una controversia in materia di diritti reali che, ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis d. lgs. 28/2010, è soggetta a mediazione obbligatoria;
 
tale considerazione non vale per l’altra domanda, proposta dagli attori, atteso che essa attiene non già alla lesione della componente non patrimoniale del diritto reale di cui gli stessi sono titolari ma alla lesione del loro diritto alla salute;
peraltro essa, essendo indeterminata nel quantum, non è nemmeno soggetta a negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell’art. 3, comma 1 d.l. 132/2014, convertito dalla la legge 162/2014, che è entrato in vigore il 9 febbraio di quest’anno;
alla luce delle superiori considerazioni la domanda risarcitoria andrebbe separata da quella fondantesi sul diritto di comunione per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione su quest’ultima ma tale soluzione rischierebbe di compromettere ab origine la prospettiva conciliativa poiché le parti si troverebbero a trattare di una parte solamente della complessiva controversia tra loro pendente;
per ovviare a tale inconveniente è opportuno demandare alla mediazione anche la controversia sul danno lamentato dagli attori in applicazione del disposto dell’art. 5, comma 2 d. lgs. 28/2010;
P.Q.M.
Fissa alle parti il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per presentare l’istanza di mediazione in relazione alla controversia sul diritto di comunione;
dispone la mediazione sulla controversia risarcitoria fissando a tal fine alle parti il medesimo termine sopra indicato e rinvia la causa all’udienza del 19 novembre 2015 h.09.30
Verona 25.06.2015

Il Giudice
 

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Chi è l'autore
Prof. Avv. Cornelia Cogrossi Mediatore Prof. Avv. Cornelia Cogrossi

MEDIATORE CIVILE PROFESSIONISTA; CORSO DI FORMAZIONE IPSOA 2010. Iscritta presso Ministero della Giustizia come MEDIATORE CIVILE PROFESSIONISTA. Iscritta a 101Mediatori dal 2011. Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano ( Albo Speciale). Ha conseguito 2 Lauree Magistrali: Giurisprudenza Università Degli Studi di Milano) e Lettere Classiche (Università Cattolica di Milano). Master in " Esercizio professionale dell'Avvocatura" (UNIR di Madrid). Specializzazione in "Risoluzione extragiudiz...
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