Testo integrale:
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico,
Visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;
Osservato che all’odierna udienza la difesa dell’opponente ha insistito nella eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura conciliativa di mediazione in violazione del disposto di cui all’art.5 d.lgs. 28/2010, tempestivamente sollevata con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
Osservato che l’eccezione, ritualmente proposta, appare fondata in relazione alla natura del contratto poso alla base dell’opposto monitorio e che peraltro la parte opposta non ha neppure insistito all’udienza del 12.10.2015 per la concessione della clausola ex 648 cpc;
PQM
Visto l’art. 5, comma 1 bis d.lvo 28/2010;
Assegna gg 15 dalla comunicazione del presente procedimento per l’attivazione del procedimento di mediazione;
Invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art.4 comma 3 d.lgs. 28/2010 e delle conseguenze previste dalla legge in caso di mancata attivazione e/ mancata partecipazione al procedimento.
Rinvia per il prosieguo all’08.02.2016 h. 9,30, riservando, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, di nominare CTU (con il conseguente aggravio di costi, agevolmente superabile davanti al mediatore e con il riscontro l’esame congiunto dei valori dei tassi soglia vigenti e v’eventuale ricalcolo in contradditorio del dovuto) che provvederà a 1) accerti il CTU, acquisita tutta la documentazione in atti, i rapporti dare/avere tra le parti e il rispetto dei singoli tassi alla soglia della legge n.108/1996, eliminando gli addebiti per interessi in caso di superamento;
2) applichi la capitalizzazione prevista in contratto ove la relativa clausola sia stata specificamente approvata per iscritto e ne preveda la reciprocità tra le parti escludendo in caso contrario qualsiasi capitalizzazione; 3) determini il CTU il saldo del rapporto in questione al netto delle somme eventualmente versate dall’opponente, verificando altresì il rispetto del tasso soglia anche in riferimento agli interessi moratori pattuiti.
Si comunichi alle parti.
Bari, 19.10.2015.
Il Giudice
Dott.ssa Laura Fazio