Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia locatizia, nella quale il conduttore si costituiva in giudizio formulando anche una domanda riconvenzionale.
Parte ricorrente eccepiva l’improcedibilità e l’inammissibilità della domanda riconvenzionale a causa della mancata attivazione della mediazione obbligatoria.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
Parte ricorrente eccepiva l’improcedibilità e l’inammissibilità della domanda riconvenzionale a causa della mancata attivazione della mediazione obbligatoria.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- la domanda riconvenzionale che ha un collegamento diretto con la domanda principale può essere qualificata come domanda riconvenzionale “non eccentrica”;
- la domanda riconvenzionale cd. non eccentrica non necessita di un preventivo tentativo di mediazione, a pena di improcedibilità;
- l’esperimento della mediazione avente ad oggetto la domanda principale non necessita di una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale.
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato la richiesta di improcedibilità della domanda riconvenzionale. *