Le parti non sono obbligate ad entrare nel vivo della mediazione e ad addivenire a una soluzione della controversia, essendo sufficiente la loro comparizione al primo incontro davanti al mediatore, durante il quale possono manifestare il loro parere negativo circa la prosecuzione della procedura di mediazione.

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Avv. Antonio  Nenzioni

Corte d'appello di Cagliari, Sez. Dist. Sassari, 20.01.2023, sentenza n. 23, consigliere relatore Cristina Fois

A cura del Mediatore Avv. Antonio Nenzioni da Bologna.
Letto 884 dal 26/05/2024

Commento:

In una controversia in materia di locazione avente ad oggetto un immobile in cui veniva esercitata l’attività di panificio, la conduttrice si opponeva al provvedimento di convalida e di ingiunzione di pagamento, deducendo l'inidoneità del bene locato all'uso convenuto (privo sia della certificazione di agibilità e dei requisiti per ottenerla sia di un impianto elettrico certificato a norma). La conduttrice rivendicava il diritto di sospendere il pagamento del canone fino alla riapertura dell'attività commerciale e di compensare le somme spese per realizzare l'impianto elettrico a norma e sbrigare le pratiche edilizie per ottenere l'agibilità. La stessa lamentava, inoltre, l'inadempimento della locatrice che, senza una previa diffida stragiudiziale, le aveva intimato sfratto per morosità, rifiutandosi di ridurre equitativamente il canone di locazione durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.
 
Fallito il tentativo di mediazione, il Tribunale dichiarava risolto il contratto di locazione e rigettava la domanda riconvenzionale del conduttore, ordinando il rilascio dell'immobile. Il Tribunale non accoglieva le doglianze in ordine al danno patrimoniale subito per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in quanto le restrizioni imposte durante tale periodo non avevano inficiato negativamente l'attività di impresa di produzione e vendita di beni di prima necessità (pane). Inoltre, la locatrice aveva prodotto in atti sia il certificato di agibilità e abitabilità sin dal 1985 che il certificato di prestazione energetica, unitamente alla dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico alla normativa vigente.
 
Avverso tale sentenza la conduttrice proponeva appello concludendo per l'inadempimento della locatrice, la richiesta di riduzione del canone periodo covid e la compensazione dei reciproci crediti
Con il primo motivo l'appellante deduce il mancato effettivo esperimento della procedura di mediazione, a seguito dell'immotivato rifiuto della locatrice di dare seguito alla procedura deflattiva del contenzioso giudiziario, integrante una condotta vietata e sanzionata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La Corte rileva invero che la mediazione è stata regolarmente introdotta e che si è svolta alla presenza di entrambe le parti e dei rispettivi difensori, come emerge dal verbale di mediazione negativa. Le parti non sono obbligate ad entrare nel vivo della mediazione e ad addivenire a una soluzione della controversia, essendo sufficiente la loro comparizione al primo incontro davanti al mediatore, durante il quale ben possono manifestare il loro parere negativo circa la prosecuzione della procedura di mediazione.
 
La Corte stabilisce inoltre che la conduttrice non aveva diritto né alla sospensione del pagamento del canone, né alla compensazione dei costi sostenuti per la regolarizzazione del bene delle cui irregolarità era a conoscenza (mancanza di qualità essenziali della cosa locata) e secondo il canone di autoresponsabilità ne aveva accettato il rischio economico. La Corte non ravvisa alcun inadempimento della locatrice e accoglie l’appello specificando che in materia di emergenza pandemica, l'ordinamento non prevede un obbligo in capo al locatore di rinegoziazione ovvero di riduzione del canone di locazione. Peraltro le attività di rivendita di alimentari - nella fattispecie i panifici - non erano destinatarie dei provvedimenti di chiusura obbligatoria durante il c.d. lockdown e il conduttore non aveva dimostrato di aver subito una perdita economica durante il periodo di emergenza sanitaria, anzi verosimilmente aveva ottenuto un incremento dei guadagni (trattandosi delle sole attività rimaste aperte). Tutte le doglianze vengono respinte e con condanna dell’appellante alle spese  e al doppio del contributo unificato°.

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Antonio  Nenzioni Mediatore Avv. Antonio Nenzioni
laureato in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna il 21 marzo 2002, con il punteggio di 110 e lode, sono autore di manuali, editi dalla Franco Angeli Editore, volti all’analisi ed alla gestione dei conflitti interpersonali, e di articoli scientifici in tema di privacy / Reg. Ue 2016/679 pubblicati sulle riviste giuridiche Diritto e Giustizia (Giuffrè Editore), Il Quotidiano Giuridico (Wolters Kluwer Italia), Persona e Danno.
Rivesto l’incarico di docen...
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