Mediazione e improcedibilità del giudizio di opposizione.

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Avv. Sandra Borchetto

Tribunale di Treviso, sentenza del 11/04/2019

A cura del Mediatore Avv. Sandra Borchetto da Torino.
Letto 4806 dal 24/11/2019

Commento:
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo il mancato esperimento della procedura di mediazione costituisce causa di improcedibilità del giudizio di opposizione.
L’opponente che non introduce il tentativo di conciliazione, dunque, va incontro alla definitività del decreto ingiuntivo ex. art 653 c.p.c. Di conseguenza, data la definitività del decreto, l’opposizione deve essere dichiarata improcedibile. 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo al n. 6765/2017 R.G., promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
da
CONSORZIO T. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, con l'Avv. ANTONIO MIRARCHI, giusta procura a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. ANDREA DE CHECCHI in TREVISO
- parte attrice opponente -
contro
G.I. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. PAOLA GIURIOLA, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. FERNANDO RAMPINI BONCORI in TREVISO
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
Svolgimento del processo - motivi della decisione
1. Parte attrice propone opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n. 2205/17 emesso dall'intestato Tribunale in data 13.6.2017, con il quale le viene ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di Euro 42.441,29, quali premi dovuti in base a numerosi contratti di assicurazione stipulati tra T.A. (successivamente incorporata in G.I. s.p.a.) e la società opponente.
La stessa opponente, sin dall'atto introduttivo, eccepisce l'improcedibilità della domanda avanzata da controparte in via monitoria per mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria, rilevando, nel merito, l'estinzione delle polizze fideiussorie costituenti titolo della pretesa creditoria della convenuta opposta.
Parte convenuta contesta tutte le deduzioni avversarie.
2. La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale: infatti, a seguito dell'eccezione attorea di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, il Giudice - conformemente all'art. 5, co. 1bis, D.Lgs. n. 28 del 2010 - ha assegnato alle parti termine di 15 giorni per l'instaurazione del relativo procedimento, avvisando, altresì, le parti che "il mancato avvio del procedimento mediatorio nei termini indicati comporterà la improcedibilità definitiva di questa opposizione ed il decreto ingiuntivo diventerà definitivo ed irrevocabile".
All'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, il procuratore dell'attrice ha chiesto la concessione di un ulteriore termine per l'avvio del procedimento mediatorio, implicitamente riconoscendo di non avervi provveduto; correttamente, la richiesta non è stata accolta, non avendo l'opponente indicato alcuna ragione, alla stessa non imputabile, in base alla quale l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria nel termine assegnato sarebbe stato impossibile, ai sensi dell'art. 152, co. 2, c.p.c.
Considerato che, in base a giurisprudenza ormai costante, avallata anche dalla Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24629 del 03/12/2015), il mancato esperimento della mediazione obbligatoria costituisce causa di improcedibilità del giudizio di opposizione, con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto, e che l'onere di avviare il relativo procedimento grava sulla parte opponente, poiché "è l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito ... è dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria ... pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.", l'opposizione proposta deve essere dichiarata improcedibile e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in ragione della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice opponente; esse sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 55 del 2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, in considerazione del valore (Euro 42.441,29) e della relativa complessità giuridica della controversia, dell'assenza di attività istruttoria nonché della decisione a seguito di discussione orale, in misura pari ai parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2205/17 emesso dall'intestato Tribunale in data 13.6.2017, che, per l'effetto, viene dichiarato definitivamente esecutivo nei confronti dell'attrice opponente CONSORZIO T. IN LIQUIDAZIONE;
2) condanna parte attrice opponente CONSORZIO T. IN LIQUIDAZIONE alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta opposta G.I. SPA, che si liquidano nell'importo di Euro 4.151,00 a titolo di compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Treviso, il 11 aprile 2019.
Depositata in Cancelleria il 11 aprile 2019.
 

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Chi è l'autore
Avv. Sandra Borchetto Mediatore Avv. Sandra Borchetto
Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Torino, esercito la professione forense e di consulenza legale, per privati e aziende.
Mi occupo principalmente di diritto civile, con particolare specializzazione nella materia locatizia, nei diritti reali, nelle obbligazioni e contratti, nella responsabilità civile, nel diritto di famiglia, nella procedure concorsuali.
Per natura propensa a sedare i conflitti e a raggiungere soluzioni conciliative, anche nella veste di patrocinatore, nel corso deg...
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