La domanda riconvenzionale e quella proposta dal terzo intervenuto non sono soggette a mediazione obbligatoria

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Avv. Rossana Delbarba

Tribunale di Alessandria, sez. civ., 22.08.2022, sentenza n. 769, giudice Martina Cacioppo

A cura del Mediatore Avv. Rossana Delbarba da Brescia.
Letto 2058 dal 27/05/2023

Commento:
In una controversia in materia assicurativa (avente ad oggetto il furto di 120 scooter elettrici dal valore complessivo di circa 140.000 Euro), la terza chiamata eccepiva l'improcedibilità della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dall'assicurata, rilevando il mancato esperimento della procedura di mediazione di cui al D.lgs 28/2010. Tale eccezione viene disattesa.
Il giudice di Alessandria seguendo. Trib. Palermo, 11 luglio 2011; Trib. Reggio Calabria, 22 aprile 2014; Trib. Roma, 18 gennaio 2017; Trib. Pavia, 5 aprile 2022 (ma il tema è oggetto di un ondivago orientamento giurisprudenziale), afferma che la mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti ragionando sia a partire dall'art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 28 del 2010, sia dalla finalità stessa che l'istituto della mediazione.
La giudice osserva che può essere considerato convenuto chi viene citato in giudizio e non già chi, avendo promosso un'azione e, pertanto, notificato ad altri una "vocatio in ius", risulti a sua volta destinatario di una domanda, collegata a quella originaria. Dal dato testuale della norma in esame, la stessa esclude che una disposizione come quella in disamina, la quale prevede una condizione di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., possa essere interpretata in senso estensivo, non potendo prescindersi dalla rigorosa interpretazione del dato testuale medesimo, che, come detto, prevede che l'improcedibilità sia sollevata dal "convenuto", qualificazione che il codice di rito annette non già al destinatario di una qualunque domanda giudiziale, bensì a colui che riceve la predetta "vocatio in ius" da parte dell'attore.
Altro argomento adoperato dalla giudice, logico e coerente con la "ratio" deflattiva dell'istituto della mediazione è che l'evenienza di dover esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di mediazione, comportando un inevitabile e sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo, è all'evidenza difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio e con l'esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del medesimo, osservazioni che impongono, quindi, a maggior ragione, di fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata del precetto normativo di cui al citato art. 5.
Inoltre, con particolare riferimento alla chiamata del terzo in garanzia, se la domanda di un convenuto verso il terzo presuppone la soccombenza del primo nei confronti dell'attore, l'invito alla mediazione, successivo all'esito negativo della mediazione sulla domanda principale e precedente alla statuizione giudiziale definitiva sulla domanda attorea, rischierebbe d'essere del tutto inutile, dal momento che la domanda del convenuto verso il terzo dipende dall'esito della domanda promossa dall'attore. La mediazione, quindi, in tal caso avrebbe minime possibilità di evitare la controversia e, oltre ad allungare i tempi di definizione del processo, non perseguirebbe l'intento deflattivo cui è improntata (v. Trib. Palermo, 11 luglio 2011 e Trib. Pavia, 5 aprile 2022).°

Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2559/2018 promossa da:
(...) S.p.A. (C.F. e P IVA (...)), in persona del Procuratore Speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Pa.Ma. in forza di procura posta in calce all'atto di citazione;
Attrice contro
(...) S.r.l. (PIVA (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Va.Be. in forza di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 4.04.2022;
Convenuta e contro
(...) S.r.l. (P.IVA (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Sa.Ma. e Ma.Mo., in forza di procura posta in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio;
Terza Chiamata e contro
(...) P.A., (C.F. (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. An.Tr. in forza di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione
Terza Chiamata
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE l. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, (...) S.p.A. (da qui in poi "(...)") ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale (...) S.r.l. (da qui in poi "(...)"), agendo ex artt. 1916 e 1260 c.c. e chiedendo al Giudice di accertarne e dichiararne la responsabilità contrattuale ex art. 1693 c.c., in merito ad un  occorso nella notte tra il 24 ed il 25 novembre 2017 e, conseguentemente, di condannarla al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 140.997,38, maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi dalla richiesta sino al saldo.
In particolare, parte attrice ha allegato:

  1. di essere l'assicuratrice di (...) S.p.A. e di aver pertanto indennizzato detta società in quanto mittente-venditrice delle merci affidate a (...), una partita di n. 1620 scooter elettrici autobilanciati (Hoverboard) provenienti dall'Asia (Cina) e diretti a Cavenago (MB), presso (...) Spa;
  2. di agire nella presente sede di giudizio in surrogazione, facendo valere la responsabilità del vettore ex art. 1693 c.c. anche per l'operato dei propri ausiliari, per la perdita della merce, sottratta da ignoti durante una sosta intermedia del trasporto, quando il furgone su cui era caricata la merce, si trovava parcheggiato su una pubblica via, senza nessuna sorveglianza a protezione del carico.
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata, si è costituita in giudizio la convenuta (...), deducendo la mancata prova della propria colpa grave e così invocando a proprio favore il limite risarcitorio di cui all'art. 1696 c.c. oltre alla mancata prova in ordine al quantum della domanda risarcitoria di controparte e chiedendo in ogni caso l'autorizzazione alla chiamata in causa di (...) S.r.l. (da qui in poi "(...)"), da lei incaricata dell'esecuzione del trasporto per cui è causa, per esserne manlevata.
Autorizzata la chiamata, si è costituita in giudizio (...), che, confermando di aver preso in carico le merci affidatele da (...) per il trasporto via terra nella tratta Rivalta Scrivia-Cavenago, ha chiesto il rigetto della domanda attorea - aderendo sostanzialmente alle difese di (...) in punto di responsabilità vettoriale e quantificazione del danno da perdita della merce; oltre al rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti, stante l'assenza di propria responsabilità - dovendo il furto ad opera di ignoti essere considerato in termini di caso fortuito - e considerato anche "il fatto del mittente" (...), da rinvenirsi nella mancata comunicazione al vettore dell'ingente valore del carico oggetto di causa; chiedendo, in ogni caso, autorizzazione alla chiamata in causa della propria Compagnia Assicurativa (...) P.A., (da qui in poi "(...)"), per esserne manlevata.
Autorizzata la chiamata, si è costituita in giudizio (...) eccependo: in via pregiudiziale l'improcedibilità dell'azione di manleva proposta nei suoi confronti dall'assicurata (...), stante la mancata instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria D.lgs. 28/2010 ed in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di (...); nel merito, domandando il rigetto della domanda attorea aderendo, sostanzialmente, alle difese di (...) in punto di responsabilità vettoriale e quantificazione del danno; eccependo nei confronti della propria assicurata i limiti di
indennizzo, gli scoperti e le franchigie ai sensi di Polizza; deducendo la carenza di garanzia assicurativa del sinistro vista la mancata custodia del mezzo e l'assenza di antifurto e la mancata copertura dei costi relativi alle spese legali dell'assicurato ed in ogni caso, il limite di copertura ex art. 1911 c.c. limitatamente alla quota di coassicurazione di propria spettanza (60%).
Espletata la trattazione ex art. 183 VI comma c.p.c., il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Con decreto presidenziale del 16.09.2021 la causa è stata assegnata alla scrivente giudice innanzi al quale le parti, all'udienza del 15.03.2022 hanno precisato le conclusioni.
Il Tribunale ha quindi trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi in fatto ed in diritto della decisione.
  1. Sull'eccezione pregiudiziale sollevata da (...)
In via pregiudiziale la terza chiamata (...) ha eccepito l'improcedibilità della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dall'assicurata (...), rilevando il mancato esperimento della procedura di mediazione di cui al D.lgs 28/2010, la quale assurge a condizione di procedibilità nelle controversie inerenti - ex multis - i contratti assicurativi.
L'eccezione è infondata.
La Giurisprudenza di merito, a cui questo Tribunale aderisce ed intende dare continuità, ha da tempo ritenuto che la mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti (cfr. Trib. Palermo, 11 luglio 2011; Trib. Reggio Calabria, 22 aprile 2014; Trib. Roma, 18 gennaio 2017; Trib. Pavia, 5 aprile 2022).
A tale conclusione si giunge sulla scorta di argomenti che attengono sia all'interpretazione dell'art. 5 co. 1 bis D.lgs. 28/2010, sia alla finalità che l'istituto della mediazione, in generale, intende assolvere.
L'art. 5 comma 1-bis D.Lgs. n. 28/2010 - così come inserito dal d.l. 69/2013, c.d. "Decreto del fare", convertito, con modificazioni, in L. 98/2013-98/2013 - prevede la facoltà per "il convenuto" di eccepire il mancato tentativo di mediazione - a ciò conseguendo che possa essere considerato tale "chi viene citato in giudizio" e non già "chi, avendo promosso un'azione e, pertanto, notificato ad altri una vocatio in ius, risulti a sua volta destinatario di una domanda, collegata a quella originaria".
Ciò premesso circa il dato testuale della norma, deve escludersi che una disposizione come quella in disamina, la quale prevede una condizione di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., possa essere interpretata in senso estensivo (Cass. Civ. n. 16092/12, n. 967/04); non può prescindersi quindi, dalla rigorosa interpretazione del dato testuale, che prevede che l'improcedibilità sia sollevata dal "convenuto", qualificazione che il codice di rito annette non al destinatario di una qualunque domanda giudiziale, bensì a colui che riceve la vocatio in jus da parte dell'attore.
A tale argomento, come anticipato, se ne aggiunge un altro, logico e coerente con la ratio deflattiva dell'istituto della mediazione. L'evenienza di dove esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di mediazione, comportando un inevitabile e sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo, è all'evidenza difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio e con l'esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del medesimo. Tali osservazioni impongono a maggior ragione di fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata del precetto normativo di cui all'art. 5.
In ultimo, con particolare riferimento alla chiamata del terzo in garanzia, come efficacemente osservato da alcuna giurisprudenza di merito a sostegno della tesi della non estensione dell'obbligo di mediazione: se la domanda di un convenuto verso il terzo presuppone la soccombenza del primo nei confronti dell'attore, l'invito alla mediazione, successivo all'esito negativo della mediazione sulla domanda principale e precedente alla statuizione giudiziale definitiva sulla domanda attorea, rischierebbe d'essere del tutto inutile, dal momento che la domanda del convenuto verso il terzo dipende dall'esito della domanda promossa dall'attore. La mediazione, quindi, in tal caso avrebbe minime possibilità di evitare la controversia e, oltre ad allungare i tempi di definizione del processo, non perseguirebbe l'intento deflattivo cui è improntata (v. Trib. Palermo, 11 luglio 2011 e Trib. Pavia, 5 aprile 2022).
  1. In via preliminare, sulla legittimazione attiva di (...)
Osserva il Tribunale che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da (...) è infondata.
Costituisce massima di diritto assolutamente pacifica che la surrogazione dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 c.c. integri una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo, la quale si verifica nel momento in cui l'assicuratore fornisce notizia al terzo responsabile del pagamento effettuato all'assicurato, esprimendo la volontà di avvalersi della citata norma (cfr., ad esempio Cass. Civ. n. 1336/2009; Cass. Civ. n. 11457/2007).
Quanto all'onere della prova incombente sull'assicurazione ai fini della surroga, costituisce orientamento giurisprudenziale affermato e condivisibile quello secondo il quale: "Ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l'assicuratore può adempiere all'onere di provare la sua qualità di assicuratore ed il danno risarcito, con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d'assicurazione e l'individuazione del danno risarcito. Tuttavia, quando l'assicuratore agisce nei confronti del terzo responsabile, questi, mentre non può far valere ragioni di annullabilità, rescissione o risoluzione del contratto, deducibili soltanto dall'altro contraente, è legittimato a contrastare, in via d'eccezione, i presupposti della surrogazione medesima, e, quindi, può opporre la nullità del contratto stesso, inclusa quella per inesistenza del rischio o per carenza di interesse, oppure l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a persona diversa dal titolare del relativo diritto. In tal caso è necessario che l'assicuratore esibisca la polizza, ovvero provi in altra forma documentale il contenuto del contratto, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero di polizza contenuto nella quietanza rilasciata dal terzo danneggiato". (Cass. Civ. n. 20901/2013)
Ritiene questa giudice, che (...) abbia debitamente fornito prova della propria legittimazione - rectius titolarità - attiva del diritto azionato in giudizio, tramite la produzione dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'assicurata (...) e datato 21.02.2018 (doc. 13) che tra l'altro contiene elementi in più rispetto alla mera quietanza, in quanto dal documento si desumono anche: gli estremi della polizza (contratto n. 402709050 del 28.03.2017); il riferimento al n. del sinistro (345/2017/1220) avvenuto il 25/11/2017 ed al viaggio "(...)"; oltre alla cessione di ogni diritto da parte della danneggiata all'assicuratrice anche ai sensi dell'art. 1260 c.c. e ad ogni effetto recuperatorio.
Ma non solo, l'attrice ha prodotto sin dal proprio atto introduttivo il contratto di polizza (doc. 1) stipulato da (...) e avente validità nel periodo per cui è causa, nonché l'attestazione di avvenuta esecuzione del bonifico emessa dalla Banca (...) e relativa al pagamento dell'indennizzo di Euro 140.997,38 in favore della suddetta assicurata (doc. 14).
Tutta la suddetta documentazione offerta in prova dall'attrice, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato, deve ritenersi sicuramente sufficiente a ritenere provata la titolarità del diritto che essa ha azionato in questo giudizio.
  1. Sulla responsabilità vettoriale.
A norma dell'art. 1693 c.c., il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata: da caso fortuito, dalla natura o dai vizi della cosa, dall'imballaggio, ovvero dal fatto del mittente o da quello del destinatario.
Secondo la costante e consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, la
sottrazione della merce non integra di per sé il caso fortuito, a meno che esso risulti aver costituito un evento assolutamente eccezionale. (cfr., ex plurimis. Cass. Civ. n. 16554/2015: "Al fine di escludere la responsabilità "ex recepto" del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di un furto, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate").
La natura contrattuale della responsabilità del vettore comporta che l'onere della prova del fatto liberatorio sia a suo carico e nel caso di specie non solo non è stato provato il caso fortuito, ma anzi, al contrario, è risultata in modo inequivocabile la colpa grave del conducente dell'autocarro oggetto di furto, come meglio si dirà in seguito.
  1. Sulla domanda proposta dall'attrice (...) nei confronti della convenuta (...).
La domanda svolta dall'attrice nei confronti del vettore convenuto (...) è fondata e va accolta.
Nei rapporti tra (...) e (...), invero, sono pacifici i fatti come allegati dall'attrice così come la responsabilità del sub vettore (...), incaricato da (...) per la consegna della merce a destinazione presso (...) Spa, in Cavenago (MB) - di cui meglio si dirà in seguito -.
Per contro, la responsabilità della società convenuta sussiste anche "nell'ipotesi - pacificamente verificatasi nel caso di specie - in cui la stessa si sia avvalsa per il trasporto de quo di un altro vettore, nella specie il sub vettore (...).
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, in tema di contratto di trasporto di merci "il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto' (in tal senso, Cass. Civ. n. 19050/2003; n. 2483/2009).
(...) risponde dunque pienamente e direttamente del danno subito da (...) per il furto della merce trasportata e, conseguentemente, è tenuta a risarcire direttamente l'attrice (...), che agisce in surroga della danneggiata, quanto da essa corrisposto a titolo di indennizzo ovvero Euro 140.997,38.
A proposito del quantum debeatur della domanda proposta dall'attrice, non possono essere accolte le contestazioni sollevate dalla convenuta (...) (alle quali sostanzialmente hanno aderito progressivamente le parti terze chiamate) in ordine all'ammontare del danno risarcibile,
dovendosi sul punto rilevare: che il valore della merce trafugata è quello indicato nella fattura pro- forma (doc. 10 attrice) in atti, ovvero 156.330,00 USD convertiti in Euro 133.058,14; che a tale
valore vanno aggiunti i costi di dogana anch'essi provati documentalmente dalla fattura di (...)
oltre che dalla bolletta doganale (cfr. docc. 3 e 4 attrice) e gli ulteriori costi di importazione come verificati anche dal perito fiduciario della compagnia anche nel contraddittorio con (...) (v. perizia (...) prodotta dall'attrice).
Pertanto, anche volendo escludere dal quantum il 10% riconosciuto da (...) ad (...) a titolo di "mancato utile sperato" (invero non provato) comunque la quantificazione complessiva del danno come sopra dettagliata e non specificamente contestata con preciso riferimento alle singole voci, è superiore alla somma liquidata a titolo di indennizzo ad (...) e domandata da (...) in questa sede.
A ciò si aggiunga, quanto alle critiche elevate da (...) riguardo la validità della fattura vendita merci come prova del danno, che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che in ordine all'entità del credito "ai sensi dell'art. 1696 cod. civ., per stabilire il danno conseguente alla perdita o all'avaria delle cose trasportate, il giudice del merito può legittimamente fare riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente (venditore) nei confronti del destinatario (acquirente), poiché corrisponde ad una presunzione semplice che nei normali rapporti fra imprenditori commerciali venga praticato il prezzo di mercato, quando si tratti di merci che hanno una quotazione risultante da mercuriali o quanto meno da contrattazioni largamente generalizzate." (Cass. Civ. n. 16554/2015).
Pertanto, la somma che andrà corrisposta all'attrice corrisponde all'indennizzo da essa pagato alla danneggiata (...) così per Euro 140.997,39.
Trattandosi di debito di valore, esso deve essere pertanto rivalutato ad oggi secondo indici Istat, con decorrenza dalla data del pagamento 26.02.2018 (non da quella del sinistro onde evitare un indebito arricchimento dell'attrice, che ha dichiarato di avere erogato l'indennizzo solo nella data indicata). Sull'importo capitale annualmente rivalutantesi (come da Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n. 1712) sono altresì dovuti gli interessi legali (maturati anno per anno) a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per mancato godimento del capitale. Sull'importo così ottenuto, sono dovuti anche gli interessi legali che decorrono ex art. 1282 c.c. dalla data della presente sentenza a quella del saldo.
  1. Sulla domanda di manleva proposta da (...) nei confronti di (...) La domanda è fondata e deve essere accolta.
Quanto alla responsabilità di (...) in ordine ai fatti oggetto di causa, si osserva ancora che l'art. 1693 c.c. stabilisce che il vettore risponde della perdita del carico qualora non dimostri, in positivo, che essa è dipesa da un evento estraneo alla sua sfera d'azione, ovvero che essa sia derivata "da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario".
In particolare, per l'ipotesi in cui la perdita del carico sia derivata da un furto perpetrato da terzi, la Suprema Corte ha stabilito che "in tema di perdita delle cose trasportate, l'art. 1693 cod. civ. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità ex recepto, che può essere vinta soltanto dalla
prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile" (Cass. Civ. n. 15107/2013; n. 24209/2006; n. 10980/2003; n. 10262/1992 e n. 10392/91). (In particolare, in Cass. n. 15107/2013 la S.C. ha confermato la decisione dei giudici del merito, i quali avevano ritenuto che il vettore dovesse rispondere dei danni ex art. 1693 cod. civ., avendo lasciato i semirimorchi con la relativa merce, incustoditi in un piazzale del porto, privi di sistema di antifurto).
Nel caso di specie, come già accennato, non solo non è stata offerta la prova di alcun caso fortuito idoneo a vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 1693 c.c.; ma le modalità con le quali si è verificato il furto - emergenti dalla denuncia sporta da (...) (dipendente di (...) cui fu affidato il trasporto della merce) e da (...) (socio di (...)) - hanno evidenziato la colpa grave di quest'ultima, o meglio del suo dipendente, tale da escludere anche il limite risarcitorio di cui all'art. 1696 c.c..
In sintesi, questa la dinamica del sinistro: il 20 novembre 2017, la merce di (...) è arrivata via nave presso il Porto di Genova, dove è stata presa in consegna dalla (...), che l'ha trasferita presso il proprio stabilimento di Rivalta Scrivia. Lì, il venerdì 24 novembre 2017, la merce è stata
consegnata alla (...) (cfr. DDT n. (...) del 24.11.2017), con l'incarico di recapitarla alla (...) S.p.A. in Cavenago. (...) ha incaricato del trasporto il proprio dipendente (...), il quale ha preso in carico la merce alle 17.30 di venerdì 24 novembre 2017, con il compito di recapitarla a destinazione a Cavenago il successivo lunedì 27 novembre, alle ore 8.30. Nella sera del 24.11.2017 l'autotrasportatore, disattendendo le istruzioni impartitegli dalla propria datrice, di ricoverare il mezzo di trasporto con il relativo container presso l'autofficina "(...)" di Voghera, per comodità, trovandosi nei pressi di casa propria, ha parcheggiato l'autoarticolato a Vidigulfo, in un'area pubblica, incustodita. Nella notte tra il 24 ed il 25 novembre 2017 ignoti, dopo aver infranto il vetro della motrice nel (verosimile) tentativo di allontanarsi con l'intero autoarticolato, hanno sganciato il semirimorchio sul quale era caricato il container e ne hanno rubato l'intero carico.
Tale dinamica dei fatti, oltre ad essere riferita dalla stessa (...) è stata accertata anche nella perizia svolta da (...) su incarico di (...) ed in contraddittorio con gli assicuratori della suddetta terza chiamata, le cui risultanze non sono oggetto di contestazione tra le parti in causa (v. relazione peritale prodotta da parte attrice con la memoria n. 2).
Ebbene deve reputarsi condotta senza dubbio connotata da colpa grave quella di aver lasciato un camion e un rimorchio carico di merce e privo di alcun antifurto e/o dispositivo di rilevazione satellitare: in sosta (e con l'intenzione che vi rimanesse per due giorni); incustodito; in orario notturno; senza che vi fossero altri mezzi parcheggiati vicino; in un'area pubblica, non recintata (si vedano le dichiarazioni rese dal dipendente (...) al perito dell'assicurazione al doc. 9 attrice). La gravità di tale imprudente condotta, d'altra parte, è confermata dalla stessa (...), la quale ha provveduto, in seguito ai fatti per cui è causa, a sanzionare disciplinarmente il proprio dipendente per una condotta definita "negligente e cattiva" e posta in essere "in totale sprezzo delle disposizioni impartite" (cfr. contestazione disciplinare doc. 7 (...)).
Sul punto, preme altresì precisare che, contrariamente a quanto sostenuto da (...) nelle proprie difese (cfr. memoria n. 3), "la vicinanza" di 600 mt. dell'area di parcheggio dall'abitazione del trasportatore, sicuramente è fatto irrilevante ai fini della valutazione della colpa del suddetto in termini di gravità, dal momento che tale distanza non era - ed infatti non è stata - tale da consentire alcuna sorveglianza diretta da parte del (...), che infatti si è accorto dell'avvenuto furto solo la mattina successiva. Parimenti irrilevante è che l'area fosse "spesso oggetto di soste di veicoli ed autocarri" e fosse videosorvegliata, dal momento che, stando a quanto riferito dallo stesso autista, quando egli ha parcheggiato l'autocarro, non c'erano oltre a lui altri mezzi parcheggiati e considerato che dalla perizia di STB non emerge altro che una "parziale videosorveglianza" del luogo, predisposta dal Comune di Vidigulfo sicuramente non sufficiente a mutare il quadro d'insieme come già valutato sulla scorta degli ulteriori elementi.
A fronte di tali evidenze (...), pur non contestando l'addebito di colpa imputato al proprio dipendente, ha eccepito a proprio favore l'abnormità e imprevedibilità dell'incauta condotta tenuta da quest'ultimo, la quale sarebbe idonea, secondo la sua prospettazione, a recidere qualsivoglia profilo di rimproverabilità in capo a lei.
Tale eccezione non può essere accolta e ciò per un duplice ordine di motivi, il primo dei quali va rinvenuto nell'art. 1228 c.c. che prevede espressamente che il debitore risponda anche del fatto colposo di coloro dei quali si avvale per l'adempimento dell'obbligazione.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da (...) "in tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, l'inadempimento del terzo, del quale il contraente si avvalga per svolgere l'incarico, non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilità del contraente stesso, in quanto, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari, salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario; tuttavia la colpa di quest'ultimo potrà fondare un'azione di regresso del contraente nei suoi confronti" (Cass. Civ. n. 6053/2010).
Trattasi quindi di una responsabilità oggettiva, che non rinviene il proprio fondamento in un qualche profilo di colpa imputabile nella scelta degli ausiliari o nella loro vigilanza, ma bensì nella sussistenza di un rischio oggettivamente connaturato all'utilizzazione di terzi nell'adempimento dell'obbligazione (v. Cass. civ. n. 6756/2001; Cass. n. 5329/2003); rischio che certamente non può essere allocato nella sfera giuridica del danneggiato (e quindi del creditore in surroga/cessionario del credito).
Per concludere quindi, la prova a carico del vettore (e quindi anche del sub-vettore), concernente tutti i possibili mezzi per prevenire la sottrazione del carico, involge anche la condotta dei propri dipendenti (si veda anche Cass. Civ. n. 1935/2003), dovendo altrimenti rispondere la datrice di lavoro dei fatti dolosi o colposi commessi da questi ultimi.
Il secondo motivo che porta a ritenere infondata l'argomentazione spesa dalla terza chiamata è il fatto che a ben vedere, un addebito di negligenza è imputabile in via diretta anche ad essa, e va rinvenuto proprio nel fatto di aver organizzato il trasporto di un carico di merci, che sarebbe durato tre giorni e avrebbe necessariamente comportato, in ragione del weekend, anche una sosta di due giorni, su un mezzo privo di qualunque sistema di antifurto; localizzatore satellitare GPS, impianto antifurto satellitare "né dotato del più comune immobilizer di serie ma unicamente fornito di bloccasterzo" (si veda perizia (...)).
Passando oltre, (...), per escludere la propria responsabilità, ha eccepito anche la sussistenza di un "fatto del mittente" ex art. 1693 c.c. da rinvenirsi sia nell'omessa comunicazione da parte di (...) dell'ingente valore del carico, asseritamente superiore a quello solitamente affidatole dalla medesima e sia nell'omesso accordo circa le modalità di custodia/parcheggio dell'autocarro nei giorni intercorrenti tra quello di ritiro del carico (venerdì) e quello di consegna (lunedì).
L'eccezione non può essere accolta.
In primo luogo, quanto all'omessa comunicazione del valore del carico, si osserva che costituisce fatto notorio che un carico di venti motorini (come indicati nel documento di trasporto) abbia un valore di certo non esiguo; oltre al fatto che l'art. 1683 c.c. non prevede che tra le informazioni che devono essere fornite dal mittente vi sia anche il valore della merce trasportata; ma in ogni caso, anche a voler ritenere che il vettore non avesse conoscenza piena dell'ingente valore della merce trasportata, sul fronte della responsabilità del vettore e della regola secondo la quale esso non risponde delle perdite dovute al fatto del mittente, la giurisprudenza ha da tempo statuito che occorre di volta in volta accertare se la mancanza di indicazioni imputabile al mittente sia stata la causa della perdita delle cose consegnate per il trasposto "La responsabilità del vettore nei confronti del mittente (o del subvettore nei confronti del subcommittente) per la perdita della merce non è esclusa o attenuata dalla omessa indicazione da parte del mittente della natura, quantità o peso di tale merce a norma dell'art. 1683 cod. civ. se manchi ogni collegamento causale tra l'omissione o inesattezza delle indicazioni predette ed il fatto che ha determinato la predetta perdita." (Cass. Civ. n. 20808 /2010).
In sostanza, il principio di fondo è che la responsabilità del vettore può essere esclusa solo se la perdita avvenuta per difetto delle adeguate misure di custodia può farsi risalire al fatto del mittente in quanto si tratti di misure che da un lato il vettore avrebbe dovuto adottare per evitare la perdita, e dall'altro che egli non abbia attuato proprio per non essere stato debitamente informato.
Nel caso di specie non ricorre tale condizione, e ciò in quanto la condotta posta in essere dal dipendente (...) di lasciare l'autocarro incustodito, nella pubblica via e senza antifurto, viola un canone di prudenza e cautela talmente minimo che essa sarebbe da ritenere gravemente colposa ed inidonea anche per un carico di valore molto inferiore a quello di causa, dovendosi altrimenti ritenere che il vettore possa non rispondere della perdita delle cose trasportate o comunque esimersi anche dalla più basilare regola di cautela, ogni qual volta il valore delle merci non gli è stato dichiarato o non è ingente, così frustrando del tutto la natura e causa del contratto di trasporto.
D'altra parte, è la stessa (...) che su tale aspetto afferma che per tutti i trasporti che prevedono la consegna di merce in giornate successive a quelle di presa in carico, le disposizioni sono quelle che il mezzo venga ricoverato presso l'officina custodita dove il (...) ha un suo posto fisso, con ciò confermando che tali modalità di custodia valgono per tutti i carichi, indipendentemente dalla natura e dal valore delle merci trasportate.
Stesso discorso deve valere anche per le obbiezioni sollevate circa il mancato accordo tra (...) e (...) riguardo le modalità di posizionamento della merce presso l'officina (...) di Voghera, fatto del tutto irrilevante per i motivi già illustrati.
Pertanto, anche tale eccezione va disattesa.
Per tutte le ragioni sopra esposte, in conclusione, non solo (...) non è riuscita a provare positivamente la sussistenza di un caso fortuito o di un fatto del mittente idoneo ad escludere la propria responsabilità, ma, essa ha invece ammesso la sussistenza di un comportamento altamente imprudente del proprio dipendente, che per le ragioni esposte va senz'altro qualificato nei termini di colpa grave; comportamento di cui ella risponde ex art. 1228 c.c.
Accertata, per quanto sopra, la colpa grave del vettore, non risultano pertanto applicabili i limiti risarcitori previsti dall'art. 1696 c.c.
In accoglimento della domanda di manleva svolta dal vettore (...), (...) deve dunque essere condannata a tenerla indenne di quanto la prima sarà condannata a pagare in favore di (...) per effetto della presente sentenza.
  1. Sulla domanda di manleva proposta da (...) nei confronti di (...).
La terza chiamata in giudizio (...) ha domandato, in via subordinata, in caso di condanna (a propria volta a titolo di manleva della convenuta (...)) di essere garantita contro ogni pretesa, dalla propria assicurazione (...), in forza della polizza assicurativa stipulata con essa Compagnia in data 26.09.2016 e vigente nel periodo di causa in quanto rinnovatasi anche per l'annualità 30.09.201730.09.2018. (cfr. docc. 4 e 5).
La terza chiamata (...) costituendosi in giudizio, ha resistito alla domanda di manleva proposta nei suoi confronti eccependo sotto molteplici profili l'insussistenza della copertura assicurativa, ed in particolare:
  • l'esistenza di un massimale di indennizzo di Euro 36.000,00 (clausola 3 Polizza) elevabile sino a 150.000,00 qualora l'assicurato non possa avvalersi della limitazione di responsabilità vettoriale ex art. 1696 c.c.;
  • la mancata copertura assicurativa del sinistro per cui è causa, trattandosi di un mezzo non sorvegliato (clausola 20. n. 1 di Polizza) e privo di antifurto;
  • l'applicazione degli scoperti e delle franchigie di cui alla clausola 28;
  • la mancata copertura dei costi relativi alla difesa legale dell'assicurato, non previamente autorizzata (clausola 25 Polizza);
  • l'esistenza di una clausola di coassicurazione tale per cui (...) può essere chiamata a rispondere del sinistro solo per la quota di propria spettanza ovvero il 60% (art. 1911 c.c. clausola 35 Polizza).
Tali eccezioni devono essere partitamente esaminate.
Quanto alla prima eccezione, ai sensi dell'art. 3 della Polizza, vista la mancata operatività del limite di cui all'art. 1696 c.c. per i motivi illustrati, il massimale che trova applicazione nel caso di specie è quello "elevato" ad Euro 150.000,00 al lordo di scoperti e franchigie, come si dirà in seguito.
Riguardo invece l'eccezione di mancata operatività della garanzia "furto/rapina", essa non può essere accolta dal momento che lo stesso art. 20 della Polizza, citato dalla Compagnia, nella parte finale prevede testualmente "resta inteso che la garanzia sarà comunque operante anche in caso di inosservanza delle predette disposizioni, ovvero in presenza di antifurto non certificato ovvero per il furto del semirimorchio sganciato in area non custodita e protetta, previa applicazione dell'apposito scoperto previsto dalla presente Polizza".
Venendo quindi alla terza eccezione, essa deve ritenersi fondata, in quanto trovano applicazione al caso di specie gli scoperti di cui all'art. 28 della Polizza ed in particolare quello di cui alla lettera b) scoperto del 20% con il minimo di Euro 250,00 per danni da furto in caso di inosservanza delle misure di prevenzione e quello di cui alla lettera d) scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 per danni causati con colpa grave.
I motivi per i quali devono applicarsi queste due clausole sono quelli che hanno giustificato l'accoglimento della domanda attorea: costituisce condotta gravemente colposa quella di aver abbandonato il carico, in zona pubblica, non recintata, non custodita, di notte (e con l'intento di ivi mantenerla per due giorni), su di un mezzo per di più privo di qualsivoglia antifurto e dispositivo di localizzazione satellitare.
Per quanto riguarda poi il significato da attribuire alle "misure di prevenzione" di cui all'art. 28 lett. b, esso si evince in via interpretativa guardano all'art. 20 della Polizza, che prevede l'applicazione degli scoperti nelle ipotesi di assenza di antifurto e di sosta in area incustodita e non protetta; ipotesi che ricorrono entrambe nel caso di specie.
Parimenti fondata deve ritenersi l'eccezione relativa alla clausola di coassicurazione di cui all'art. 35 della Polizza, la quale espressamente ed in senso inequivocabile prevede che "le somme assicurate vengono ripartite in coassicurazione tra le sottoscritte Compagnie ((...) e ITAS Mutua) le quali risponderanno ciascuna limitatamente alla quota di rischio assunta e senza vincolo solidale nella seguente misura: (...) 60% (Delegataria); ITAS Mutua: 40% (Coassicuratrice)".
Sul punto l'assicurata si difende invocando proprio l'art. 35, laddove esso prevede che (...) sia la Compagnia delegataria per gli atti di ordinaria e straordinaria gestione del contratto, che anche la coassicuratrice ITAS riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti.
Tali difese non colgono nel segno.
Oltre al contratto, anche il regime legale della coassicurazione (art. 1911 c.c.) prevede che ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota e quindi non in solido con gli altri per l'intero.
Ciò posto, la circostanza, dedotta e non contestata che il contratto contenesse - com'è d'uso in questi casi - una clausola di delega, non è sufficiente a far ritenere che, in deroga all'art. 1911 c.c. (com'è consentito dall'art. 1932 II co. c.c.) (...) si sia obbligata nei confronti degli aventi diritto a pagare l'intera indennità.
Come anche statuito dalla giurisprudenza di legittimità in un caso perfettamente analogo a quello di specie, "effetto della clausola di delega è solo quello di conferire all'assicuratore delegato un potere di rappresentanza che, se ciò non è previsto nella delega, non si estende al processo (art. 77, primo comma, cod. proc. civ.). Non ne costituisce altro necessario effetto che l'assicuratore delegato, nel sottoscrivere come tale un contratto di coassicurazione in nome degli assicuratori deleganti o nel sottoscrivere insieme agli altri assicuratori un contratto di coassicurazione che lo indichi come delegato, si obblighi verso il contraente e l'assicurato a pagare l'intera indennità (sul che la giurisprudenza di questa Corte è costante, come si desume dalle sentenze 23 novembre 1994 n. 9891; 1 febbraio 1994 n. 1008; 22 maggio 1992 n. 6147; 11 giugno 1990 n. 5673; 20 aprile 1990 n. 3302, tra le più recenti)" (cfr. Cass. Civ. n. 1712/2000).
In conclusione, quindi la Compagnia terza chiamata, è tenuta a garantire la propria assicurata limitatamente alla somma di Euro 60.910,87; che si ricava detraendo dall'ammontare complessivo del danno provato, pari ad Euro 140.997,39, prima lo scoperto del 20%, poi quello del 10% e applicando alla somma così ottenuta l'ulteriore percentuale del 60%; oltre rivalutazione ed interessi.
L'ultima eccezione riguarda la copertura o meno dei costi relativi ai legali di cui (...) si è avvalsa, non essendo stati essi previamente autorizzati dalla Compagnia, come richiesto dall'art. 25 della Polizza nella parte in cui prevede che "la Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati ...".
In primo luogo, deve anzitutto premettersi che sussiste una differenza ontologica tra: spese di soccombenza, spese di resistenza e spese per la chiamata di terzo.
A riguardo va chiarito che, come di recente precisato da Cass. Civ. n. 18076/2020 e come già evidenziato, in particolare da Cass. Civ. n. 10595/2018, "l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali:
  1. le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
  2. le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
  3. le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato.
Le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato e perciò l'assicurato ha diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale.
Le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore.
Tali spese, perciò, possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall'art. 1917 c.c., comma 3.
Le spese di chiamata in causa dell'assicuratore, infine, non costituiscono nè conseguenze del rischio assicurato, nè spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.".
Infatti, mentre le spese di soccombenza, ossia quelle al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, costituiscono un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (cfr. Cass. n. 24159/2018 che richiama Cass. 15 marzo 2004, n. 5242 e Cass. Sez. 3, 20 novembre 2012, n. 20322 secondo cui "in tema di assicurazione della responsabilità civile, l'obbligo, indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui l'assicurato, eventualmente in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso"); le spese di resistenza sono quelle sostenute per remunerare il proprio difensore.
La giurisprudenza, proprio partendo dai principi citati, ne ha fatto logicamente derivare che, trattandosi di obbligazioni oggettivamente distinte, l'assicurato-danneggiante convenuto in giudizio dal danneggiato che resiste alla domanda e chiama in causa la propria impresa di
assicurazione della R.C. (secondo quanto l'art. 1917, comma 4, c.c. gli consente di fare) può legittimamente chiedere la condanna di quest'ultima all'adempimento congiunto dell'obbligazione principale (manleva o garanzia, ex art. 1917, comma 1, c.c. ovvero pagamento diretto, ex art. 1917, comma 2, c.c.) e di quella accessoria (pagamento delle spese di resistenza), ex art. 1917, comma 3, c.c..
Di queste ultime deve trattarsi, avendo la Compagnia eccepito quale fatto che ne escluderebbe l'indennizzo l'operatività tra le parti del cd. "patto di gestione della lite", che l'assicurata avrebbe violato nominando un legale scelto da sé e non previamente autorizzato/nominato dall'Assicurazione.
L'assicurata sul punto si difende deducendo, oltre ai plurimi contatti intercorsi tra la propria difesa e l'assicurazione in fase stragiudiziale, senza che sia mai stato eccepito alcunché da quest'ultima sul punto, né offerta assistenza legale; che una diversa interpretazione del contratto di Polizza, laddove esso prevede che "sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato" contrasterebbe con il combinato disposto degli artt. 1917 e 1932 c.c., norme inderogabili se non a favore dell'assicurato.
Proprio partendo dal tenore delle suddette norme, una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. III, 05/07/2022, (ud. 24/03/2022, dep. 05/07/2022), n. 21220) ha statuito che: "L'art. 1917 c.c., comma 3, stabilisce che "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata". Il successivo art. 1932 c.c., comma 1, stabilisce che "le disposizioni degli artt. (...) 1917 commi 3 e 4 (...) non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato". Pertanto, una clausola contrattuale la quale subordini la rifusione delle spese di resistenza sostenute dall'assicurato al placet dell'assicuratore è una deroga in pejus all'art. 1917 c.c., comma 3, ed è affetta da nullità. La legge, infatti, non pone condizioni al diritto dell'assicurato di ottenere il rimborso delle suddette spese.
Resta solo da aggiungere che le spese di resistenza sostenute dall'assicurato sono affrontate nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore. Esse costituiscono perciò spese di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 c.c., e sono soggette alla regola che ne subordina la rimborsabilità al fatto che non siano state sostenute avventatamente (art. 1914 c.c., comma 2, il quale non è che una applicazione particolare del generale principio di cui all'art. 1227 c.c., comma 2)".
Tale indirizzo ha sostanzialmente confermato quanto già affermato dalla Giurisprudenza precedente:
"in materia di assicurazione della responsabilità civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purché entro il limite stabilito dall'art. 1917 c.c., comma 3, in quanto, pur non costituendo propriamente una
conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece nè conseguenza del rischio assicurato, nè spese di salvataggio, bensì comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c." (Cass. 5/5/2021 n. 11724; conf. Cass. 31/8/2020 n. 18076; Cass. 4/5/2018 n. 10595);
"il contratto di assicurazione della responsabilità civile ha per effetto di obbligare l'assicuratore a tenere indenne l'assicurato delle spese di resistenza (art. 1917 c.c., comma 3). Tale obbligo, in quanto espressamente previsto dalla legge, costituisce un effetto naturale del contratto (art. 1374 c.c.), ed è inderogabile dalle parti, se non in senso più favorevole all'assicurato (art. 1932 c.c., comma 1). L'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di rivalere l'assicurato delle spese di resistenza, in quanto effetto naturale del contratto, ha la medesima estensione dell'obbligo di tenere indenne l'assicurato delle conseguenze patrimoniali dei fatti illeciti da lui commessi. Il primo di tali obblighi, pertanto, si estenderà o ridurrà a seconda del crescere o ridursi del secondo" (Cass. 9/2/2021 n. 3011).
Ciò posto quanto alla clausola invocata da (...); deve al contempo rilevarsi che un'ordinanza pubblicata dalla Cassazione lo stesso giorno di quella già citata (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21290 del 05/07/2022) ha tuttavia statuito quanto agli elementi costitutivi del diritto di cui si discute che: "Nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute"), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio
fatte dall'assicurato".
Anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c. si riportano i passaggi della sentenza più significativi:
"Che l'assicuratore debba direttamente pagare, o possa farlo, l'indennizzo al danneggiato, come previsto dal secondo comma dell'articolo 1917 del codice civile, è situazione diversa dal caso che ci occupa, ossia dalla questione se anche le spese legali sostenute dall'assicurato debbano essere corrisposte dall'assicurazione a prescindere dalla circostanza che l'assicurato le abbia effettivamente sostenute: dall'obbligo di pagare direttamente l'indennizzo non si può certamente desumere un analogo obbligo di pagare preventivamente le spese legali, anche se il proprio assicurato non le ha effettivamente sostenute. Conseguentemente, non dell'interpretazione del primo comma si tratta, e dunque della espressione "tenere indenne", in esso contenuta, come propone il ricorrente, ma dell'interpretazione del terzo comma dell'articolo 1917 c.c., il cui tenore letterale è nel senso che sono a carico dell'assicurato le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato, e già l'argomento letterale dimostra che tali spese, per poter essere ripetute, devono essere state per l'appunto "sostenute" dall'assicurato e che costui non possa quindi pretenderne il rimborso se per l'appunto non le ha affrontate. In secondo luogo, una conferma di questa interpretazione viene anche dall'articolo 1914 c.c. sull'obbligo di salvataggio, ove è previsto che
sono a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato. In entrambi i casi le norme postulano che l'assicuratore rimborsi l'assicurato di una spesa effettivamente sostenuta e non già di una che costui non ha ancora affrontato".
Ed ancora, quanto alla possibilità del giudice di rilevare d'ufficio il mancato pagamento "Né infine può dirsi che la questione di quale sia il significato della norma costituisca una domanda o un'eccezione in senso stretto, dalla quale la parte possa decadere, e che quindi, se il giudice adotta un'interpretazione non prospettata dalla parte, possa dirsi che ha pronunciato ultra petita. Aggiungasi che, costituendo l'effettiva sopportazione delle spese di resistenza fatto costitutivo del diritto azionato, il giudice ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio la carenza di tale fatto".
Pertanto ed in conclusione, seppure per motivi diversi da quelli spesi da (...), non vi sono, allo stato, i presupposti perché sia accertato il diritto di (...) alla rifusione anche delle spese di resistenza.
  1. Conclusioni e spese di lite.
Per tutte le ragioni sopra esposte, ritiene il Tribunale
  • relativamente al merito:
  1. di condannare la convenuta (...) a pagare ad (...) la somma di Euro 140.997,38 con gli interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato dalla data del pagamento (26.02.2018) sino alla data di pronuncia della presente sentenza (così come da Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n. 1712) oltre agli ulteriori interessi legali maturandi con decorrenza dal giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza sino al saldo effettivo;
  2. di condannare, in forza delle pattuizioni contrattuali inter partes, la terza chiamata (...), a tenere indenne e manlevare (...) di tutto quanto la medesima, viene condannata a pagare a parte attrice in forza di questa sentenza a titolo di capitale, interessi e spese legali;
  3. di condannare, (...), in forza della polizza assicurativa inter partes., a tenere indenne e manlevare (...) nei confronti di (...), per capitale interessi e spese legali, tenuto conto - per ciò che riguarda il capitale - dei limiti di polizza, e quindi Euro 60.910,87 oltre rivalutazione e interessi e spese di lite;
  • quanto alle spese di lite del presente giudizio, in virtù del principio di soccombenza nel rapporto principale e nei vari rapporti processuali accessori tra chiamanti e terze chiamate:
  1. di condannare la convenuta (...) a pagare ad (...) le spese di lite di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/14, sulla base del valore del decisum, tenuto conto delle difese svolte e quanto alla fase istruttoria del solo deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.,
applicati i parametri minimi, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria così per Euro 7.795,00 a titolo di compensi, oltre agli esborsi, al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per Legge;
  1. di condannare la terza chiamata (...) al pagamento in favore di (...) delle spese di lite di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, secondo i medesimi suddetti parametri, così per Euro 7.795,00 tenuto conto del fatto che essa è soccombente nei confronti della chiamante avendo resistito alla domanda di manleva accolta, chiedendone in via principale il rigetto;
  2. di condannare la terza chiamata (...) al pagamento in favore di (...) delle spese di lite di questo giudizio liquidate come in dispositivo, tenuto conto del fatto che essa è soccombente nei confronti della chiamante avendo resistito alla domanda di manleva accolta, chiedendone in via principale il rigetto; spese liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/14, sulla base del valore del decisum, (rapportato, in ragione dell'art. 5, comma 1 del D.M. 55/2014 alla misura in cui la manleva è stata accolta e quindi collocabile nello scaglione compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00) applicati i parametri minimi per tutte le fasi, considerata la prossimità del decisum al minimo dello scaglione di riferimento e tenuto conto, quanto alla fase istruttoria del solo deposito delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., così per Euro 7.795,00 a titolo di compensi, oltre agli esborsi, al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Condanna (...) S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ad (...) S.p.A. la somma di Euro 140.997,38 con gli interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato dalla data del pagamento (26.02.2018) sino alla data di pronuncia della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali maturandi con decorrenza dal giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza sino al saldo effettivo;
Condanna (...) S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare (...) S.r.l. di tutto quanto qui la medesima, viene condannata a pagare a parte attrice, per capitale, interessi e spese di lite;
Condanna (...) P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare (...) S.r.l. nei confronti di (...) Srl, per Euro 60.910,87 oltre rivalutazione, interessi e spese di lite;
Rigetta la domanda di manleva promossa da (...) S.r.l. relativamente alle spese di resistenza ex art. 1917 co. III c.p.c..
Condanna (...) S.r.l. a rifondere ad (...) S.p.A. le spese di lite di questo giudizio liquidate in Euro 7.795,00 a titolo di compensi, oltre agli esborsi, al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per Legge;
Condanna (...) S.r.l. a rifondere a (...) S.r.l. le spese di lite di questo giudizio liquidate in Euro 7.795,00 a titolo di compensi, oltre agli esborsi, al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per Legge;
Condanna (...) P.A., a rifondere a (...) Srl, le spese di lite di questo giudizio liquidate in Euro 7.795,00 a titolo di compensi, oltre agli esborsi, al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Alessandria il 16 agosto 2022. Depositata in Cancelleria il 22 agosto 2022.
Data udienza 16 agosto 2022
 

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Chi è l'autore
Avv. Rossana Delbarba Mediatore Avv. Rossana Delbarba
Si sa, l’Italia è conosciuta nel mondo per la buona cucina, l’arte e la cultura, il calcio, la bellezza e…. per i LITIGI!
Già, perché gli italiani sono creativi, generosi, simpatici, passionali, ma anche testardi, contraddittori e individualisti.
Ed è proprio la nostra indole a portarci ad avere numerosi contrasti e diverbi che spesso finiscono nelle aule giudiziarie.
Tutto questo ha generato in me la curiosità di conoscere la Legge; così, nel 2006 mi sono laureata in giurisprudenza presso l...
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