Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di successioni ereditarie, nella quale il Giudice assegnava alle parti termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione.
Veniva eccepita l’invalidità della procura di mediazione, precisando che all’incontro partecipava solo il difensore, munito di una procura speciale avente la forma di scrittura privata e contenente la delega al difensore di rappresentanza e difesa della parte.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
Veniva eccepita l’invalidità della procura di mediazione, precisando che all’incontro partecipava solo il difensore, munito di una procura speciale avente la forma di scrittura privata e contenente la delega al difensore di rappresentanza e difesa della parte.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- la materia delle successioni ereditarie è soggetta a mediazione obbligatoria;
- agli incontri deve essere presente la parte personalmente o un soggetto munito di procura sostanziale che abbia lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e conferisca il potere di poter disporre dei diritti sostanziale in oggetto e, quindi, di comporre la controversia;
- la parte può farsi sostituire dal proprio difensore, ma non può conferirgli il potere di partecipare alla mediazione con la procura rilasciata a quest’ultimo e da questi autenticata; ciò poiché la procura contenente la delega a partecipare alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali non rientra però nei poteri di autentica del difensore x art. 82 C.p.c.;
- pertanto, se la parte sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale non può essere autenticata dal difensore,
- è, quindi, necessaria una procura notarile o di altro pubblica ufficiale che attribuisca al difensore la rappresentanza sostanziale del proprio assistito.
Per tali ragioni, il Giudice ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale. *