Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di sfratto per morosità, che veniva opposto dall’intimato e per il quale veniva, quindi, disposto il mutamento del rito e concesso termine per presentare la domanda di mediazione obbligatoria.
A quel punto, parte convenuta eccepiva l’improcedibilità della domanda, deducendo che parte ricorrente non aveva adempiuto all’onere di attivare la mediazione.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
A quel punto, parte convenuta eccepiva l’improcedibilità della domanda, deducendo che parte ricorrente non aveva adempiuto all’onere di attivare la mediazione.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- Spetta al locatore intimante introdurre la mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità delle domande giudiziali;
- Ciò in quanto l’onere di attivare la mediazione incombe su colui che intende esercitare un’azione riguardante una controversia in materia di locazione;
- Anche se il provvedimento indica l’onere in capo alle parti, ove l’intimato opposto non abbia formulato una domanda riconvenzionale, la condizione di procedibilità incombe sulla parte che ha interesse a conseguire la pronuncia a proprio favore
- Parte ricorrente non ha dimostrato di avere esperito la mediazione.
Per tale ragione, il Giudice ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale e condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Erario, in virtù dell’ammissione della parte resistente al patrocinio a spese dello Stato. *