Commento:
La vicenda ha ad oggetto la controversia tra una società e l’amministrazione condominiale relativa alla responsabilità derivante da un incendio che danneggiava in maniera irreversibile l’immobile interno al condominio ma non coperto dalla polizza assicurativa. La società aveva dovuto affrontare importanti di manutenzione straordinaria necessarie in conseguenza dell'incendio e a causa dello stesso e alla mancata copertura assicurativa, che era direttamente imputata a responsabilità dell'amministratore condominiale, la propria situazione economico-patrimoniale si era ingiustamente aggravata fino alla procedura esecutiva immobiliare e vendita forzata del bene, con conseguente cessazione dell’attività sociale. La scopertura assicurativa in primis ed il conseguente proprio dissesto erano imputati a differente titolo ai convenuti ed in particolare all'amministratore condominiale.
Le controversie riguardanti la responsabilità dell'amministratore di condominio rientrano nella materia condominialeInvia ad un amico |
|
Tribunale di Bologna, sezione 3, 11.03.2022, sentenza n. 643, giudice dott. Pietro IovinoA cura del Mediatore Staff 101Mediatori da Lecce.Letto 853 dal 21/11/2022 |
Testo integrale:
La vicenda ha ad oggetto la controversia tra una società e l’amministrazione condominiale relativa alla responsabilità derivante da un incendio che danneggiava in maniera irreversibile l’immobile interno al condominio ma non coperto dalla polizza assicurativa. La società aveva dovuto affrontare importanti di manutenzione straordinaria necessarie in conseguenza dell'incendio e a causa dello stesso e alla mancata copertura assicurativa, che era direttamente imputata a responsabilità dell'amministratore condominiale, la propria situazione economico-patrimoniale si era ingiustamente aggravata fino alla procedura esecutiva immobiliare e vendita forzata del bene, con conseguente cessazione dell’attività sociale. La scopertura assicurativa in primis ed il conseguente proprio dissesto erano imputati a differente titolo ai convenuti ed in particolare all'amministratore condominiale.
Si costituivano tutti i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza nel merito; la società eccepiva, tra l'altro, anche l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Sono altresì intervenuti nel giudizio per chiamata a titolo di garanzia propria le compagnie assicurative.
Il Tribunale, a seguito delle reiterate eccezioni delle parti, dopo aver inutilmente invitato ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, vertendosi in parte anche in materia condominiale, e comunque facoltativa delegata, con ordinanza, rimetteva la causa in decisione.
L'attrice attribuiva all'amministratore del condominio la responsabilità per aver erroneamente escluso l'immobile di sua proprietà dalla polizza assicurativa, violando il regolamento condominiale allegato all'atto di compravendita dell'unità immobiliare di sua proprietà, il quale prevedeva l'accordo di gestire in comune l'assicurazione globale fabbricati, con copertura per incendio e responsabilità civile del condominio, costringendola così ad accollarsi le spese per la manutenzione derivate dall'incendio.
Il Tribunale dichiara improcedibile la domanda attorea per il mancato esperimento di rituale e valido tentativo di mediazione in quanto non si è potuto svolgere alcun rituale tentativo di mediazione, il cui onere grava sulla parte che propone la domanda e ciò in considerazione dell'espresso e non condivisibile, rifiuto della stessa a procedervi.
Il Tribunale ha ritenuto che anche le controversie riguardanti la responsabilità dell'amministratore di condominio rientrano nell'ambito della materia condominiale e, quindi, sono soggette al tentativo obbligatorio di mediazione. Anche se si volesse ritenere la domanda attorea, ha concluso il Tribunale bolognese, non assoggettabile al procedimento di mediazione obbligatoria, ciò non escluderebbe l'improcedibilità della stessa in quanto, una volta che il giudice dispone la mediazione in qualsiasi causa, con qualsiasi oggetto, essa diventa condizione di procedibilità della domanda stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza ma il Tribunale non ritiene di dover pronunciare condanna ai sensi dell'art. 96/3 co. c.p.c. al solo fine di non aggravare ulteriormente la posizione economica e processuale della società attorea. °