Commento:
Il creditore che vuole attivare il procedimento monitorio non ha l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione. Detto obbligo sorge solo nella circostanza in cui il debitore presenti una opposizione al decreto ingiuntivo. Per ciò che concerne il soggetto onerato ad instaurare il procedimento di mediazione, la sentenza in commento analizza entrambi gli orientamenti che si sono sviluppati in giurisprudenza. Conclusione è che l’onere di avviare il procedimento di mediazione ricade sul creditore che, nel giudizio di opposizione, assume il ruolo di attore sostanziale. È proprio sull’attore sostanziale, quindi, che grava l’onere di attivare il procedimento in quanto è sulla sua domanda, sulla quale dovrà eventualmente intervenire l’accordo, che si controverte.
Mediatore Avv. Pino Velardo
L'avv. Pino Velardo, laureatosi presso l'Universita' degli Studi di Torino, esercita la libera professione in proprio a partire dall'anno 2000 con Studio in Torino e Settimo Torinese. Abilitato al patrocinio avanti le Magistrature Superiori.
Si occupa di diritto civile ed in particolare del diritto civile ordinario (comunione,condominio,locazioni,obbligazioni) e dei settori del diritto di famiglia (separazioni, divorzi, affidamento figli, tutela dei minori, eredita') delle obbligazioni(recupero...
continua