Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di contratti bancari/finanziari, nella quale alla prima udienza era stato assegnato termine per l’introduzione del procedimento di mediazione, con onere a carico di parte ricorrente.
Parte resistente eccepiva l’improcedibilità della domanda avversaria, rilevando l’inidoneo esperimento della mediazione, in quanto la controparte non si era presentata personalmente agli incontri senza fornire un giustificato motivo, mentre era comparso in sua vece un delegato.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
Parte resistente eccepiva l’improcedibilità della domanda avversaria, rilevando l’inidoneo esperimento della mediazione, in quanto la controparte non si era presentata personalmente agli incontri senza fornire un giustificato motivo, mentre era comparso in sua vece un delegato.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- secondo la normativa, le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione;
- solo in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante che conosce i fatti ed è munito dei poteri per comporre la lite;
- la mancata partecipazione personale della parte è, quindi, possibile solo a causa di ragioni specifiche e circostanziate relative ad impedimenti che non siano altrimenti superabili;
- nel caso in esame, la parte che non ha partecipato personalmente, ma attraverso un delegato, ha giustificato tale circostanza mediante l’assenza di mezzi idonei per il collegamento da remoto e la distanza dalla propria dimora, oltre che per motivi di salute e lavorativi; tali motivazioni non sono state ritenute idonee a giustificare la mancata partecipazione personale della parte in quanto generiche, non circostanziate e non documentalmente supportate.
Per tali ragioni, il Giudice ha ritenuto non effettivo il tentativo di mediazione esperito e ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale. *