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Riconosciuta la liquidazione dei compensi dell’avvocato anche per l’assistenza alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, prestata nella mediazione obbligatoria conclusasi negativamente.
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Tribunale di Savona, 05.12.2023, decreto RG. 844/2021, Giudice Estensore Maria Clementina Traverso
A cura del Mediatore Avv. Gabriele Mastropietro da Pisa.
Letto 1199 dal 21/05/2024
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Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di liquidazione del compenso dell’avvocato per l’assistenza legale prestata in sede di mediazione obbligatoria conclusasi negativamente, in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
L'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale di Savona e la Ragioneria della Corte d’Appello di Genova censurava il decreto di liquidazione nella parte in cui aveva riconosciuto il compenso per l’attività di mediazione.
In merito, il Tribunale di Savona ha così statuito:
- L’attività giudiziale ricomprende anche le attività svolte in vista di una successiva attività giudiziaria;
- si intendono giudiziali anche le attività stragiudiziali strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, che vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali;
- l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità dell'azione e il mancato esperimento comporta la decadenza dalla possibilità di agire in giudizio;
- la possibilità dì procedere a liquidazione e porre a carico dello Stato i compensi in favore del difensore non può essere riconosciuta solo in caso di esito positivo della mediazione.
Per tali motivi, il Tribunale ha confermato il decreto di liquidazione delle spese, non ravvisando nel medesimo alcun errore materiale. *
Testo integrale:
TRIBUNALE DI SAVONA
R.G.N. 844/2021
DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL DIFENSORE IN MATERIA CIVILE
visto il decreto di liquidazione reso in data 21.3.2022 in favore dell'Avv. S A, quale difensore di B G ammessa al PSS;
vista la nota dell'Ufficio Spese di Giustizia del Tribunale di Savona e l'allegato rilievo 7/RAG della Corte di Appello di Genova che censura l'avvenuto riconoscimento del compenso per la fase di mediazione; ricordato che il compenso liquidato per la fase di mediazione è rappresentato dalla sola indennità base applicata la riduzione prevista per ipotesi di mediazione obbligatoria e ridotti ulteriormente gli importi ex art. 130 DPR 115/2002, per un totale complessivo liquidato pari a € 45,00;
ricordato che il residuo importo di € 6.715,00 è totalmente ascrivibile alle quattro fasi previste ex DM 55/14 per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi il Tribunale.
rilevato che con riferimento al caso di specie l'attivazione della mediazione era prodromica ed ineludibile, vertendosi in ipotesi per cui la Legge prevede (art. 5 D.lgs 28/2010) la stessa quale condizione di procedibilità;
rilevato inoltre che in tal caso è obbligatoria l'assistenza del difensore (art. 5 comma 1 bis d.lgs 28/2010 e s.m.);
ricordato che all'avvocato è impedito chiedere compensi al proprio Assistito ammesso al PSS, incorrendo - altrimenti - in ipotesi di responsabilità disciplinare;
ricordato che già in più occasioni la Suprema Corte (ex multis: Cass., 23.11.2011, n. 24723; Cass., 19.4.2013, n. 9529) ha affermato una nozione lata di attività giudiziale sottolineando come "se tale attività venga espletata in vista di una successiva attività giudiziaria , essa è ricompresa nell'azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato" e che "devono considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè di quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio";
osservato che tali dicta si attagliano perfettamente all'ipotesi di specie in cui l'esperimento della mediazione è considerato ex lege quale condizione di procedibilità dell'azione, ed il mancato esperimento importa decadenza dalla possibilità di agire in giudizio;
osservato che il richiamo alla decisione resa da C.Cost 20.1 2022 n. 10 che traspare in seno alla nota 7/RAG pur senza esplicitazione manifesta, è del tutto inconferente alla fattispecie, atteso che la pronuncia della Consulta è relativa al pagamento di compensi al difensore nell'ipotesi in cui la mediazione si sia conclusa con esito positivo, ovvero all'ipotesi in cui vi era effettivamente lacuna normativa e l'assenza di una lite giudiziale pendente impediva l'applicazione della regola espressa dalla giurisprudenza e richiamata sopra, che, anzi ad un'attenta lettura della decisione della Consulta sopra richiamata risulta del tutto presupposta la possibilità dì procedere a liquidazione e porre a carico dello Stato i compensi in favore del difensore della parte ammessa a PSS relativi alla fase di mediazione quando la stessa non abbia avuto esito positivo e sia condizione di procedibilità dell'azione giudiziale
P.Q.M.
non si ravvisa la sussistenza di alcun errore materiale nel decreto di liquidazione Tribunale di Savona del 21.3.2022 e si conferma lo stesso.
Manda la cancelleria a comunicare Il presente decreto al difensore alle parti ed al P.M.
Savona, 05/12/2023
Il Giudice G.O.T. dott. Maria Clementina Traverso