Commento:
Nella sentenza richiamata si evidenzia come il mancato esperimento della mediazione vizi irrimediabilmente il processo, impedendo l’emanazione di sentenza di merito risultando altresì irrilevante e tardivo, ad avviso del Tribunale, il successivo esperimento della mediazione, trattandosi, infatti, di adempimento posto in essere quando il termine ex lege assegnato per l’attivazione è già ampiamente scaduto.
La tardiva proposizione della mediazione delegata comporta l’improcedibilità della domandaInvia ad un amico |
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Trib. Firenze 8 giugno 2015 dott. Alessandro GhelardiniA cura del Mediatore Avv. Giuseppe Ruotolo da Verona.Letto 6708 dal 09/06/2015 |
Testo integrale:
Rileva in proposito il Giudice Fiorentino che il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato e ciò in ossequio alle pronunce della Suprema Corte in merito richiamate. D'altra parte "Apparirebbe assai strano che il legislatore, da un lato, abbia previsto la sanzione dell’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di 15 gg, dall’altro, abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine"
E' vero quindi che il termine ha carattere ordinatorio, e che lo stesso è prorogabile, ex art. 154 cod. proc. civ. attraverso apposita istanza avanzata prima della scadenza del termine stesso ma, come evidenziato da Cass. 589/15, il suo inutile decorso comporta decadenza.
Va pertanto senz’altro disatteso quel diverso e più risalente orientamento, secondo cui “lo scadere di un termine ordinatorio … non produce effetti preclusivi, conformemente al disposto di cui all'art. 152 c.p.c., sempre che non si sia verificata una situazione processuale incompatibile”.
Sempre secondo il Tribunale di Firenze, nemmeno potrebbe soccorrere la diversa norma che disciplina il mancato rispetto del termine, ritenuto ordinatorio, per la attivazione del contraddittorio nei procedimenti attivati con ricorso con applicazione, quindi, in via analogica dell'art. 291 c.p.c., dato che tale norma, per diversità di oggetto e materia, non può essere applicata alla fattispecie, nemmeno in via analogica. D'altra parte, osserva ancora il Giudice, "non risulta altra disposizione di ordine generale che consenta, sia pure mediante ricorso all’analogia, la sanatoria del mancato rispetto di termine ordinatorio non prorogato, in materia estranea a quella delle formalità per la instaurazione del contraddittorio".
Pertanto, la mediazione tardivamente attivata rende improduttivo di effetti il relativo incombente, provocando gli stessi effetti del mancato esperimento di esso, con conseguente applicazione della sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale.
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