La domanda riconvenzionale che presenta un collegamento diretto con la domanda principale (cd. domanda riconvenzionale “non eccentrica”) non è soggetta alla mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità

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Avv. Giuseppe Ianni

Tribunale di Napoli, 24.09.2024, sentenza n. 8288, Giudice Enrico Ardituro

A cura del Mediatore Avv. Giuseppe Ianni da Genova.
Letto 115 dal 20/01/2025

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia locatizia, nella quale il conduttore si costituiva in giudizio formulando anche una domanda riconvenzionale.

Parte ricorrente eccepiva l’improcedibilità e l’inammissibilità della domanda riconvenzionale a causa della mancata attivazione della mediazione obbligatoria.

In merito, il Tribunale ha così statuito:
  • la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  • la domanda riconvenzionale che ha un collegamento diretto con la domanda principale può essere qualificata come domanda riconvenzionale “non eccentrica”;
  • la domanda riconvenzionale cd. non eccentrica non necessita di un preventivo tentativo di mediazione, a pena di improcedibilità;
  • l’esperimento della mediazione avente ad oggetto la domanda principale non necessita di una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale.
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato la richiesta di improcedibilità della domanda riconvenzionale. *

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Giuseppe Ianni Mediatore Avv. Giuseppe Ianni
Avvocato, ho conseguito un Master in "Giurista d'Impresa" e uno in "Comunicazione e produzione radiofonica e televisiva"; divenuto poi Avvocato Negoziatore, mi sono in seguito appassionato alla mediazione in quanto attività efficace, semplice, informale e riservata. La mediazione riesce ad intervenire adeguatamente nella gestione del conflitto facendo sì che la parte sia ascoltata circa i suoi effettivi interessi e bisogni e diventi la reale protagonista di quello che sarà l'accordo finale, senz...
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